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Stefano Maglia

Le acque sotterranee

di Stefano Maglia

Categoria: Acqua

Le acque sotterranee, considerate come “la riserva di acqua dolce più delicata e cospicua dell’intero territorio dell’UE[1],devono essere protette dal deterioramento e dall’inquinamento chimico non soltanto ai fini della salvaguardia degli ecosistemi da esse dipendenti, ma anche e, soprattutto, ai fini dell’utilizzo di tali acque per il rifornimento destinato al consumo umano, in quanto costituiscono una fonte importante dell’approvvigionamento pubblico di acqua potabile in numerose regioni. E per questo motivo che a livello comunitario si è sentita la necessità di apprestare una tutela ad hoc per le acque sotterranee, che ha trovato attuazione nella Dir. 2006/118/Ce del 12 dicembre 2006.
La direttiva sulla protezione delle acque sotterranee si propone come scopo (art. 1) quello di istituire misure specifiche per prevenire e controllare l’inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell’art. 17 della Dir. 2000/60/Ce, armonizzandone i metodi di valutazione. Essa integra, inoltre, le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella Dir. 2000/60/Ce, e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei.
Il D.L.vo 30 del 16 marzo 2009[2], predisposto ai sensi della Legge comunitaria 2007[3] ed in vigore dal 19 aprile 2009 recepisce (seppur con ritardo rispetto al termine ultimo di attuazione del 16 gennaio 2009, come disposto dall’art. 12) la direttiva sulle acque sotterranee, andando ad integrare la disposizioni contenute nel D.L.vo 152/06, Parte III, definendo misure specifiche per prevenire e controllare l’inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee (quali, ad esempio, criteri per la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, standard di qualità e valori soglia) ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale (buono stato chimico e buono stato quantitativo) di cui agli artt. 76 e 77 del D.L.vo 152/06.
L’impianto del provvedimento che riprende in parte, anche nella numerazione degli articoli, la Direttiva 2006/118/Ce è costruito sulla definizione:

  • dei criteri di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, attraverso l’individuazione di “standard di qualità ambientale” e “valori soglia”, nonché della relativa “procedura di valutazione”;
  • dell’individuazione di aumenti significativi delle concentrazioni di inquinanti, per i quali è individuata come necessaria l’inversione di tendenza;
  • di misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti.

Ampi poteri, all’interno di questo impianto sono riconosciuti alle Regioni, le quali tuttavia operano secondo la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, così come delineata dal D.L.vo 152/06 (Sezione I, Titolo I, Capo II), in attuazione del disposto costituzionale di cui all’art. 117[4].
Nel rispetto del riparto di competenze, quindi sono indicati gli “standard di qualità” e i “valori soglia [5], i quali dovranno essere adottati da parte delle Regioni limitatamente alle “sostanze, ai gruppi di sostanze ed agli indicatori di inquinamento” che risultino, a seguito dell’attività di caratterizzazione, comportare il rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali indicati dal D.L.vo 152/06. In particolare i “valori soglia”, definiti a livello nazionale tengono conto delle Linee guida contenute nell’Allegato II della Dir. 2006/118/Ce.

Il loro superamento, in qualsiasi punto di monitoraggio, è indicativo del rischio che non siano soddisfatte una o più condizioni concernenti il buono stato chimico (di cui all’art. 4, c. 2, lett. c), punti 1, 2 e 3) e sulla scorta delle indicazioni europee, essi si basano tra l’altro sull’entità delle interazioni tra acque sotterranee ed ecosistemi acquatici ed ecosistemi terrestri; e sull’interferenza con legittimi usi delle acque sotterranee presenti o futuri.

Un cenno a parte merita la riformulazione dell’art. 243 del D.L.vo 152/06 in merito alla gestione delle acque sotterranee emunte ad opera del D.L. 21 giugno 2013 , n. 69 (cd. Decreto Fare)[6], conv. nella L. 9 agosto 2013, n. 98[7]. Le nuove disposizioni prevedono che al fine di impedire e arrestare l’inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette. Peraltro, in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito. In accordo con i principi generali della Parte III del D.L.vo 152/06, le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
Poiché quello delle acque sotterranee emunte è un tema a cavallo tra la tutela delle acque e la bonifica dei siti contaminati, si segnala che ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un’effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.

 

Commento estratto da: Diritto e gestione dell’ambiente II ed. di Stefano Maglia e Amedeo Postiglione. Irnerio Editore



[1] Considerando n. 2 della Direttiva 2006/118/Ce.

[2] Pubblicato in G.U. 4 aprile 2009, n. 79.

[3] L. 25 febbraio 2008, n. 34, con disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee.

[4] Al riguardo si rammenta che con la riforma del Titolo V della Costituzione, operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono state apportate modifiche tali da sovvertire quello che in precedenza era il criterio di riparto adottato dal legislatore costituzionale: si è passati quindi ad un sistema nel quale la regola generale è rappresentata dall’attribuzione (art. 117, c. 4) della potestà legislativa alle Regioni, regola alla quale si fa eccezione per le materie indicate al c. 2 dell’art. 117, attribuite alla legislazione statale esclusiva, nonché per le materie di cui all’art. 117, c. 3, considerate quali materie di legislazione concorrente.

Fermo restando, quindi, che tra le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, l’art. 117, c. 2, lett. s), menziona la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, mentre il successivo c. 3 attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni “la valorizzazione dei beni culturali e ambientali”, nonché “tutela della salute”, “governo del territorio”, si osserva come la materia della difesa del suolo e tutela delle acque possa rientrare, in via astratta, sia nell’ambito della materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di competenza esclusiva statale, sia nelle materie di cui sopra di competenza regionale concorrente.

Secondo la lettura che la Corte Costituzionale ha dato delle previsioni sopra menzionate, la “tutela dell’ambiente” non può essere considerata una materia in senso tecnico, costituendo piuttosto una sorta di materia trasversale “in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale (Corte Cost., 26 luglio 2002, n. 407).

Alle Regioni deve riconoscersi, tuttavia, una legittimazione diretta ad intervenire in materia di tutela dell’ambiente, in relazione ad esigenze diverse da quelle di carattere unitario; nonché una legittimazione ad intervenire indiretta, mediante la legislazione sulle materie connesse a quella ambientale, attribuite alla legislazione concorrente o a quella residuale delle Regioni, le quali esercitano comunque tale potestà legislativa ogni volta che tale competenza sia loro attribuita con legge dal legislatore statale (Corte Cost., 31 maggio 2005, n. 214).

[5] L’art. 2, comma 1, definisce lo “standard di qualità delle acque sotterranee” come:

uno standard di qualità, definito a livello comunitario, come la concentrazione di un determinato inquinante, di un gruppo di inquinanti o un indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere superato al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente” (lett. a);

e “valore soglia” come:

lo standard di qualità ambientale delle acque sotterranee stabilito a livello nazionale conformemente alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3; valori soglia possono essere definiti dalle regioni limitatamente alle sostanze di origine naturale sulla base del valore del fondo” (lett. b).

[6] Pubblicato sul SO alla GU n. 144 del 21 giugno 2013.

[7] Pubblicato sul SO alla GU n. 194 del 20 agosto 2013

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