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Stefano Maglia

Le sanzioni per la mancata bonifica

di Stefano Maglia

Categoria: Bonifiche

Le sanzioni collegate alla materia della bonifica dei siti contaminati sono tutte contenute all’art. 257, inserito nell’apparato sanzionatorio generale della Parte IV. L’art. 257, c. 1, punisce “chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti”.

Posto che nel nostro sistema giuridico la responsabilità oggettiva rappresenta un’eccezione, dato che la norma di cui all’art. 2043 Cod. civ. contiene la regola generale dell’imputazione della responsabilità per dolo o colpa (quindi le ipotesi speciali devono essere espressamente disciplinate), se ne conviene che nel D.Lgs. 152/06 non esiste più una forma di responsabilità oggettiva per causazione accidentale dell’evento inquinamento, ma occorre, per attribuire la sanzione penale di cui all’art. 257, dimostrare almeno la colpa (trattandosi di contravvenzione) dell’inquinatore.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato, la responsabilità dell’inquinatore per la bonifica dei siti presuppone ora la prova di una condotta dolosa o colposa; per quanto riguarda poi l’elemento oggettivo dell’illecito il verificarsi di un evento che sia anche solo potenzialmente in grado (pericolo) di contaminare il sito è ben diverso dal superamento effettivo delle soglie di concentrazioni di rischio che rappresenta oggi l’unico caso in cui si deve procedere ad effettiva bonifica, ed è legato ad una analisi di rischio sito specifico.

Solo nel caso in cui l’inquinamento sia provocato da sostanze pericolose la norma preve la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda (sempre con arrotondamento di quest’ultima nella norma vigente).

L’ultimo comma dell’art. 257, però prevede un regime di favore per l’inquinatore, poiché: “l’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

Pur trattandosi di casi, in effetti, limitati (l’ipotesi di non punibilità è di fatto riferita a reati ambientali non contemplati nel Testo Unico e verificatisi per effetto della medesima condotta che ha provocato il superamento delle CSR) è pur sempre una condizione di non punibilità ricollegata all’esecuzione della condotta riparatoria, ovvero all’esecuzione della bonifica secondo le procedure amministrative di cui all’art. 242.

 

 

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