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Stefano Maglia

Miscelazione degli oli usati

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

L’art. 216-bis, comma 2, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (in vigore dal 25 dicembre 2010) dispone che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze”.

Pertanto, in deroga al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo HP, stabilito dall’art. 187, comma 1, D.L.vo n. 152/2006, tale norma rende possibile miscelare fra di loro oli esausti aventi caratteristiche HP differenti. Le attività di deposito temporaneo, raccolta e trasporto di tali rifiuti, peraltro, devono essere effettuate in modo da tenere costantemente separate – per quanto tecnicamente possibile – tipologie di oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’art. 179, a processi di trattamento diversi fra loro. Viene fatto comunque divieto di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.

E’ opportuno evidenziare che l’art. 216-bis, originariamente introdotto nel D.L.vo n. 152/2006 tramite il D.L.vo n. 205/2010, è stato modificato – per quanto specificamente attiene il comma 2 sopra riportato – ad opera del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Decreto Competitività, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 116).

La novella, in deroga al succitato divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi di cui all’art. 187, comma 1, D.L.vo n. 152/2006, ha quindi modificato la disciplina degli oli usati con l’obiettivo di consentire, a partire dalla fase del deposito temporaneo, la miscelazione degli oli usati al fine di semplificare le modalità di gestione di tale tipologia di rifiuti, rese troppo gravose per gli operatori del settore dal D.L.vo n. 205/2010. Come evidenziato dal COOU (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati), in tal modo “il Legislatore ha risolto i problemi creati alla filiera italiana da alcuni limiti posti all’attività di miscelazione nel dicembre 2010 dal Dlgs n. 205, emanato in recepimento della direttiva europea 2008/98/CE. Nel Decreto legislativo fu introdotto, sulla scorta di un’interpretazione forzata, il divieto di miscelare tra loro rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolo differenti … Per la filiera degli oli usati si trattava di una modifica radicale che avrebbe potuto comportare lo sconvolgimento dell’intera attività: dalla raccolta presso il produttore iniziale all’avvio al recupero, con il rischio concreto di incorrere in operazioni di miscelazione non consentite, quindi sanzionabili penalmente; e al contempo di rendere più complessa ed onerosa la selezione degli oli usati ai fini della rigenerazione”.

Tuttavia, la norma di cui all’art. 216-bis, D.L.vo n. 152/2006 impone come in precedenza accennato delle chiare condizioni per poter procedere alla miscelazione di oli esausti aventi caratteristiche di pericolo differenti:

  • innanzitutto, la miscelazione dovrà essere realizzata in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, innanzitutto, alla rigenerazione e poi alle altre forme di recupero e smaltimento;
  • una volta realizzata tale separazione, nel procedere alla miscelazione occorrerà tenere presenti le disposizioni di cui all’art. 187, comma 1, lett. a), b) e c), che l’art. 256-bis, comma 2 fa espressamente salve: ciò significa che dovranno essere rispettati i principi generali della normativa sui rifiuti, che la miscelazione dovrà essere realizzata da impresa autorizzata ai sensi dell’artt. 208, 209 o 211 e che l’operazione di miscelazione dovrà risultare conforme alle migliori tecniche disponibili. Per provare questo potrà risultare utile l’implementazione di un sistema di gestione ambientale;
  • resta fermo il divieto di miscelare gli oli usati con altri rifiuti o sostanze.

Si segnala, inoltre, che anche l’art. 187, D.L.vo n. 152/2006 fin qui più volte citato ha subìto delle modifiche (di portata estensiva) rispettivamente nell’anno 2014 e nell’anno 2015. Per quanto qui rileva si segnala l’inserimento, ad opera dell’art. 49, L. 28 dicembre 2015, n. 221 (e dunque in epoca successiva rispetto alla novella che ha interessato l’art. 216-bis, comma 2), del comma 3-bis, in base al quale “Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge”.

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