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Stefano Maglia

Le discariche possono accettare i rifiuti con riserva?

di Stefano Maglia, Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Alcune discariche di rifiuti, in qualità di impianti di destinazione finale, hanno in autorizzazione l’espressa previsione che possono accettare (con riserva di verifica analitica) i rifiuti conferitigli e stoccarli provvisoriamente in attesa del risultato di laboratorio.
Si tratta di una prassi che suscita non pochi problemi, soprattutto per il produttore che si vede dapprima accettare il carico, ma sub condicione, per poi, magari, vederselo respingere con una nuova classificazione del rifiuto: con tutte le criticità che ne conseguono in ordine alla ripresa in carico di un rifiuto, per il quale il produttore – magari – non è nemmeno autorizzato.
Il D.L.vo 152/061, il D.M. 145/98 2, la Circ. GAB/DEC/812/98 3, il D.L.vo 36/034 ed il D.M. 27 settembre 2010 5 – a che risulti – non contemplano l’ipotesi dell’accettazione con riserva 6.
L’art. 11, c. 3 del D.L.vo 36/03 prescrive solo che il gestore, ai fini dell’ammissione in discarica dei rifiuti, debba “a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione …; b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione …; c) effettuare l’ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione …; d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati …; e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati; f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità …; g) comunicare alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica …”.
Il D.M. 27 settembre 2010, invece, prevede che:

– la caratterizzazione di base per ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica compete al produttore, al quale spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite siano corrette (art. 2);

– la verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore, al fine di stabilire se i rifiuti possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità (art. 3);

– la verifica in loco, ovvero l’ispezione di ogni carico di rifiuti prima e dopo lo scarico, nonché il controllo della documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità, spetta al gestore della discarica (art. 4). In ordine a questo proposito, si ritiene che la previsione di cui all’art. 4, c. 4 (“al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall’autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l’impianto di discarica e tenuti a disposizione dell’autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi …”), non disponga – nemmeno implicitamente – che la verifica in loco debba essere svolta anche attraverso determinazioni analitiche. Per un principio cardine del diritto, segnatamente dell’interpretazione normativa, “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” (“ove la legge ha voluto si è pronunciata, dove non ha voluto ha taciuto”), in assenza di esplicite indicazioni normative circa la fattispecie non si autorizzati a procedere ad interpretazioni estensive – è, invece, necessario attenersi alla lettera della norma: in altre parole, l’art. 4 c. 4 ripete esclusivamente quanto già stabilito dall’art. 1, c. 3, lett. f), del D.L.vo 36/03, ovvero il prelievo e la conservazione di campioni a disposizione dell’autorità.
Seppur non espressamente previsto dalla legge, ad avviso di chi scrive si ritiene che la verifica analitica sul rifiuto conferito in discarica possa essere eseguita a discrezione del gestore o in caso di sospetta difformità del rifiuto.
La dottrina 7 è concorde nel ritenere che il modello di formulario di cui al D.M. 145/98 contempla solo tre ipotesi dinanzi alle quali può trovarsi il destinatario: accettazione per intero, accettazione parziale e carico respinto. La formula “accettato con riserva” non è pertinente alla disciplina del formulario, perché “sembra preludere ad un carico accettato, appunto, con riserva di respingerlo, magari dopo aver effettuato accertamenti”. In linea teorica, l’accertamento sul carico dovrebbe essere immediato, di modo che il rifiuto possa essere soltanto accettato (per intero o in parte) oppure respinto. “In altre parole, il carico non può essere accettato sull’istante per poi decidere di procedere con calma ad analisi ed altri tipi di accertamenti, respingendo eventualmente i rifiuti in un secondo momento. Questa possibilità, infatti, non appare come possibile nel D.M. 145/1998 che disciplina il modello ed i contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti8.
Chi scrive, però, è consapevole che il gestore della discarica, al fine di non incorrere in responsabilità, ha il dovere di “mettere in atto delle misure cautelative, in particolare se … esistono dubbi sulla natura dei rifiuti che compongono il carico9, e tra queste, la migliore è senza dubbio la verifica analitica. D’altro canto, si tratta di un riscontro che necessita di tempi non brevi (da tre a dieci giorni, se non di più), durante i quali non è pensabile né che il trasportatore attenda in impianto, né che la tracciabilità del rifiuto sia – per così dire – “sospesa” in attesa di decidere se il carico viene accettato o respinto, né che il produttore non abbia informazioni in merito alla sua spedizione. Da qui, dunque, si comprende la ratio della prassi di alcune discariche di “accettare con riserva” il conferimento di rifiuti per sottoporli a verifica analitica.
Da tempo, infatti, la S.C. di Cassazione è concorde nel ritenere che “chi gestisce una discarica … ha l’onere di accertare che i rifiuti … siano della natura consentita … In particolare, non può accedersi al principio che il gestore della discarica debba in ogni caso attenersi alle indicazioni fornite dal cliente10. Nello stesso, è stato altresì ritenuto che il gestore di una discarica debba esercitare la massima diligenza nel controllo del materiale conferito, senza potersi esimere da responsabilità facendo riferimento alle risultanza dei dati meramente cartacei 11. Peraltro, “accertata la non rispondenza del codice cer attribuito ai rifiuti conferiti in discarica dal produttore degli stessi …, il gestore dell’impianto non va esente da responsabilità per tale fatto, incombendo sullo stesso precisi obblighi di verifica della conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione12.

 



[1] D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.e.i., Norme in materia ambientale (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006). In vigore dal 29 aprile 2006.

[2] D.M. 1 aprile 1998, n. 145, Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti (Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1998). In vigore dal 12 giugno 1998.

[3] Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto (Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1998 n. 212).

[4] D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (S.O. n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003). In vigore dal 27 marzo 2003.

[5] D.M. 27 settembre 2010, Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 2010).

[6] Si veda altresì R. BERTUZZI, Formulario di identificazione del rifiuto: trasporto respinto e restituito, in http://www.ambienterosa.it

[7] P. FICCO, Rifiuti. Quesiti risolti, Edizioni Ambiente, 2007, p. 108

[8] A. DIMICCOLI – L. SAVIANO, Rifiuti rispediti al mittente: come comportarsi, in http://www.mercipericolose.it

[9] O. BUSI, Le nuove regole sulle discariche di rifiuti, Halley Editrice, p. 68

[10] Cass. III Pen., n. 5715 del 18 maggio 2000.

[11] Cass. III Pen., n. 5797 del 6 febbraio 2008.

[12] Cass. III Pen., n. 9192 del 2 marzo 2009.

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