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Stefano Maglia

L’impresa straniera che esercita solo il trasporto transfrontaliero di rifiuti ha l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Al riguardo, si segnala che la Delib. Albo 22 dicembre 2010, prot. n. 03/ALBO/CN reca le prime disposizioni applicative per l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’art. 194, c. 3, D.L.vo 152/06, come sostituito dall’art. 17 del D.L.vo 205/10. A tal fine è previsto che le imprese che intendono iscriversi all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti nel territorio italiano in attività alla data di entrata in vigore del D.L.vo 205/10 (25 dicembre 2010) presentano domanda d’iscrizione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, utilizzando il modello di cui all’allegato “A”.
Dette imprese, con la domanda d’iscrizione, attestano in lingua italiana mediante dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del D.M. 406/98; i numeri di targa e l’idoneità tecnica dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti anche in relazione al trasporto delle merci pericolose (ADR) ove previsto; il possesso della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci ove previste; l’elenco delle tipologie di rifiuti che si intendono trasportare e relativo codice dell’Elenco europeo dei rifiuti.
La Sezione regionale procede a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e attestati con la domanda d’iscrizione e notifica all’interessato il provvedimento formale di iscrizione.
Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, le imprese interessate presentano l’attestazione di cui all’art. 12, c. 3, lett. a), del D.M. 406/98; le copie delle carte di circolazione dei veicoli; la copia della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci ove previste; la documentazione attestante i requisiti del responsabile tecnico; la documentazione equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo al legale rappresentante e al responsabile tecnico.
All’art. 2 la delibera prescrive altresì alle imprese interessate l’obbligo di istituire in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile nel termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda d’iscrizione. Tale previsione è stata tuttavia rettificata con la circolare n. 146 del 24 gennaio 2011, con la quale è stato opportunamente precisato che tale requisito può ritenersi soddisfatto anche dall’impresa che disponga di un domicilio in Italia.

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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