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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Con sentenza 19 febbraio 1999 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta in primo grado ad alcuni allevatori valdostani resisi responsabili di truffa in danno della regione, per avere somministrato a bovini sani sostanze idonee a “positivizzarli” alle prove diagnostiche della tbc e della brucellosi, allo scopo di lcurare l`indennizzo previsto dalla normativa regionale per le ipotesi di macellazione coatta di capi di bestiame infetti.
Come insegna la bibliografia corrente, l`alterazione delle prove diagnostiche può essere ottenuta sia con sostanze prive di effetto farmacologico (essenza di trementina, petrolio), sia con prodotti farmaceutici regolarmente in commercio e normalmente impiegati come antinfiammatori (es., Finadyne), l`inoculazione dei quali deve avvenire esclusivamente in sede intramuscolare profonda, e non già per via intradermica.
In entrambi i casi (di inoculazione di sostanze estranee prive di effetti farmacologici, ovvero di inoculazione impropria di farmaci) si determinano nell`animale reazioni dolorose, ed altre reazioni locali che vanno dall`edema fino alla necrosi senza considerare possibili sofferenze a carico di particolari organi quali fegato e reni.
Anche gli ulteriori accertamenti sanitari necessari a risolvere casi di sospetta reazione aspecifica alla prova diagnostica sono fonte di sofferenza, che va dal semplice contenimento, ai prelievi ematici.
Infine, la conseguenza inevitabile della fraudolenta somministrazione è sempre l`anticipata uccisione dell`animale: ciò sia nel caso in cui la frode sfugga al primo controllo sanitario, effettuato nel corso della visita in stalla, atteso che la macellazione coatta consegue necessariamente all`accertata “positività” alla malattia; sia nel caso in cui, emergendo sospetti della frode, si renda necessaria l`esecuzione di esame autoptico, atteso che solo questo fornisce la prova attendibile circa l`esistenza o meno della malattia.
Alcuni degli imputati del processo in esame, per neutralizzare le prove diagnostiche, si erano avvalsi di farmaci reperiti sul mercato (Buck 19); in altri casi è dubbia la natura della sostanza inoculata, così come del tutto sconosciute le modalità di somministrazione.
In ogni caso, un approfondimento di tali circostanze – incidenti, come visto, sull`aspetto sofferenza animale – avrebbe potuto avvenire soltanto attraverso la regressione del processo alla sua fase iniziale, per una eventuale estensione dell`azione penale anche al reato di maltrattamento di animali previsto dall`art. 727 c.p., essendo comunque certa, in tutti i casi considerati, sia la sofferenza dell`animale, nella sua duplice forma sopra considerata, sia la ingiustificata uccisione di esso, quale conseguenza della condotta di fraudolenta somministrazione.
Tale regressione, astrattamente possibile, è stata nella specie inibita dalla intervenuta prescrizione del reato.
Trattasi, infatti, di illecito contravvenzionale punito con la sola ammenda, per il quale l`art. 157 comma 1 n. 6 c.p. prevede il termine di prescrizione di due anni.
Lo scopo di questa breve nota è pertanto quello di stimolare, per i casi analoghi a quello sopra descritto, la riflessione e l`impegno degli operatori coinvolti nella prevenzione e repressione dei comportamenti umani inutilmente produttivi di sofferenza psicofisica, se non anche della dignità dell`animale.
Fra le varie condotte di reato previste dall`art. 727 c.p. quella degli allevatori del caso in esame potrebbe configurarsi come “incrudelimento verso animali senza necessità”.
In astratto, sarebbe ipotizzabile una rilevanza della sola sequenza antecedente alla morte, e costituita dalla somministrazione della sostanza idonea – per sua natura o per le modalità della somministrazione stessa – a cagionare dolore.
Il reato andrebbe escluso qualora si dovesse ritenere che, pur sussistendo nella specie l`elemento della non necessità dell`incrudelimento (il che è evidente, visto che la condotta è stata motivata esclusivamente da intenti speculativi), la semplice sofferenza derivante dalla somministrazione come sopra praticata sul corpo dell`animale, e dagli accertamenti sanitari successivi, non sia oggettivamente di entità tale da potere rientrare nel concetto di maltrattamento.
<201> altresì ipotizzabile una rilevanza dell`intera sequenza, ossia della sofferenza (diretta e indiretta) seguita dalla inevitabile uccisione dell`animale.
Potrebbe, infine, ipotizzarsi una rilevanza dell`evento morte, a prescindere dal fatto che essa sia o meno preceduta da sofferenza.
La configurazione del reato per ciò che attiene la prima ipotesi non dovrebbe presentare problemi, attesa l`evoluzione giurisprudenziale in materia:
infatti, se da una parte la giurisprudenza prevalente ritiene che l`elemento della sofferenza sia insito in tutte le ipotesi di maltrattamento previste dall`art. 727 c.p. (quindi non solo in quelle dell`incrudelimento senza necessità, e delle sevizie, ma anche in quella di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura: così Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 1997, ud. 1 ottobre 1996; Cass. pen., sez. III, 16 marzo 1998, ud. 6 febbraio 1998), dall`altra si riconosce che tale sofferenza non presupponga necessariamente una lesione dell`integrità fisica dell`animale, ma possa consistere anche nello stato di abbandono derivante da omissione di cure (così Cass. pen., sez. V, 28 agosto 1998, ud. 13 agosto 1998 che ha ravvisato il reato di cui all`art. 727 c.p. nell`ipotesi di mantenimento di un cane in condizione di denutrizione e di infetazione da zecche e pulci), ovvero anche da puri e semplici patimenti (così Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 1999, ud. 21 dicembre 1998, con riferimento al mantenimento di un cane con catena corta e senza riparo dal sole).
Tale interpretazione appare conforme alla ratio del nuovo art. 727 c.p., così come modificato con legge 22 novembre 1993 n. 473: con essa la repressione penale del maltrattamento – che prima della modifica legislativa era considerato unicamente come un reato offensivo del sentimento di umana pietà verso gli animali – realizza una forma di tutela diretta dell`animale inteso come essere vivente (così Cass. pen., sez. III, sent. 12910 dell`11 dicembre 1998, ud. 13 ottobre 1998).
Da tale affermazione giurisprudenziale potrebbe trarsi la conclusione che il reato può sussistere anche se la condotta umana, oggettivamente idonea a determinare ingiustificati patimenti nell`animale, non urti anche con i sentimenti dell`uomo: cosa che è forse da ritenere nel caso in esame, ove la condotta di fraudolenta somministrazione rientra in una prassi molto diffusa fra gli allevatori, generalmente tollerata dall`indifferente collettività dei consociati, che spesso guarda al bovino quale potenziale “alimento”, e che si allerta prevalentemente solo laddove sia ravvisabile un attentato alla salute propria (pericolo nella specie inesistente – ed inesistente, quindi, l`offesa della pietas umana – visto che i bovini macellati non sono stati commercializzati, e non si è realizzata alcuna violazione di norme poste a tutela dell`igiene degli alimenti (art. 5 L. n. 283/62).
Si coglie l`occasione per rilevare che il mutamento di oggettività giuridica del reato (la cui repressione, come detto, dovrebbe garantire la tutela dell`animale in quanto essere vivente e non necessariamente anche la sfuggente e mutevole sensibilità umana) giustificherebbe un mutamento anche del nomen juris della condotta (“incrudelimento”) che lo ponga in linea col titolo della rubrica (“maltrattamento”): ciò che oggi rileva non è la connotazione soggettiva della condotta – più o meno crudele – quanto la sua oggettiva idoneità a produrre sofferenza, sempreché, ovviamente, tale sofferenza non sia giustificata dalla “necessità” (nel caso contrario, non ha comunque alcun senso parlare di “crudeltà” non necessaria, dato che quest`ultima è, per definizione, gratuita).
L`evoluzione ulteriore della cultura giuridica potrebbe d`altronde giovarsi di un`utile riflessione sul fatto che la condotta di “maltrattamento”, allorché abbia come soggetto passivo l`essere umano (art. 572 c.p.), si caratterizza come tale per la sua oggettiva idoneità a produrre patimento psicofisico nella vittima, anche a prescindere dalla “crudeltà” del suo autore, elemento che semmai rileva sotto il diverso profilo della intensità del dolo.
D`altronde, facendosi interprete della mutata sensibilità giuridica, ed anticipando la modifica legislativa introdotta dalla legge n. 473/93, la giurisprudenza sosteneva che sono punibili ex art. 727 c.p. non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola “incrudelire” – o che destino ripugnanza -), “ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell`animale producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria”… “in via di principio, il reato di cui all`art. 727 c.p., in considerazione del tenore letterale della norma (maltrattamenti) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenze e affaticamento), tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità.
La tutela penale è, dunque, rivolta agli animali in considerazione della loro natura. Le utilità morali e materiali che essi procurano all`uomo devono essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore” (così Cass. pen., sez. III, sent. 6122 del 27 aprile, ud. 14 marzo 1990).
In applicazione di tali principi, non dovrebbero esservi difficoltà nel riconoscere la sussistenza del reato di maltrattamenti anche nella semplice somministrazione di sostanze idonee a procurare dolore, senza alcuna necessità.
Nel caso in esame, alla condotta di somministrazione – produttiva, come detto, di conseguenze dolorose per gli animali – è conseguita poi l`anticipata uccisione degli stessi.
In tale ipotesi, dovrebbe applicarsi il disposto di cui all`art. 727 c.p., che prevede un aggravamento di pena “se il fatto… causa la morte dell`animale”.
Nella specie, la morte – anche se non costituente conseguenza naturalistica della condotta di somministrazione, o degli accertamenti sanitari successivi – è nondimeno addebitabile all`allevatore, quale conseguenza da lui voluta proprio al fine di potere lucrare l`indennizzo corrisposto dalla regione per i casi di accertata positività alla malattia (brucellosi o tbc).
La condotta di maltrattamento dovrebbe pertanto ritenersi aggravata ai sensi del secondo comma dell`art. 727 c.p.
Qualora, infine, si dovesse ritenere che la condotta di somministrazione in esame non sia produttiva di sofferenze oggettivamente apprezzabili, e pertanto giuridicamente rilevanti come maltrattamenti, resterebbe da stabilire quale rilevanza penale assegnare all`ingiustificata uccisione dell`animale: con la precisazione che, trattandosi di animale di proprietà dello stesso responsabile dell`evento, il fatto non potrebbe ricadere sotto le sanzioni di cui all`art. 638 c.p.: tale norma punisce infatti soltanto la ingiustificata uccisione di animali “che appartengano ad altri”, ed è quindi ben lungi dal tutelare l`animale in quanto essere vivente, bensì solo il patrimonio del suo proprietario, alla cui tutela fa riferimento il titolo XIII del codice, nel cui capo I è classificato il reato di cui all`art. 638 c.p.
Anche valutato nell`ottica della vecchia normativa – che prevedeva, come detto, solo una tutela dei sentimenti umani, e non già dell`animale quale essere vivente – nessun atto di incrudelimento avrebbe dovuto turbare di più la sensibilità umana della uccisione di un animale (non rileva se da parte di un terzo o dello stesso proprietario dell`animale), non giustificata da alcuna necessità: con riferimento all`ipotesi dell`uccisione immotivata di un cane randagio a colpi di fucile, la S.C. affermava la sussistenza del reato, perché atti di crudeltà di questo tipo avrebbero potuto divenire, ove tollerati, una “scuola di morale insensibilità alle altrui sofferenze” (Cass., sez. III, 25 novembre 1982, ud. 24 settembre 1982).
Il mutamento di valori di cui è espressione la modifica legislativa dell`art. 727 c.p. non giustifica più la liceità della uccisione dell`animale proprio, e fa apparire quindi irragionevole la limitazione della repressione penale al solo reato di maltrattamenti, con esclusione di quello, più grave, di uccisione ingiustificata (considerazioni, queste, ampiamente svolte dal Pretore di Grosseto nell`ordinanza 4 ottobre 1994 di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la ritenuta illegittimità dell`art. 727 c.p. in relazione agli artt. 3 e 10 Cost.).
La regolamentazione della uccisione di animali selvatici è affidata a leggi speciali, e non è questa la sede per valutare i limiti e la qualità della “tutela” di cui essi siano – in ipotesi – destinatari.
Quanto detto finora vale invece per tutti gli animali “propri”, da affezione o meno che siano: per i primi, infatti, la normativa speciale di cui alla legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 nulla innova rispetto all`art. 727 c.p., poiché, pur prevedendo all`art. 2 il divieto di una loro uccisione ingiustificata, lo limita ai soli cani e gatti (mentre la legge ha portata più ampia, essendo diretta a tutelare tutti gli animali da affezione: il divieto di abbandono di cui all`art. 5 comma 1 riguarda infatti “cani, gatti o qualsiasi animale custodito nella propria abitazione”); e, in ogni caso non prevede alcuna sanzione per la violazione di tale divieto.
Le uniche sanzioni previste all`art. 14 concernono infatti condotte diverse e meno gravi della uccisione ingiustificata ed hanno comunque natura amministrativa.
L`animale, da allevamento o da affezione che sia, può pertanto essere ucciso senza necessità, e tale comportamento è lecito penalmente (oltre che amministrativamente).
Il vuoto legislativo non può essere colmato in via interpretativa, anche se, prendendo le mosse dalle ultime evoluzioni della giurisprudenza (che, come visto, considerano maltrattamenti anche la semplice inflizione di “patimenti”, pur se non accompagnata da una vera e propria lesione all`integrità fisica dell`animale) si potrebbe essere indotti a notare che, quantomeno in casi analoghi a quello in esame, non esista morte non preceduta da “patimento”, ravvisandosi questo quantomeno nell`inevitabile e certo innaturale costrizione fisica e nei mezzi anche minimamente dolorosi che precedono la macellazione: il tutto sarebbe penalmente lecito, ove, appunto la macellazione fosse giustificata dalla “necessità” alimentare con l`esecuzione di manovre corrette, nel rispetto non solo della normativa del settore, ma soprattutto delle buone tecniche di allevamento che impediscano la macellazione di un animale immaturo. Esclusivamente in queste condizioni si sottoporrà l`animale al minimo patimento possibile. Mentre, la macellazione ingiustificata dovrebbe rientrare fra le condotte punite dall`art. 727 c.p.
Tanto dicasi sul piano della mera provocazione intellettuale, (peraltro ingiustificata dalla irragionevolezza del silenzio legislativo sul punto), e non certo quale proposta di interpretazione “estensiva” dell`espressione “maltrattamento” anche alla condotta di uccisione ingiustificata: infatti una siffatta interpretazione è preclusa dal principio di legalità (art. 2 c.p.).
Proprio in considerazione di tale principio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 411 del 1995, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell`art. 727 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto con l`ordinanza sopra citata.
La Corte ha osservato che “una pronuncia additiva, dalla quale consegua l`inserimento nell`impugnato art. 727 c.p. di una norma incriminatrice della condotta posta in essere da colui che provoca la morte di un animale di sua proprietà, non rientra fra i poteri costituzionalmente spettanti a questa Corte. Infatti al giudice costituzionale non è dato di pronunciare una decisione dalla quale possa derivare la creazione – esclusivamente riservata al legislatore – di una nuova fattispecie penale: e ciò in forza del principio di legalità sancito dall`art. 25, secondo comma, della Costituzione”.
Spetterà pertanto all`iniziativa degli enti ed associazioni protezioniste, degli operatori sanitari, oltre che dei singoli, sollecitare l`intervento del legislatore per una modifica della nroma che la renda conforme alla ratio della tutela penale, destinata all`animale quale essere vivente degno del rispetto dell`uomo.
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Macellazione bestiame e maltrattamento di animali
di Marisa Vassallo, Claudio Biglia
Con sentenza 19 febbraio 1999 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta in primo grado ad alcuni allevatori valdostani resisi responsabili di truffa in danno della regione, per avere somministrato a bovini sani sostanze idonee a “positivizzarli” alle prove diagnostiche della tbc e della brucellosi, allo scopo di lcurare l`indennizzo previsto dalla normativa regionale per le ipotesi di macellazione coatta di capi di bestiame infetti.
Come insegna la bibliografia corrente, l`alterazione delle prove diagnostiche può essere ottenuta sia con sostanze prive di effetto farmacologico (essenza di trementina, petrolio), sia con prodotti farmaceutici regolarmente in commercio e normalmente impiegati come antinfiammatori (es., Finadyne), l`inoculazione dei quali deve avvenire esclusivamente in sede intramuscolare profonda, e non già per via intradermica.
In entrambi i casi (di inoculazione di sostanze estranee prive di effetti farmacologici, ovvero di inoculazione impropria di farmaci) si determinano nell`animale reazioni dolorose, ed altre reazioni locali che vanno dall`edema fino alla necrosi senza considerare possibili sofferenze a carico di particolari organi quali fegato e reni.
Anche gli ulteriori accertamenti sanitari necessari a risolvere casi di sospetta reazione aspecifica alla prova diagnostica sono fonte di sofferenza, che va dal semplice contenimento, ai prelievi ematici.
Infine, la conseguenza inevitabile della fraudolenta somministrazione è sempre l`anticipata uccisione dell`animale: ciò sia nel caso in cui la frode sfugga al primo controllo sanitario, effettuato nel corso della visita in stalla, atteso che la macellazione coatta consegue necessariamente all`accertata “positività” alla malattia; sia nel caso in cui, emergendo sospetti della frode, si renda necessaria l`esecuzione di esame autoptico, atteso che solo questo fornisce la prova attendibile circa l`esistenza o meno della malattia.
Alcuni degli imputati del processo in esame, per neutralizzare le prove diagnostiche, si erano avvalsi di farmaci reperiti sul mercato (Buck 19); in altri casi è dubbia la natura della sostanza inoculata, così come del tutto sconosciute le modalità di somministrazione.
In ogni caso, un approfondimento di tali circostanze – incidenti, come visto, sull`aspetto sofferenza animale – avrebbe potuto avvenire soltanto attraverso la regressione del processo alla sua fase iniziale, per una eventuale estensione dell`azione penale anche al reato di maltrattamento di animali previsto dall`art. 727 c.p., essendo comunque certa, in tutti i casi considerati, sia la sofferenza dell`animale, nella sua duplice forma sopra considerata, sia la ingiustificata uccisione di esso, quale conseguenza della condotta di fraudolenta somministrazione.
Tale regressione, astrattamente possibile, è stata nella specie inibita dalla intervenuta prescrizione del reato.
Trattasi, infatti, di illecito contravvenzionale punito con la sola ammenda, per il quale l`art. 157 comma 1 n. 6 c.p. prevede il termine di prescrizione di due anni.
Lo scopo di questa breve nota è pertanto quello di stimolare, per i casi analoghi a quello sopra descritto, la riflessione e l`impegno degli operatori coinvolti nella prevenzione e repressione dei comportamenti umani inutilmente produttivi di sofferenza psicofisica, se non anche della dignità dell`animale.
Fra le varie condotte di reato previste dall`art. 727 c.p. quella degli allevatori del caso in esame potrebbe configurarsi come “incrudelimento verso animali senza necessità”.
In astratto, sarebbe ipotizzabile una rilevanza della sola sequenza antecedente alla morte, e costituita dalla somministrazione della sostanza idonea – per sua natura o per le modalità della somministrazione stessa – a cagionare dolore.
Il reato andrebbe escluso qualora si dovesse ritenere che, pur sussistendo nella specie l`elemento della non necessità dell`incrudelimento (il che è evidente, visto che la condotta è stata motivata esclusivamente da intenti speculativi), la semplice sofferenza derivante dalla somministrazione come sopra praticata sul corpo dell`animale, e dagli accertamenti sanitari successivi, non sia oggettivamente di entità tale da potere rientrare nel concetto di maltrattamento.
<201> altresì ipotizzabile una rilevanza dell`intera sequenza, ossia della sofferenza (diretta e indiretta) seguita dalla inevitabile uccisione dell`animale.
Potrebbe, infine, ipotizzarsi una rilevanza dell`evento morte, a prescindere dal fatto che essa sia o meno preceduta da sofferenza.
La configurazione del reato per ciò che attiene la prima ipotesi non dovrebbe presentare problemi, attesa l`evoluzione giurisprudenziale in materia:
infatti, se da una parte la giurisprudenza prevalente ritiene che l`elemento della sofferenza sia insito in tutte le ipotesi di maltrattamento previste dall`art. 727 c.p. (quindi non solo in quelle dell`incrudelimento senza necessità, e delle sevizie, ma anche in quella di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura: così Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 1997, ud. 1 ottobre 1996; Cass. pen., sez. III, 16 marzo 1998, ud. 6 febbraio 1998), dall`altra si riconosce che tale sofferenza non presupponga necessariamente una lesione dell`integrità fisica dell`animale, ma possa consistere anche nello stato di abbandono derivante da omissione di cure (così Cass. pen., sez. V, 28 agosto 1998, ud. 13 agosto 1998 che ha ravvisato il reato di cui all`art. 727 c.p. nell`ipotesi di mantenimento di un cane in condizione di denutrizione e di infetazione da zecche e pulci), ovvero anche da puri e semplici patimenti (così Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 1999, ud. 21 dicembre 1998, con riferimento al mantenimento di un cane con catena corta e senza riparo dal sole).
Tale interpretazione appare conforme alla ratio del nuovo art. 727 c.p., così come modificato con legge 22 novembre 1993 n. 473: con essa la repressione penale del maltrattamento – che prima della modifica legislativa era considerato unicamente come un reato offensivo del sentimento di umana pietà verso gli animali – realizza una forma di tutela diretta dell`animale inteso come essere vivente (così Cass. pen., sez. III, sent. 12910 dell`11 dicembre 1998, ud. 13 ottobre 1998).
Da tale affermazione giurisprudenziale potrebbe trarsi la conclusione che il reato può sussistere anche se la condotta umana, oggettivamente idonea a determinare ingiustificati patimenti nell`animale, non urti anche con i sentimenti dell`uomo: cosa che è forse da ritenere nel caso in esame, ove la condotta di fraudolenta somministrazione rientra in una prassi molto diffusa fra gli allevatori, generalmente tollerata dall`indifferente collettività dei consociati, che spesso guarda al bovino quale potenziale “alimento”, e che si allerta prevalentemente solo laddove sia ravvisabile un attentato alla salute propria (pericolo nella specie inesistente – ed inesistente, quindi, l`offesa della pietas umana – visto che i bovini macellati non sono stati commercializzati, e non si è realizzata alcuna violazione di norme poste a tutela dell`igiene degli alimenti (art. 5 L. n. 283/62).
Si coglie l`occasione per rilevare che il mutamento di oggettività giuridica del reato (la cui repressione, come detto, dovrebbe garantire la tutela dell`animale in quanto essere vivente e non necessariamente anche la sfuggente e mutevole sensibilità umana) giustificherebbe un mutamento anche del nomen juris della condotta (“incrudelimento”) che lo ponga in linea col titolo della rubrica (“maltrattamento”): ciò che oggi rileva non è la connotazione soggettiva della condotta – più o meno crudele – quanto la sua oggettiva idoneità a produrre sofferenza, sempreché, ovviamente, tale sofferenza non sia giustificata dalla “necessità” (nel caso contrario, non ha comunque alcun senso parlare di “crudeltà” non necessaria, dato che quest`ultima è, per definizione, gratuita).
L`evoluzione ulteriore della cultura giuridica potrebbe d`altronde giovarsi di un`utile riflessione sul fatto che la condotta di “maltrattamento”, allorché abbia come soggetto passivo l`essere umano (art. 572 c.p.), si caratterizza come tale per la sua oggettiva idoneità a produrre patimento psicofisico nella vittima, anche a prescindere dalla “crudeltà” del suo autore, elemento che semmai rileva sotto il diverso profilo della intensità del dolo.
D`altronde, facendosi interprete della mutata sensibilità giuridica, ed anticipando la modifica legislativa introdotta dalla legge n. 473/93, la giurisprudenza sosteneva che sono punibili ex art. 727 c.p. non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola “incrudelire” – o che destino ripugnanza -), “ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell`animale producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria”… “in via di principio, il reato di cui all`art. 727 c.p., in considerazione del tenore letterale della norma (maltrattamenti) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenze e affaticamento), tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità.
La tutela penale è, dunque, rivolta agli animali in considerazione della loro natura. Le utilità morali e materiali che essi procurano all`uomo devono essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore” (così Cass. pen., sez. III, sent. 6122 del 27 aprile, ud. 14 marzo 1990).
In applicazione di tali principi, non dovrebbero esservi difficoltà nel riconoscere la sussistenza del reato di maltrattamenti anche nella semplice somministrazione di sostanze idonee a procurare dolore, senza alcuna necessità.
Nel caso in esame, alla condotta di somministrazione – produttiva, come detto, di conseguenze dolorose per gli animali – è conseguita poi l`anticipata uccisione degli stessi.
In tale ipotesi, dovrebbe applicarsi il disposto di cui all`art. 727 c.p., che prevede un aggravamento di pena “se il fatto… causa la morte dell`animale”.
Nella specie, la morte – anche se non costituente conseguenza naturalistica della condotta di somministrazione, o degli accertamenti sanitari successivi – è nondimeno addebitabile all`allevatore, quale conseguenza da lui voluta proprio al fine di potere lucrare l`indennizzo corrisposto dalla regione per i casi di accertata positività alla malattia (brucellosi o tbc).
La condotta di maltrattamento dovrebbe pertanto ritenersi aggravata ai sensi del secondo comma dell`art. 727 c.p.
Qualora, infine, si dovesse ritenere che la condotta di somministrazione in esame non sia produttiva di sofferenze oggettivamente apprezzabili, e pertanto giuridicamente rilevanti come maltrattamenti, resterebbe da stabilire quale rilevanza penale assegnare all`ingiustificata uccisione dell`animale: con la precisazione che, trattandosi di animale di proprietà dello stesso responsabile dell`evento, il fatto non potrebbe ricadere sotto le sanzioni di cui all`art. 638 c.p.: tale norma punisce infatti soltanto la ingiustificata uccisione di animali “che appartengano ad altri”, ed è quindi ben lungi dal tutelare l`animale in quanto essere vivente, bensì solo il patrimonio del suo proprietario, alla cui tutela fa riferimento il titolo XIII del codice, nel cui capo I è classificato il reato di cui all`art. 638 c.p.
Anche valutato nell`ottica della vecchia normativa – che prevedeva, come detto, solo una tutela dei sentimenti umani, e non già dell`animale quale essere vivente – nessun atto di incrudelimento avrebbe dovuto turbare di più la sensibilità umana della uccisione di un animale (non rileva se da parte di un terzo o dello stesso proprietario dell`animale), non giustificata da alcuna necessità: con riferimento all`ipotesi dell`uccisione immotivata di un cane randagio a colpi di fucile, la S.C. affermava la sussistenza del reato, perché atti di crudeltà di questo tipo avrebbero potuto divenire, ove tollerati, una “scuola di morale insensibilità alle altrui sofferenze” (Cass., sez. III, 25 novembre 1982, ud. 24 settembre 1982).
Il mutamento di valori di cui è espressione la modifica legislativa dell`art. 727 c.p. non giustifica più la liceità della uccisione dell`animale proprio, e fa apparire quindi irragionevole la limitazione della repressione penale al solo reato di maltrattamenti, con esclusione di quello, più grave, di uccisione ingiustificata (considerazioni, queste, ampiamente svolte dal Pretore di Grosseto nell`ordinanza 4 ottobre 1994 di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la ritenuta illegittimità dell`art. 727 c.p. in relazione agli artt. 3 e 10 Cost.).
La regolamentazione della uccisione di animali selvatici è affidata a leggi speciali, e non è questa la sede per valutare i limiti e la qualità della “tutela” di cui essi siano – in ipotesi – destinatari.
Quanto detto finora vale invece per tutti gli animali “propri”, da affezione o meno che siano: per i primi, infatti, la normativa speciale di cui alla legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 nulla innova rispetto all`art. 727 c.p., poiché, pur prevedendo all`art. 2 il divieto di una loro uccisione ingiustificata, lo limita ai soli cani e gatti (mentre la legge ha portata più ampia, essendo diretta a tutelare tutti gli animali da affezione: il divieto di abbandono di cui all`art. 5 comma 1 riguarda infatti “cani, gatti o qualsiasi animale custodito nella propria abitazione”); e, in ogni caso non prevede alcuna sanzione per la violazione di tale divieto.
Le uniche sanzioni previste all`art. 14 concernono infatti condotte diverse e meno gravi della uccisione ingiustificata ed hanno comunque natura amministrativa.
L`animale, da allevamento o da affezione che sia, può pertanto essere ucciso senza necessità, e tale comportamento è lecito penalmente (oltre che amministrativamente).
Il vuoto legislativo non può essere colmato in via interpretativa, anche se, prendendo le mosse dalle ultime evoluzioni della giurisprudenza (che, come visto, considerano maltrattamenti anche la semplice inflizione di “patimenti”, pur se non accompagnata da una vera e propria lesione all`integrità fisica dell`animale) si potrebbe essere indotti a notare che, quantomeno in casi analoghi a quello in esame, non esista morte non preceduta da “patimento”, ravvisandosi questo quantomeno nell`inevitabile e certo innaturale costrizione fisica e nei mezzi anche minimamente dolorosi che precedono la macellazione: il tutto sarebbe penalmente lecito, ove, appunto la macellazione fosse giustificata dalla “necessità” alimentare con l`esecuzione di manovre corrette, nel rispetto non solo della normativa del settore, ma soprattutto delle buone tecniche di allevamento che impediscano la macellazione di un animale immaturo. Esclusivamente in queste condizioni si sottoporrà l`animale al minimo patimento possibile. Mentre, la macellazione ingiustificata dovrebbe rientrare fra le condotte punite dall`art. 727 c.p.
Tanto dicasi sul piano della mera provocazione intellettuale, (peraltro ingiustificata dalla irragionevolezza del silenzio legislativo sul punto), e non certo quale proposta di interpretazione “estensiva” dell`espressione “maltrattamento” anche alla condotta di uccisione ingiustificata: infatti una siffatta interpretazione è preclusa dal principio di legalità (art. 2 c.p.).
Proprio in considerazione di tale principio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 411 del 1995, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell`art. 727 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto con l`ordinanza sopra citata.
La Corte ha osservato che “una pronuncia additiva, dalla quale consegua l`inserimento nell`impugnato art. 727 c.p. di una norma incriminatrice della condotta posta in essere da colui che provoca la morte di un animale di sua proprietà, non rientra fra i poteri costituzionalmente spettanti a questa Corte. Infatti al giudice costituzionale non è dato di pronunciare una decisione dalla quale possa derivare la creazione – esclusivamente riservata al legislatore – di una nuova fattispecie penale: e ciò in forza del principio di legalità sancito dall`art. 25, secondo comma, della Costituzione”.
Spetterà pertanto all`iniziativa degli enti ed associazioni protezioniste, degli operatori sanitari, oltre che dei singoli, sollecitare l`intervento del legislatore per una modifica della nroma che la renda conforme alla ratio della tutela penale, destinata all`animale quale essere vivente degno del rispetto dell`uomo.
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