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La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, è stata pubblicata in GU n. 265 del 13 novembre 2012 ed è entrata in vigore il successivo 28 novembre 2012. La citata Legge è stata emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 (ratificata in Italia ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116), e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (ratificata nel nostro Paese ai sensi della L. 28 giugno 2012, n.110). Oltre ad individuare, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella P.A., la L. 190/12 modifica il D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). In particolare, la cd. Legge anti-corruzione interviene sull’art. 25 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) e sull’art. 25-ter (reati societari), dove introduce la lettera “«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»”. A seguito di queste modifiche, il novero dei reati presupposto è stato ampliato, sicché, ad oggi, oltre ad avere reati strettamente ambientali che si rivelano essere fonte di responsabilità ex D.L.vo 231/01, vi sono anche altri reati comunque connessi alla gestione di risorse ambientali: corruzione (art. 318 C.P.), indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 quater C.P.), corruzione tra privati (art. 2635 C.C.). La Legge anti-corruzione, quindi, riveste un ruolo importante anche per il diritto ambientale, seppur in via indiretta: infatti, è vero che la L. 190/12 concerne la prevenzione della corruzione, ma ha indubbi effetti anche su tutte quelle attività di gestione, trasporto e smaltimento di rifiuti, nonché di bonifica di siti contaminati – tutti àmbiti da sempre interessati da questa particolare tipologia di reati. L’introduzione di questi nuovi reati presupposto manifesta un nuova sensibilità anche al tema ambientale, ma concretamente non comporta una maggior tutela al bene ambiente: altre sono le norme, come altre sono le sedi, più consone ed efficaci.
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Legge anticorruzione e “231 Ambiente”
di Miriam Viviana Balossi
La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, è stata pubblicata in GU n. 265 del 13 novembre 2012 ed è entrata in vigore il successivo 28 novembre 2012.
La citata Legge è stata emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 (ratificata in Italia ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116), e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (ratificata nel nostro Paese ai sensi della L. 28 giugno 2012, n.110). Oltre ad individuare, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella P.A., la L. 190/12 modifica il D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
In particolare, la cd. Legge anti-corruzione interviene sull’art. 25 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) e sull’art. 25-ter (reati societari), dove introduce la lettera “«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»”.
A seguito di queste modifiche, il novero dei reati presupposto è stato ampliato, sicché, ad oggi, oltre ad avere reati strettamente ambientali che si rivelano essere fonte di responsabilità ex D.L.vo 231/01, vi sono anche altri reati comunque connessi alla gestione di risorse ambientali: corruzione (art. 318 C.P.), indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 quater C.P.), corruzione tra privati (art. 2635 C.C.).
La Legge anti-corruzione, quindi, riveste un ruolo importante anche per il diritto ambientale, seppur in via indiretta: infatti, è vero che la L. 190/12 concerne la prevenzione della corruzione, ma ha indubbi effetti anche su tutte quelle attività di gestione, trasporto e smaltimento di rifiuti, nonché di bonifica di siti contaminati – tutti àmbiti da sempre interessati da questa particolare tipologia di reati. L’introduzione di questi nuovi reati presupposto manifesta un nuova sensibilità anche al tema ambientale, ma concretamente non comporta una maggior tutela al bene ambiente: altre sono le norme, come altre sono le sedi, più consone ed efficaci.
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