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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
L’Albo pubblica i mezzi iscritti e relativi codici CER: quali conseguenze?
di Stefano Maglia, Miriam Viviana Balossi
Categoria: Rifiuti
Dal primo luglio 2013 sono pubblicati sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (www.albogestoririfiuti.it) per ogni impresa iscritta i veicoli autorizzati, la relativa targa, con i rispettivi CER. Quindi, selezionando la regione e la provincia d’interesse, è possibile visionare le imprese iscritte in quel determinato territorio e per ogni impresa è possibile conoscere categoria, tipo d’iscrizione, classe, inizio e scadenza, CER trasportati, lista dei mezzi con tanto di targa, tipo (ad esempio, mezzo conto proprio) e CER. Si tratta di una nuova introduzione di indubbia praticità per le imprese che operano nella gestione dei rifiuti, e che ogni giorno hanno a che fare con partner del settore in ordine ai quali devono avere certezza della loro professionalità. Proprio a questo riguardo, quali effetti pratici ha questa recente novità? A tal proposito giova rammentare che fin dalla pronuncia Cass. III Pen. n. 18038 dell’11 maggio 2007 si era stabilito il principio che in tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso del reato di cui all’art. 256, c. 1, D.L.vo 152/06, atteso che su questi grava l’obbligo di verifica dell’esistenza e regolarità della loro autorizzazione. Lo stesso concetto è stato ribadito più recentemente dalla sentenza Cass. III Pen. n. 13363 del 10 aprile 2012: tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi poste in essere, ma anche di quelle dei soggetti che procedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, anche tramite la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento. È opinione di questo Studio che la pubblicazione sul sito dell’Albo dei mezzi iscritti, con tanto di targhe e CER, con la pubblicità che ne deriva, superi la richiesta di verifica dell’iscrizione all’Albo che incombe al produttore dei rifiuti, sempre che il produttore provi di aver svolto tale verifica (per esempio, stampando la pagina web corrispondente ed evidenziando la data di stampa).
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L’Albo pubblica i mezzi iscritti e relativi codici CER: quali conseguenze?
di Stefano Maglia, Miriam Viviana Balossi
Dal primo luglio 2013 sono pubblicati sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (www.albogestoririfiuti.it) per ogni impresa iscritta i veicoli autorizzati, la relativa targa, con i rispettivi CER. Quindi, selezionando la regione e la provincia d’interesse, è possibile visionare le imprese iscritte in quel determinato territorio e per ogni impresa è possibile conoscere categoria, tipo d’iscrizione, classe, inizio e scadenza, CER trasportati, lista dei mezzi con tanto di targa, tipo (ad esempio, mezzo conto proprio) e CER.
Si tratta di una nuova introduzione di indubbia praticità per le imprese che operano nella gestione dei rifiuti, e che ogni giorno hanno a che fare con partner del settore in ordine ai quali devono avere certezza della loro professionalità.
Proprio a questo riguardo, quali effetti pratici ha questa recente novità?
A tal proposito giova rammentare che fin dalla pronuncia Cass. III Pen. n. 18038 dell’11 maggio 2007 si era stabilito il principio che in tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso del reato di cui all’art. 256, c. 1, D.L.vo 152/06, atteso che su questi grava l’obbligo di verifica dell’esistenza e regolarità della loro autorizzazione. Lo stesso concetto è stato ribadito più recentemente dalla sentenza Cass. III Pen. n. 13363 del 10 aprile 2012: tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi poste in essere, ma anche di quelle dei soggetti che procedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, anche tramite la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.
È opinione di questo Studio che la pubblicazione sul sito dell’Albo dei mezzi iscritti, con tanto di targhe e CER, con la pubblicità che ne deriva, superi la richiesta di verifica dell’iscrizione all’Albo che incombe al produttore dei rifiuti, sempre che il produttore provi di aver svolto tale verifica (per esempio, stampando la pagina web corrispondente ed evidenziando la data di stampa).
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