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Stefano Maglia

Le autorizzazioni ambientali ex ante

di Giulia Guagnini

Categoria: Generalità

1. Premessa
Gli artt. 4-52, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente) recano le “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
Trattasi di procedure di valutazione cui possono essere sottoposti piani, programmi o progetti di opere aventi impatti sull’ambiente, al fine di assicurare che “l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica” (art. 4, D.L.vo n. 152/2006).
In tale ambito:
1) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e dell’approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;
2) la valutazione ambientale dei progetti ha inoltre la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del Codice dell’ambiente, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
a) l’uomo, la fauna e la flora;
b) il suolo, l’acqua, l’aria e il clima;
c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
d) l’interazione tra i fattori di cui sopra.

In generale per “impatto ambientale” s’intende “l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonchè di eventuali malfunzionamenti” (art. 5, comma 1, lett. c), D.L.vo n. 152/2006).
Per una disamina delle singole procedure v. infra, mentre per una completa comprensione dell’argomento in esame si suggerisce di consultare altresì la normativa regionale in materia, che riveste importanza centrale per quanto riguarda la regolamentazione del sistema delle autorizzazioni ambientali.

2. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6, comma 1, D.L.vo n. 152/2006). In particolare, la valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi individuati nei piani e nei programmi siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che le azioni previste nella struttura degli stessi siano idonee al loro raggiungimento.
Deve infatti essere effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli Allegati II (“Progetti di competenza statale“), III (“Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano“) e IV (“Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano“) alla Parte II del Codice dell’ambiente;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”).

Il concetto di “impatto significativo” non è quello caratterizzato da connotazioni negative in termini di alterazioni delle valenze ambientali, ma è quello ricavabile dalla citata definizione di impatto ambientale contenuta nella lettera c) del citato art. 5, D.L.vo n. 152/2006 (cfr. par. 1), per cui la VAS va eseguita in tutti i casi di interazione (anche positiva) tra l’attività pianificatoria e le componenti ambientali. La VAS costituisce pertanto un provvedimento imperniato sulla rivisitazione critica del rapporto tra pianificazione paesistica e governo del territorio, nonchè sul parziale superamento della concezione solo conservativa del paesaggio e sul riconoscimento del paesaggio come risorsa per lo sviluppo.
Per i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei suddetti piani e dei programmi, la valutazione ambientale risulta necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.
Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti a VAS e che rientrino tra le categorie per le quali é prevista la Valutazione di impatto ambientale (VIA, v. infra), costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.
Il comma 4 dell’art. 6 del Codice dell’ambiente individua i piani e i programmi esclusi dalla disciplina sulla VAS. Trattasi di:
a) piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all’art. 17, D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. “Codice degli appalti”: l’articolo in questione contiene la regolamentazione dei contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza);
b) piani e programmi finanziari o di bilancio;
c) piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica;
c-bis) piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
L’approvazione di piani e programmi sottoposti a VAS in sede statale è di competenza degli organi dello Stato, mentre per la VAS regolamentata dalle disposizioni delle leggi regionali sono competenti le Regioni e le Province autonome o gli enti locali (art. 7).
La normativa in materia di VAS prevede inoltre un procedimento più snello per modifiche minori: cfr. art. 12, D.L.vo n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità, c.d. screening).

3. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
La Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) è una procedura amministrativa finalizzata ad individuare, descrivere e valutare preventivamente gli impatti sull’ambiente prodotti dall’attuazione di un determinato progetto: la valutazione di tale compatibilità ambientale è svolta dalla pubblica amministrazione, in base alle informazioni fornite dal proponente del progetto, nonché alla consulenza da parte di altre strutture della pubblica amministrazione e avvalendosi della partecipazione dei gruppi sociali.
La procedura di VIA è un insieme di:

  • dati tecnico-scientifici sullo stato, la struttura ed il funzionamento dell’ambiente;
  • dati sulle caratteristiche economiche e tecnologiche dei progetti;
  • previsioni sul comportamento dell’ambiente e sulle interazioni tra progetto e componenti ambientali;
  • procedure tecnico-amministrative;
  • istanze partecipative e decisionali;
  • sintesi e confronto fra il costo del progetto e dei suoi impatti ed i benefici diretti/indiretti del progetto.

Nella VIA sono valutati e computati impatti ambientali diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi relativi ad una determinata opera che si intende realizzare.
La VIA viene effettuata considerando i seguenti fattori ambientali (anche in correlazione tra di loro):

  • essere umano, fauna e flora;
  • suolo, acqua, aria, fattori climatici e paesaggio;
  • beni materiali e patrimonio culturale,

e comprende:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni;
e) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
f) la decisione;
g) l’informazione sulla decisione;
h) il monitoraggio ambientale.

Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS, cfr. par. 2), il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS deve essere adeguatamente motivato.
La normativa in materia di VIA prevede inoltre un procedimento più snello per modifiche minori: cfr. art. 19, D.L.vo n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità, c.d. screening).

4. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
L’IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) è una strategia comune a tutta l’Unione Europea e volta ad aumentare le “prestazioni ambientali” dei complessi industriali soggetti ad autorizzazione.
I principi generali alla base dell’IPPC sono i seguenti:

  • prevenire l’inquinamento utilizzando le migliori tecniche disponibili;
  • evitare fenomeni di inquinamento significativi;
  • evitare la produzione di rifiuti o, ove ciò non sia possibile, favorirne il recupero o l’eliminazione;
  • favorire un utilizzo efficace dell’energia;
  • organizzare il monitoraggio in modo integrato;
  • prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
  • favorire un adeguato ripristino del sito al momento della cessazione definitiva dell’attività.

La Direttiva n. 96/61/CE in materia di IPPC è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il D.L.vo 18 febbraio 2005, n. 59, avente per oggetto la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento al fine di ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente.
Con il D.L.vo 29 giugno 2010, n. 128 la disciplina relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento è stata assorbita nel D.L.vo n. 152/0206: il D.L.vo n. 59/2005 è stato abrogato e pertanto l’attuale riferimento normativo in materia è costituito dal Titolo III-bis della Parte II del Codice dell’ambiente.
L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla Parte II del Codice dell’ambiente, come modificato dal D.L.vo n. 128/2010, che costituisce il recepimento della Direttiva n. 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC).
L’AIA è rilasciata per le seguenti categorie di attività:

  • · attività energetiche;
  • · produzione e trasformazione dei metalli;
  • · industria dei prodotti minerari;
  • · industria chimica;
  • · gestione dei rifiuti;
  • · altre (cartiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, concerie, ecc.).

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29-quaterdecies del Codice dell’ambiente, tale autorizzazione è necessaria per poter esercire le attività specificate nell’Allegato VIII alla Parte II del medesimo Codice (v. infra, fattispecie sub 1 per i contenuti dell’Allegato VIII)..
In linea con quanto previsto dagli artt 29-quater, 29-decies, D.L.vo n. 152/2006, per facilitare e promuovere l’accesso all’informazione e la partecipazione del pubblico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare cura la pubblicazione on-line della documentazione fornita dai gestori ai fini del rilascio delle AIA di competenza statale, relative agli impianti di cui all’Allegato XII alla Parte II del D.L.vo n. 152/2006 (es. raffinerie di petrolio greggio, con l’esclusione delle imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio, nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW; acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio; ecc.).

5. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
In aggiunta ai procedimenti autorizzatori ambientali di cui al D.L.vo n. 152/2006 si segnala l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dal D.P.R. n. 13 marzo 2013, n. 59 e che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni e titoli ambientali (non edilizi) previsti dalla normativa di settore (come il D.L.vo n. 152/2006), in un’ottica di snellimento delle procedure amministrative vigenti.
Il D.P.R. n. 59/2013 individua infatti un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall’AUA:

  • autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D.L.vo n. 152/2006);
  • comunicazione preventiva (art. 112, D.L.vo n. 152/2006) per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (art. 269, D.L.vo n. 152/2006);
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (art. 272, D.L.vo n. 152/2006);
  • comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 e 6, L. 26 ottobre 1995, n. 447);
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9, D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99);
  • comunicazioni per l’esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 215, D.L.vo n. 152/2006) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (art. 216, D.L.vo n. 152/2006).

A queste autorizzazioni si aggiungono gli altri titoli e permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome.
Tale autorizzazione può essere richiesta al SUAP di competenza dalle piccole e medie imprese come definite dal D.M. 18 aprile 2005, nonchè per per gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA e per i progetti non sottoposti a VIA.
La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo sostituito dall’AUA, e l’autorizzazione una volta concessa ha durata di quindici anni. Tuttavia, in caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (art. 108, D.L.vo n. 152/2006), i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni dovranno presentare una dichiarazione di autocontrollo all’Autorità competente.

6. Sanzioni: breve cenno
Per quanto concerne le fattispecie criminose (amministrative e contravvenzionali) di cui all’art. 29-quattuordecies, D.L.vo n. 152/2006, relative alla violazione di norme in materia di procedure di autorizzazione ambientale, il legislatore ha inteso apportare un significativo riordino della disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali.
Depongono in tal senso sia l’accentramento del potere di emissione in capo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia il riesame d’ufficio delle autorizzazioni già rilasciate per garantire il progressivo e costante aggiornamento degli impianti. La ratio della normativa è da ricondurre all’adempimento da parte della pubblica amministrazione del compito di valutazione della qualità degli impianti al fine di garantire la tutela in forma integrata dell’ambiente, ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. In ordine, per esempio, alla fattispecie di esercizio abusivo dell’impianto di smaltimento dei rifiuti a tutela del bene leso costituito dal corretto esercizio della potestà regolamentare pubblica, si ricorda che il rilascio dell’autorizzazione successivo all’inizio della condotta incide sulla permanenza senza rivestire alcuna efficacia sanante dell’illecito compiuto.
Per quanto in particolare riguarda l’AUA, si segnala che nella normativa di riferimento (cfr. par. 5) non sono esplicitate le sanzioni in caso di inosservanza delle relative prescrizioni. Si potrebbe tuttavia prospettare, in via analogica, l’applicazione di quelle previste in relazione alle autorizzazioni ed ai titoli sostituiti, a seconda del caso concreto.

7. Un caso particolare: l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
Secondo il disposto dell’art. 208, D.L.vo n. 152/2006, i soggetti che intendano realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio allegando:
– il progetto definitivo dell’impianto, nonchè
– la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Ove invece l’impianto debba essere sottoposto alla procedura VIA, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all’autorità competente.
Si noti che la gestione di un centro di raccolta di rifiuti urbani, che di per sé non può essere classificato alla stregua degli impianti di smaltimento e/o di recupero, non richiede l’autorizzazione regionale in quanto la sua realizzazione è soggetta unicamente all’approvazione del Comune territorialmente competente (cfr. Cass. Pen., sez. III, 16 marzo 2011, n. 17864).
Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del D.L.vo 18 febbraio 2005, n. 59 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, restano ferme le relative disposizioni.
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, la Regione è tenuta ad individuare il responsabile del procedimento e a convocare apposita Conferenza di Servizi, alla quale partecipano i responsabili degli Uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, unitamente al richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.
Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di Servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con i criteri che devono ispirare la gestione dei rifiuti (in particolare, gestitione senza pericolo per la salute dell’uomo e senza l’utilizzo di procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente);
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Regione.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei Servizi la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. E’ importante notare che l’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ed altresì costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, nonchè comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
L’autorizzazione regionale sopra citata contiene almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell’impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell’impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste;
h) la data di scadenza dell’autorizzazione: a tal proposito si evidenzia che l’autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. Le prescrizioni dell’autorizzazione possono essere peraltro modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.
Per quanto attiene l’impianto sanzionatorio, l’art. 208, D.L.vo n. 152/2006 fa salve l’applicazione delle sanzioni di cui al titolo VI della Parte IV del decreto medesimo, e stabilisce inoltre che in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.

Con specifico riferimento al caso degli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuino la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettano l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, si segnala che i medesimi sono autorizzati, in via definitiva, dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale o la Società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l’interessato, almeno sessanta giorni prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione di cui sopra e l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, nonché l’ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica. A tal proposito si segnala che nell’ambito di applicazione di tale norma rientrano “gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione … in quanto gli stessi non possono essere considerati impianti che effettuano la semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazioni estranee, ma operano una vera trasformazione del materiali” (Cass. Pen., sez. III, 19 marzo 2013, n. 28205).
Le disposizioni contenute nell’art. 208, D.L.vo n. 152/2006 in esame non si applicano per contro al deposito temporaneo di rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lett. m), D.L.vo n. 152/2006.
Tale normativa trova invece applicazione in caso di realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata ab origine.
Inoltre, negli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica ovvero a vincolo paesaggistico, i progetti relativi a nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”). Contemporaneamente all’istanza per l’autorizzazione dell’impianto dovrà pertanto essere presentata l’istanza e la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Per contro, negli ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica, i progetti che incidano sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici potranno essere soggetti ad esame di impatto paesistico qualora il Piano Paesaggistico regionale applicabile lo preveda. In questo caso pertanto, contemporaneamente all’istanza per l’autorizzazione dell’impianto, dovrà essere presentata la documentazione utile ai fini della valutazione dell’esame di impatto paesistico, in linea con le specifiche disposizioni della normativa regionale di riferimento.
Occorrerà infine accertare la vicinanza dell’impianto proposto ai Siti Rete Natura 2000, ai fini della valutazione di incidenza (cfr. art. 5, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
E’ opportuno infine richiamare il D.M. 10/09/2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” ed emanato in attuazione dell’art. 12, D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Tale decreto indica le tipologie di procedimenti autorizzativi (attività di edilizia libera, denuncia di inizio attività o procedimento unico) in relazione alla complessità dell’intervento e del contesto dove lo stesso si colloca, differenziando per categoria della fonte energetica utilizzata (fotovoltaica; biomasse-gas di discarica-biogas; eolica; idroelettrica e geotermica).
Con riferimento allo specifico caso degli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, il summenzionato D.M. prevede, per gli impianti ricadenti sotto la disciplina prevista dall’art. 208, D.L.vo n. 152/2006 e qualora ricorrano le seguenti caratteristiche:
– potenza termica inferiore a 300 MW, nonchè
– producibilità imputabile di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), D.L.vo n. 387/2003 (vale a dire la produzione e la producibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all’art. 11, D.L.vo 16 marzo 1999, n. 79), per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell’impianto, risultante superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale,

l’assoggettamento all’autorizzazione unica unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata in caso di costruzione, esercizio e modifica dell’impianto, inclusa la realizzazione di opere connesse e di infrastrutture indispensabili. Ciò anche nel caso in cui gli impianti in questione abbiano capacità di generazione inferiore alle soglie richiamate nella Tabella 1 allegata al D.M. 10/09/2010.
In tale procedimento unico confluirà altresì l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D.L.vo n. 152/2006.

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