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MinAmb: chiarimenti interpretativi sulle nuove norme UE in tema di classificazione
di Giulia Guagnini
Categoria: Rifiuti
Il Ministero dell’Ambiente, con propria nota prot. n. 11845 del 28 settembre 2015, ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della corretta applicazione delle norme contenute nel Reg. (UE) n. 1357/2014 e della Decisione 955/2014/UE, rispettivamente in tema di caratteristiche di pericolo dei rifiuti e di nuovi codici CER ed applicabili negli Stati membri dal 1 giugno 2015. Tale nota, preceduta da uno di analogo contenuto emessa in data 25 settembre 2015 (prot. n. 11719) e recante un refuso corretto proprio con il documento qui in esame, contiene infatti dei “Chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal Regolamento UE 1357/2014 e dalla Decisione UE 955/2014”, anche alla luce delle “implicazioni di carattere operativo che discendono dal vigente quadro normativo di riferimento”. Innanzitutto il Ministero rileva che i suddetti provvedimenti comunitari trovano piena ed integrale applicazione nell’ordinamento giuridico italiano, con la conseguenza che le norme nazionali in contrasto con gli stessi “non risultano applicabili”. A tal proposito viene precisato che conservano efficacia i punti 6 e 7 del paragrafo “Introduzione” dell’Allegato D, Parte IV, D.L.vo n. 152/2006, poichè costituenti attuazione di norme UE (il riferimento è, in particolare, all’art. 7, par. nn. 2 e 3, Direttiva 2008/98/CE), le quali sono ancora vigenti e non in contrasto con le ultime disposizioni europee. Tali punti 6 e 7 fanno riferimento in particolare alla procedura di notifica alla Commissione europea che gli Stati membri devono avviare al fine di segnalare eventuali adeguamenti da apportare all’elenco dei codici CER. In secondo luogo, i tecnici ministeriali rilevano che “Per quanto concerne l’Allegato I [Parte IV, D.L.vo n. 152/2006], dal 1 giugno 2015 deve intendersi interamente disapplicato perché contiene disposizioni non conformi al disposto del nuovo regolamento”. L’applicazione delle nuove disposizioni comunitarie comporta quindi la necessità di procedere ad una riclassificazione dei rifiuti con codice a specchio, in quanto la modifica delle caratteristiche di pericolo potrebbe causare la classificazione del rifiuto da pericoloso a non pericoloso o viceversa. Con specifico riguardo alle singole caratteristiche di pericolo si segnala che:
HP14 (“Ecotossicità”): sul dibattuto tema dell’ecotossicità il Ministero interviene precisando che tale caratteristica di pericolo debba essere attribuita facendo riferimento al disposto dell’art. 7, comma 9-ter, D.L. n. 78/2015 (c.d. D.L. Enti territoriali, convertito in L. n. 78/2015), il quale a sua volta rimanda alle modalità contenute nella disciplina ADR per la classe 9 – M6 e M7 (si noti, peraltro, che nell’originaria nota n. 11719/2015 il Ministero aveva erroneamente espresso parere opposto, affermando che occorresse fare riferimento all’abrogata Direttiva 67/548/CEE come prescritto dal Reg. (UE) n. 1357/2014);
HP 6 (“Tossicità acuta”): secondo il Ministero il rimando ai “valori limite” da considerare deve essere in realtà più correttamente effettuato ai “valori soglia”;
HP 9 (“Infettivo”): la normativa nazionale cui fare riferimento è in tal caso costituita dal D.P.R. n. 254/2003 che elenca i rifiuti sanitari pericolosi.
Per quanto invece attiene la Decisione 2014/955/UE viene evidenziata la portata limitata delle modifiche recate dalla stessa, con l’introduzione di due nuovi codici nell’elenco dei CER (01 03 10 e 19 03 08), nonché la modifica della descrizione del codice 01 03 09. Il Ministero mette in luce altresì come “eventuali ulteriori disallineamenti relativi alla descrizione dei codici dei rifiuti sono da imputarsi alla traduzione in lingua italiana del testo originario della Decisione”. Relativamente alle istruzioni contenute nella suddetta Decisione, da utilizzare ai fini della classificazione dei rifiuti, la nota in esame precisa – dal punto di vista lessicale – che:
per quanto attiene i residui di leghe (par. “Valutazione e classificazione”, par. 2) si legge che “I residui di leghe che vengono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*)”;
con riferimento ai valori soglia (par. “Valutazione e classificazione”, par. 1) si precisa che “Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo dei valori limite di concentrazione.
Si noti infine che nella nota n. 11845/2015 a firma del Ministero dell’ambiente non viene fatta menzione della “Premessa” all’Allegato D, originariamente inserita nello stesso ad opera del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Decreto competitività, convertito il L. 11 agosto 2014, n. 116).
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MinAmb: chiarimenti interpretativi sulle nuove norme UE in tema di classificazione
di Giulia Guagnini
Il Ministero dell’Ambiente, con propria nota prot. n. 11845 del 28 settembre 2015, ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della corretta applicazione delle norme contenute nel Reg. (UE) n. 1357/2014 e della Decisione 955/2014/UE, rispettivamente in tema di caratteristiche di pericolo dei rifiuti e di nuovi codici CER ed applicabili negli Stati membri dal 1 giugno 2015.
Tale nota, preceduta da uno di analogo contenuto emessa in data 25 settembre 2015 (prot. n. 11719) e recante un refuso corretto proprio con il documento qui in esame, contiene infatti dei “Chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal Regolamento UE 1357/2014 e dalla Decisione UE 955/2014”, anche alla luce delle “implicazioni di carattere operativo che discendono dal vigente quadro normativo di riferimento”.
Innanzitutto il Ministero rileva che i suddetti provvedimenti comunitari trovano piena ed integrale applicazione nell’ordinamento giuridico italiano, con la conseguenza che le norme nazionali in contrasto con gli stessi “non risultano applicabili”. A tal proposito viene precisato che conservano efficacia i punti 6 e 7 del paragrafo “Introduzione” dell’Allegato D, Parte IV, D.L.vo n. 152/2006, poichè costituenti attuazione di norme UE (il riferimento è, in particolare, all’art. 7, par. nn. 2 e 3, Direttiva 2008/98/CE), le quali sono ancora vigenti e non in contrasto con le ultime disposizioni europee. Tali punti 6 e 7 fanno riferimento in particolare alla procedura di notifica alla Commissione europea che gli Stati membri devono avviare al fine di segnalare eventuali adeguamenti da apportare all’elenco dei codici CER.
In secondo luogo, i tecnici ministeriali rilevano che “Per quanto concerne l’Allegato I [Parte IV, D.L.vo n. 152/2006], dal 1 giugno 2015 deve intendersi interamente disapplicato perché contiene disposizioni non conformi al disposto del nuovo regolamento”. L’applicazione delle nuove disposizioni comunitarie comporta quindi la necessità di procedere ad una riclassificazione dei rifiuti con codice a specchio, in quanto la modifica delle caratteristiche di pericolo potrebbe causare la classificazione del rifiuto da pericoloso a non pericoloso o viceversa.
Con specifico riguardo alle singole caratteristiche di pericolo si segnala che:
Per quanto invece attiene la Decisione 2014/955/UE viene evidenziata la portata limitata delle modifiche recate dalla stessa, con l’introduzione di due nuovi codici nell’elenco dei CER (01 03 10 e 19 03 08), nonché la modifica della descrizione del codice 01 03 09. Il Ministero mette in luce altresì come “eventuali ulteriori disallineamenti relativi alla descrizione dei codici dei rifiuti sono da imputarsi alla traduzione in lingua italiana del testo originario della Decisione”.
Relativamente alle istruzioni contenute nella suddetta Decisione, da utilizzare ai fini della classificazione dei rifiuti, la nota in esame precisa – dal punto di vista lessicale – che:
Si noti infine che nella nota n. 11845/2015 a firma del Ministero dell’ambiente non viene fatta menzione della “Premessa” all’Allegato D, originariamente inserita nello stesso ad opera del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Decreto competitività, convertito il L. 11 agosto 2014, n. 116).
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