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Stefano Maglia

L’elenco delle operazioni di recupero di cui all’Allegato C della Parte IV del D.L.vo 152/06 deve ritenersi esaustivo?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t), D.L.vo 152/06 (come modificato dal D.L.vo 205/10) per recupero di intende “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”. La medesima norma continua prevedendo espressamente che “l’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”. Ne deriva che un’operazione di recupero, per potersi definire tale, non deve necessariamente essere compresa nell’Allegato C, purché svolga il ruolo indicato dalla norma e, cioè, di permettere ai rifiuti di svolgere un “ruolo utile”.

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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