Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

Albo Gestori: precisazioni della Cassazione sull’espressione “popolazione complessivamente servita”

di Stefano Maglia, Rita Tonoli

Categoria: Rifiuti

Per correttamente interpretare il requisito “popolazione complessivamente servita” da trasportatori autorizzati alla raccolta di rifiuti solidi urbani, ai fini dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, occorre fare riferimento alla totalità degli abitanti degli Enti in cui è effettuata la raccolta e non al numero di abitanti del singolo Ente. Lo ha stabilito recentemente la Corte di Cassazione Penale (sent. n. 43429 del 17 ottobre 2014), chiamata a pronunciarsi sull’art. 9 del D.M. del 28 aprile 1998, n. 406, abrogato e sostituito dalla nuova disciplina sull’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, contenuta nel D.M. n. 120 del 3 giugno 2014[1].
Partendo dal dettato normativo, è opportuno segnalare che, mentre il nuovo art. 8 (Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo) dispone che l’iscrizione all’Albo è richiesta per una serie di categorie di attività, il successivo art. 9 (Categorie e classi delle attività per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo) reca:
1. L’iscrizione all’Albo è articolata in categorie corrispondenti alle attività di cui all’articolo 8, comma 1.
2. La categoria 1, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti”.
Pertanto, nonostante si auspicasse che, con il nuovo D.M. 120/2014, il Legislatore prendesse una posizione in merito al concetto di “popolazione complessivamente servita”, le aspettative sono rimaste deluse, poiché a livello normativo nulla è cambiato rispetto a quanto contenuto nel precedente decreto ministeriale.
Finalità dell’art. 9 è assicurare che l’impresa che svolge il servizio disponga delle strutture e dei mezzi sufficienti e idonei ad assicurare la raccolta regolarmente. A tal fine, come molto razionalmente sottolinea la Suprema Corte, «la norma richiede che “a monte” sia previsto il numero complessivo della popolazione da servire, indipendentemente dal numero di Enti locali in cui la stessa è suddivisa». D’altra parte, quale ratio avrebbe una disposizione normativa che fissa un limite di abitanti per i singoli Enti serviti, consentendo poi ad un’impresa di effettuare la raccolta dei rifiuti a favore di un numero indeterminato di popolazione, senza effettuare le necessarie verifiche sulle effettive capacità dei mezzi di cui l’impresa dispone?
Nel caso oggetto della sentenza in commento, la Corte ha perciò respinto il ricorso avverso una condanna per il reato di “Gestione non autorizzata di rifiuti” ex art. 256 del d.l.vo 152/2006, inflitta al responsabile di un’impresa iscritta all’Albo gestori, autorizzata a servire fino a 20 mila abitanti, che, invece raccoglieva rifiuti urbani in 3 distinti Comuni con una popolazione superiore ai 27 mila abitanti.
La precisazione della Corte di Cassazione sulla lettera dell’art. 9 del D.M. n. 120/2014, che sembra destinata a valere come precedente in materia, si rivela quanto mai opportuna, dal momento che il riferimento alla “popolazione complessivamente servita” ha dato adito a incertezze. A riprova di ciò, si segnala che sono stati necessari ben tre gradi di giudizio per sanare ogni dubbio.


[1]Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014, ed in vigore dal 7 settembre 2014.

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata