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RTGR: Legali rappresentanti e dispensa dalle verifiche
di Marco Casadei
Categoria: responsabile tecnico rifiuti
L’Albo rivede i criteri per ottenere la dispensa dalle prove d’idoneità.
A neppure un anno dalla precedente disposizione di cui alla Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022, l’Albo interviene rivedendo i criteri necessari affinché i Responsabili Tecnici, che sono anche Legali Rappresentanti, ottengano la dispensa dalle verifiche d’idoneità.
Probabilmente è l’argomento che ha subito più modifiche negli ultimi anni, segnale di grande responsabilità da parte dell’Albo Gestori che ha la capacità di intervenire e correggere rapidamente le proprie decisioni.
Ricordo che il Regolamento di funzionamento dell’Albo, D.M. n. 120 del 3 giugno 2014, disciplina, tra le altre cose, anche i compiti, le attribuzioni e i requisiti per assumere l’incarico di RT. Tra questi ultimi, è previsto che il RT debba possedere i seguenti requisiti (art. 12, comma 4):
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
c) idoneità di cui all’articolo 13.
Ciò premesso, con la Deliberazione n.6 del 30/05/2017, l’Albo stabilì i requisiti richiesti per l’assunzione dell’incarico, secondo criteri diversi relativamente alle categorie e alla classe d’iscrizione (Allegato “A” Deliberazione n. 6/2017).
Il requisito comune e di base per tutte le categorie e la classi, è stato individuato nella Verifica d’idoneità, differenziata per settore di attività, e che consiste in una verifica iniziale, nella quale l’interessato dimostra le proprie conoscenze, che deve poi essere aggiornata ogni 5 anni.
Sempre il Regolamento, all’art. 13 del prevede la “dispensa” dalle verifiche per “ …. il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale”.
Di conseguenza, l’art. 2, comma 5 della Deliberazione n. 6/2017, individuava i requisiti richiesti al Legale rappresentante ai fini della dispensa dalle verifiche, prevedendo che l’interessato dimostrasse un’esperienza ventennale nel settore di attività oggetto d’iscrizione, sia in qualità di legale rappresentante che di responsabile tecnico, con la possibilità di interruzioni negli incarichi per un massimo del 20% di detto periodo; e comunque l’interruzione non doveva sussistere nell’ultimo anno precedente la domanda della dispensa.
Questa regola, in vigore fin dal 16/10/2017, venne messa in discussione dalla Sentenza del Tar Lombardia n.01563 del 02/07/2022 che “contestò” i criteri stabiliti dall’Albo per la dispensa dalle verifiche.
A seguito della decisione del Giudice Amministrativo, e ai contenuti del dispositivo, si avviò una revisione complessiva delle disposizioni, rivedendone condizioni e requisiti.
Pertanto, con la Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022, l’Albo sostituisce l’art. 2, comma 5 della precedente Deliberazione n.6/2017, nel modo seguente:
“E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.”
Concorrevano, quindi, i seguenti criteri:
Esperienza professionale in qualità di RT nel settore di attività per il quale si chiede la dispensa, che non cambiava rispetto al precedente requisito, ovvero 20 anni, quale periodo di tempo ritenuto valido affinché l’interessato acquisisse capacità necessarie allo svolgimento con competenza dell’incarico
Ruolo di LR, che deve essere per la stessa impresa di cui si ricopre anche il ruolo di RT
Nei 5 anni precedenti alla domanda, contemporaneo incarico sia in qualità di RT che di LR
Veniva integrato, inoltre, l’art. 2 della delibera 6/2017 con il comma 5bis, prevedendo che “Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata.”
Quindi la dispensa può essere fatta valere solo per l’impresa di cui l’interessato ne è LR!
Nella speranza di aver chiarito l’evoluzione della materia, vediamo i criteri vigenti licenziati dal Comitato Nazionale e contenuti nella Deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023.
Il comma 5 dell’art. 2 della Delibera n. 6/2017 diventa il seguente:
“È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni”
Le premesse del provvedimento ci aiutano a comprendere il perché l’Albo sia nuovamente intervenuto sulla materia.
Si è riscontrato, soprattutto nei primi anni 2000, prima ancora che gli uffici fossero dotati di un programma informatico di gestione amministrativa delle domande, e le pratiche venivano gestite su supporti cartacei, che ci fossero dei ritardi nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi da parte delle Sezioni, a cui si aggiunge la difficoltà a reperire la documentazione cartacea attestante l’attività pregressa svolta dal RT.
Questa situazione ha comportato brevi interruzioni nell’attestare gli incarichi svolti che andavano a determinare, di fatto, l’esclusione dalla dispensa; motivi che non possono essere imputati al Responsabile tecnico o alle imprese.
Inoltre, il ritorno al concetto della possibile interruzione nello svolgimento dell’incarico di RT per una serie di motivi non sempre derivanti dalla volontà dell’interessato (oltre al fatto sopra richiamato, per es. interruzioni causa malattia) ha persuaso il Comitato a ripristinare il parametro del 20% quale arco temporale ammissibile di “non continuità”, per comunque mantenere il requisito sufficiente per la dispensa, sempre parametrato a una esperienza nel settore di attività di almeno 20 anni.
Ecco perché sono previsti almeno 16 anni di esperienza complessiva (i precedenti 20 con le ammesse interruzioni del 20%) che, a differenza della precedente disposizione, possono essere conseguiti anche in un periodo di tempo antecedente agli ultimi 20 anni. Pertanto, posto che negli ultimi 5 è previsto che l’interessato debba ricoprire l’incarico di RT, i rimanenti 11 anni possono essere dimostrati anche con discontinuità, e non necessariamente prendendo a riferimento esclusivamente gli ultimi 20 anni.
L’occasione della modifica della delibera è stata utile per chiarire definitivamente cosa si deve intendere per settore di attività oggetto della dispensa.
Fino ad oggi, sia le delibere che le conseguenti circolari, avevano definito che i settori di attività riconducibili al trasporto erano due: trasporto rifiuti urbani e trasporto rifiuti speciali (motivazione conseguente a quanto disciplinato dall’art. 8 comma 2 del Regolamento n.120/2014).
La verifica, però, è in realtà unica per tutte le attività di trasporto, sia esso relativo a rifiuti urbani o speciali, così come a rifiuti pericolosi o non pericolosi.
Il dilemma era se la dispensa ottenuta nel settore del trasporto rifiuti speciali, poteva essere fatta valere anche per i rifiuti urbani, o viceversa.
Ebbene, il Comitato ha disposto che la dispensa relativa al singolo settore di trasporto, è da intendersi valida per tutto il settore trasporto rifiuti, sia per le future dispense che per quelle già rilasciate.
Infine, è utile ricordare che LA DISPENSA è UNA FACOLTA’, NON UN OBBLIGO.
Infatti, come già riportato in precedenza, e in precedenti commenti sull’argomento, “Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata.”
Pertanto, laddove un LR volesse ricoprire l’incarico di RT anche per altre imprese, dovrà continuare ad aggiornare la propria idoneità per svolgere il ruolo di RT per altre organizzazioni (per il momento ricordo che non sono ancora stati stabiliti i criteri e limiti nell’assunzione degli incarichi, pur essendo previsti dal comma 6 dell’art. 12 del Regolamento).
La dispensa dalle verifiche, inoltre, è “a tempo”, ovvero soggetta a scadenza, seppur indeterminata nella sua durata: essa permane finché si ricopre il ruolo di LR. Nel momento in cui dovesse cessare la carica aziendale, per qualunque motivo ciò avvenga, cessa anche l’incarico di RT nello stesso momento, venendo meno il requisito -la dispensa- che gli consentiva di ricoprire tale il ruolo.
Di conseguenza “la prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità… entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.”
Quindi, ai fini della prosecuzione dell’incarico di RT, il LR precedentemente dispensato sarà chiamato a sostenere le verifiche d’idoneità, che nei primi 12 mesi, si intende quella di aggiornamento (il medesimo arco temporale previsto per i RT che 12 mesi precedenti la scadenza quinquennale dell’idoneità, debbono sostenere la prova di aggiornamento); oltre tale periodo, la verifica s’intende iniziale.
La differenza non è banale, poiché la verifica di aggiornamento prevede punteggi soglia d’idoneità inferiori rispetto a quella inziale (28 invece di 32 per il modulo obbligatorio per tutte le categorie, 30 invece di 34 per il modulo specialistico), oltre a un numero di quiz inferiore per il modulo obbligatorio per tutte le categorie dal quale vengono estratti i 40 quesiti della prova.
La Deliberazione entrerà in vigore il prossimo 5 settembre, data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di dispensa secondo i nuovi criteri e utilizzando la modulistica allegata alla Deliberazione.
Coloro che ne avessero i requisiti, è opportuno che presentino la domanda entro il 16 ottobre, data di scadenza del periodo transitorio concesso ai RT che erano in carica alla data del 16 ottobre del 2017.
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di Marco Casadei
L’Albo rivede i criteri per ottenere la dispensa dalle prove d’idoneità.
A neppure un anno dalla precedente disposizione di cui alla Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022, l’Albo interviene rivedendo i criteri necessari affinché i Responsabili Tecnici, che sono anche Legali Rappresentanti, ottengano la dispensa dalle verifiche d’idoneità.
Probabilmente è l’argomento che ha subito più modifiche negli ultimi anni, segnale di grande responsabilità da parte dell’Albo Gestori che ha la capacità di intervenire e correggere rapidamente le proprie decisioni.
Ricordo che il Regolamento di funzionamento dell’Albo, D.M. n. 120 del 3 giugno 2014, disciplina, tra le altre cose, anche i compiti, le attribuzioni e i requisiti per assumere l’incarico di RT. Tra questi ultimi, è previsto che il RT debba possedere i seguenti requisiti (art. 12, comma 4):
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
c) idoneità di cui all’articolo 13.
Ciò premesso, con la Deliberazione n.6 del 30/05/2017, l’Albo stabilì i requisiti richiesti per l’assunzione dell’incarico, secondo criteri diversi relativamente alle categorie e alla classe d’iscrizione (Allegato “A” Deliberazione n. 6/2017).
Il requisito comune e di base per tutte le categorie e la classi, è stato individuato nella Verifica d’idoneità, differenziata per settore di attività, e che consiste in una verifica iniziale, nella quale l’interessato dimostra le proprie conoscenze, che deve poi essere aggiornata ogni 5 anni.
Sempre il Regolamento, all’art. 13 del prevede la “dispensa” dalle verifiche per “ …. il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale”.
Di conseguenza, l’art. 2, comma 5 della Deliberazione n. 6/2017, individuava i requisiti richiesti al Legale rappresentante ai fini della dispensa dalle verifiche, prevedendo che l’interessato dimostrasse un’esperienza ventennale nel settore di attività oggetto d’iscrizione, sia in qualità di legale rappresentante che di responsabile tecnico, con la possibilità di interruzioni negli incarichi per un massimo del 20% di detto periodo; e comunque l’interruzione non doveva sussistere nell’ultimo anno precedente la domanda della dispensa.
Questa regola, in vigore fin dal 16/10/2017, venne messa in discussione dalla Sentenza del Tar Lombardia n.01563 del 02/07/2022 che “contestò” i criteri stabiliti dall’Albo per la dispensa dalle verifiche.
A seguito della decisione del Giudice Amministrativo, e ai contenuti del dispositivo, si avviò una revisione complessiva delle disposizioni, rivedendone condizioni e requisiti.
Pertanto, con la Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022, l’Albo sostituisce l’art. 2, comma 5 della precedente Deliberazione n.6/2017, nel modo seguente:
“E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.”
Concorrevano, quindi, i seguenti criteri:
Veniva integrato, inoltre, l’art. 2 della delibera 6/2017 con il comma 5bis, prevedendo che “Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata.”
Quindi la dispensa può essere fatta valere solo per l’impresa di cui l’interessato ne è LR!
Nella speranza di aver chiarito l’evoluzione della materia, vediamo i criteri vigenti licenziati dal Comitato Nazionale e contenuti nella Deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023.
Il comma 5 dell’art. 2 della Delibera n. 6/2017 diventa il seguente:
“È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni”
Le premesse del provvedimento ci aiutano a comprendere il perché l’Albo sia nuovamente intervenuto sulla materia.
Si è riscontrato, soprattutto nei primi anni 2000, prima ancora che gli uffici fossero dotati di un programma informatico di gestione amministrativa delle domande, e le pratiche venivano gestite su supporti cartacei, che ci fossero dei ritardi nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi da parte delle Sezioni, a cui si aggiunge la difficoltà a reperire la documentazione cartacea attestante l’attività pregressa svolta dal RT.
Questa situazione ha comportato brevi interruzioni nell’attestare gli incarichi svolti che andavano a determinare, di fatto, l’esclusione dalla dispensa; motivi che non possono essere imputati al Responsabile tecnico o alle imprese.
Inoltre, il ritorno al concetto della possibile interruzione nello svolgimento dell’incarico di RT per una serie di motivi non sempre derivanti dalla volontà dell’interessato (oltre al fatto sopra richiamato, per es. interruzioni causa malattia) ha persuaso il Comitato a ripristinare il parametro del 20% quale arco temporale ammissibile di “non continuità”, per comunque mantenere il requisito sufficiente per la dispensa, sempre parametrato a una esperienza nel settore di attività di almeno 20 anni.
Ecco perché sono previsti almeno 16 anni di esperienza complessiva (i precedenti 20 con le ammesse interruzioni del 20%) che, a differenza della precedente disposizione, possono essere conseguiti anche in un periodo di tempo antecedente agli ultimi 20 anni. Pertanto, posto che negli ultimi 5 è previsto che l’interessato debba ricoprire l’incarico di RT, i rimanenti 11 anni possono essere dimostrati anche con discontinuità, e non necessariamente prendendo a riferimento esclusivamente gli ultimi 20 anni.
L’occasione della modifica della delibera è stata utile per chiarire definitivamente cosa si deve intendere per settore di attività oggetto della dispensa.
Fino ad oggi, sia le delibere che le conseguenti circolari, avevano definito che i settori di attività riconducibili al trasporto erano due: trasporto rifiuti urbani e trasporto rifiuti speciali (motivazione conseguente a quanto disciplinato dall’art. 8 comma 2 del Regolamento n.120/2014).
La verifica, però, è in realtà unica per tutte le attività di trasporto, sia esso relativo a rifiuti urbani o speciali, così come a rifiuti pericolosi o non pericolosi.
Il dilemma era se la dispensa ottenuta nel settore del trasporto rifiuti speciali, poteva essere fatta valere anche per i rifiuti urbani, o viceversa.
Ebbene, il Comitato ha disposto che la dispensa relativa al singolo settore di trasporto, è da intendersi valida per tutto il settore trasporto rifiuti, sia per le future dispense che per quelle già rilasciate.
Infine, è utile ricordare che LA DISPENSA è UNA FACOLTA’, NON UN OBBLIGO.
Infatti, come già riportato in precedenza, e in precedenti commenti sull’argomento, “Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata.”
Pertanto, laddove un LR volesse ricoprire l’incarico di RT anche per altre imprese, dovrà continuare ad aggiornare la propria idoneità per svolgere il ruolo di RT per altre organizzazioni (per il momento ricordo che non sono ancora stati stabiliti i criteri e limiti nell’assunzione degli incarichi, pur essendo previsti dal comma 6 dell’art. 12 del Regolamento).
La dispensa dalle verifiche, inoltre, è “a tempo”, ovvero soggetta a scadenza, seppur indeterminata nella sua durata: essa permane finché si ricopre il ruolo di LR. Nel momento in cui dovesse cessare la carica aziendale, per qualunque motivo ciò avvenga, cessa anche l’incarico di RT nello stesso momento, venendo meno il requisito -la dispensa- che gli consentiva di ricoprire tale il ruolo.
Di conseguenza “la prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità… entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.”
Quindi, ai fini della prosecuzione dell’incarico di RT, il LR precedentemente dispensato sarà chiamato a sostenere le verifiche d’idoneità, che nei primi 12 mesi, si intende quella di aggiornamento (il medesimo arco temporale previsto per i RT che 12 mesi precedenti la scadenza quinquennale dell’idoneità, debbono sostenere la prova di aggiornamento); oltre tale periodo, la verifica s’intende iniziale.
La differenza non è banale, poiché la verifica di aggiornamento prevede punteggi soglia d’idoneità inferiori rispetto a quella inziale (28 invece di 32 per il modulo obbligatorio per tutte le categorie, 30 invece di 34 per il modulo specialistico), oltre a un numero di quiz inferiore per il modulo obbligatorio per tutte le categorie dal quale vengono estratti i 40 quesiti della prova.
La Deliberazione entrerà in vigore il prossimo 5 settembre, data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di dispensa secondo i nuovi criteri e utilizzando la modulistica allegata alla Deliberazione.
Coloro che ne avessero i requisiti, è opportuno che presentino la domanda entro il 16 ottobre, data di scadenza del periodo transitorio concesso ai RT che erano in carica alla data del 16 ottobre del 2017.
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