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Stefano Maglia

L’esenzione alla compilazione del FIR del gestore di rifiuti urbani può estendersi al terzo appaltatore di cui si avvale il soggetto pubblico?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

L’art. 193 comma 4 del decreto n. 152/06 (così come un tempo l’art. 15 comma 4 del decreto Ronchi) prevede il regime di esenzione dalla compilazione del formulario per il trasporto dei rifiuti urbani effettuato “… dal soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta”.
La lettera della norma si riferisce genericamente al soggetto che gestisce il servizio pubblico, e non specificamente al “soggetto gestore” ed è per questo che alcuni commentatori hanno ritenuto che, nel caso in cui il soggetto che gestisce il servizio pubblico non operi direttamente sul territorio ma si avvalga di terzi appaltatori, l’esenzione per l’utilizzo del formulario si estenda anche a questi ultimi.
Vero è che l’art. 15 comma 4, e ancor oggi anche l’art. 193 comma 4, trova chiarimento del suo contenuto nella Circolare esplicativa del Ministero dell’Ambiente del 4 agosto 1998 (n. GAB/DEC/812/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1998, n. 212) lettera n), che non risulta abrogata per effetto dell’entrata in vigore del testo unico ambientale.
La Circolare ministeriale precisa che il riferimento dell’art. 15, oggi art. 193, è proprio da ritenersi relativo al “soggetto gestore”, infatti leggiamo:
“in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell’art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito”.
Nel caso di rifiuti affidati al servizio pubblico l’esonero dalla tenuta del formulario trova la propria fonte nella particolare qualificazione del soggetto gestore oltreché nella tipologia dei rifiuti affidatigli; di conseguenza, a parere di chi scrive, non è possibile per il gestore del servizio pubblico trasferire la legittimazione all’esonero dal formulario che gli deriva direttamente da una specifica norma derogatoria.
Trattasi, infatti, di una norma di carattere eccezionale rispetto alla disciplina generale in tema di formulario di trasporto, perciò non suscettibile di applicazione estensiva.
Si consideri, del resto, che la disciplina previgente (art. 23 comma 3, decreto Ronchi) addirittura circoscriveva l’ambito territoriale di operatività del soggetto gestore, escludendo l’impiego del formulario di trasporto per quest’ultimo limitatamente al comune per il quale il servizio era gestito; è stata solo la circolare esplicativa del 1998 a regolamentare l’eventuale ampliamento territoriale dello svolgimento del servizio, purché sempre nel medesimo ambito territoriale ed in presenza di determinate condizioni.
Si concorda, quindi, con quanto affermato nel quesito circa la necessità, per qualsiasi soggetto terzo (non l’appaltatore del servizio pubblico di raccolta) di compilare il FIR qualora compia la raccolta dei RU e degli assimilati.
In realtà la stessa Circolare ministeriale al punto 1 lett. n) precisa inoltre che:

“Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione”.

È dunque solamente la “prima raccolta” dei RU ad essere esentata dalla compilazione del FIR e non la loro successiva gestione.
In effetti, nel centro di stoccaggio potrebbero aver luogo operazioni di trattamento sui rifiuti che rendono il centro stesso “produttore”, seppur non iniziale, di rifiuti ex art. 183, lett. f.

 

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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