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Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. Decreto Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014 ed in vigore dal medesimo giorno, dedica due articoli alla disciplina ambientale, che contengono alcune disposizioni rilevanti in materia. In particolare l’art. 9 (“Proroga di termini in materia ambientale”), al comma 1 dispone la proroga al 30 giugno 2015 del termine a partire dal quale vige il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. p), D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36[1]. Il successivo comma 2 del medesimo art. 9 contiene invece disposizioni in materia di dissesto idrogeologico, prevedendo il 28 febbraio 2015 come nuovo termine per procedere alla pubblicazione del bando di gara o all’affidamento dei lavori per quanto attiene gli interventi di messa in sicurezza del territorio. Il mancato rispetto di detto termine, secondo quanto previsto dalla Legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147[2], cfr. art. 1, comma 111), modificata dal Decreto Milleproroghe, comporterà la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione dello stesso ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico. L’art. 9, comma 3 del D.L. Milleproroghe è invece dedicato al SISTRI. E’ stata infatti posticipata al 1 febbraio 2015 l’entrata in vigore delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 260-bis, commi 1 e 2, D.L.vo n. 152/2006 per i casi di mancata iscrizione al sistema SISTRI e di mancato pagamento del relativo contributo di iscrizione. Per quanto invece attiene le sanzioni applicabili agli altri casi previsti dal citato art. 260-bis, commi da 3 a 9 (es. omessa compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE) e 260-ter (contenente le sanzioni amministrative accessorie quali fermo e confisca dei veicoli) del D.L.vo n. 152/2006 è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2015. In sostanza, si ipotizza dunque una doppia (ed anomala) partenza dell’applicabilità di dette sanzioni: una a febbraio 2015 per mancata iscrizione e omesso pagamento e l’altra a fine anno per il resto, con ciò creando non pochi problemi interpretativi specialmente per quanto attiene la definizione del momento in cui il SISTRI acquisterà “piena operatività”[3]. Infine, l’ultimo comma dell’art. 9 stabilisce[4] la data del 28 febbraio 2015 come termine entro il quale esercitare, su proposta del Ministero dell’ambiente, il potere sostitutivo del Governo (anche con la nomina di appositi commissari straordinari) al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento deisistemidicollettamento, fognatura e depurazione oggettodiproceduradiinfrazioneodi provvedimentodicondannadellaCortediGiustiziaUE in ordine all’applicazionedellaDirettiva91/271/CEEsul trattamento delle acque reflue urbane. Il successivo art. 12 del Decreto Milleproroghe, recante “Proroga del regime fiscale relativo alleenergie da fonti rinnovabiliagro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali”, proroga infine – mediante modifica dell’art. 22, D.L. n. 24 aprile 2014, n. 66[5] – al 31 dicembre 2015 il regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali. Occorre comunque evidenziare che le disposizioni contenute nel Decreto Milleproroghe, come sopra richiamate, potrebbero subire modifiche – da apportare entro il mese di febbraio – in sede di conversione in leggedel Decreto stesso.
[1] “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003 – S.O. n. 40, ed in vigore dal 27 marzo 2003. [2] “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 – S.O. n. 87, ed in vigore dal 1 gennaio 2014. [3] Sul punto v. MAGLIA S., “Qual è il testo vigente dell’art. 188 T.U.A. sugli obblighi del produttore di rifiuti?”, in www.tuttoambiente.it. [4] L’art. 9 del Decreto Milleproroghe modifica infatti l’art. 7, comma 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Decreto Sblocca Italia, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164). [5] “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 ed in vigore dal 24 aprile 2014. Il D.L. in questione è stato convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23 giugno 2014, n. 143).
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Le novità ambientali del Decreto Milleproroghe
di Stefano Maglia
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. Decreto Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014 ed in vigore dal medesimo giorno, dedica due articoli alla disciplina ambientale, che contengono alcune disposizioni rilevanti in materia.
In particolare l’art. 9 (“Proroga di termini in materia ambientale”), al comma 1 dispone la proroga al 30 giugno 2015 del termine a partire dal quale vige il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. p), D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36[1].
Il successivo comma 2 del medesimo art. 9 contiene invece disposizioni in materia di dissesto idrogeologico, prevedendo il 28 febbraio 2015 come nuovo termine per procedere alla pubblicazione del bando di gara o all’affidamento dei lavori per quanto attiene gli interventi di messa in sicurezza del territorio. Il mancato rispetto di detto termine, secondo quanto previsto dalla Legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147[2], cfr. art. 1, comma 111), modificata dal Decreto Milleproroghe, comporterà la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione dello stesso ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico.
L’art. 9, comma 3 del D.L. Milleproroghe è invece dedicato al SISTRI. E’ stata infatti posticipata al 1 febbraio 2015 l’entrata in vigore delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 260-bis, commi 1 e 2, D.L.vo n. 152/2006 per i casi di mancata iscrizione al sistema SISTRI e di mancato pagamento del relativo contributo di iscrizione. Per quanto invece attiene le sanzioni applicabili agli altri casi previsti dal citato art. 260-bis, commi da 3 a 9 (es. omessa compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE) e 260-ter (contenente le sanzioni amministrative accessorie quali fermo e confisca dei veicoli) del D.L.vo n. 152/2006 è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2015. In sostanza, si ipotizza dunque una doppia (ed anomala) partenza dell’applicabilità di dette sanzioni: una a febbraio 2015 per mancata iscrizione e omesso pagamento e l’altra a fine anno per il resto, con ciò creando non pochi problemi interpretativi specialmente per quanto attiene la definizione del momento in cui il SISTRI acquisterà “piena operatività”[3].
Infine, l’ultimo comma dell’art. 9 stabilisce[4] la data del 28 febbraio 2015 come termine entro il quale esercitare, su proposta del Ministero dell’ambiente, il potere sostitutivo del Governo (anche con la nomina di appositi commissari straordinari) al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia UE in ordine all’applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.
Il successivo art. 12 del Decreto Milleproroghe, recante “Proroga del regime fiscale relativo alleenergie da fonti rinnovabiliagro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali”, proroga infine – mediante modifica dell’art. 22, D.L. n. 24 aprile 2014, n. 66[5] – al 31 dicembre 2015 il regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali.
Occorre comunque evidenziare che le disposizioni contenute nel Decreto Milleproroghe, come sopra richiamate, potrebbero subire modifiche – da apportare entro il mese di febbraio – in sede di conversione in legge del Decreto stesso.
[1] “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003 – S.O. n. 40, ed in vigore dal 27 marzo 2003.
[2] “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 – S.O. n. 87, ed in vigore dal 1 gennaio 2014.
[3] Sul punto v. MAGLIA S., “Qual è il testo vigente dell’art. 188 T.U.A. sugli obblighi del produttore di rifiuti?”, in www.tuttoambiente.it.
[4] L’art. 9 del Decreto Milleproroghe modifica infatti l’art. 7, comma 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Decreto Sblocca Italia, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164).
[5] “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 ed in vigore dal 24 aprile 2014. Il D.L. in questione è stato convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23 giugno 2014, n. 143).
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