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Modalità di gestione dei rifiuti urbani. La durata minima dell’opzione esercitata dalle imprese e dagli enti sarà ridotta da cinque a due anni.

di Paolo Pipere

Categoria: Rifiuti

Il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 Novembre 2021, riduce “da cinque a due anni la durata minima degli accordi che le utenze non domestiche devono stipulare per la raccolta e l’avvio a recupero dei propri rifiuti urbani al fine di favorire un maggiore dinamismo concorrenziale nell’offerta di tali servizi”.

La durata minima dell’opzione esercitata dalle imprese e dagli enti è attualmente prescritta dall’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, che dispone: «Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani […], che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».

 

In proposito è importante rilevare che la norma non prevede che sia necessario allegare un contratto, al momento quinquennale e in futuro biennale, con un determinato fornitore di servizi di trasporto e recupero dei rifiuti urbani alla comunicazione con la quale l’utenza non domestica esprime la volontà di affidare i rifiuti urbani a operatori diversi dal gestore del servizio pubblico di raccolta. Il Ministero della transizione ecologica, infatti, ha precisato con nota del 12 aprile 2021 che: «Tale periodo vale non solo nel caso di affidamento ad un soggetto terzo ma anche quando l’utenza non domestica sceglie il servizio pubblico, come espressamente previsto dal comma 10 dell’art. 238 del TUA. È bene precisare che detta indicazione temporale non rileva ai fini dell’affidamento del servizio da parte dell’utenza non domestica che, infatti, potrà, nel corso dei suddetti cinque anni cambiare operatore privato, in relazione all’andamento del mercato».

Allo stesso modo l’elencazione delle tipologie e delle quantità stimate di rifiuti urbani che l’impresa o l’ente intende avviare al recupero con operatori diversi dal gestore del servizio pubblico di raccolta è senz’altro opportuna ma non è specificamente richiesta dalla norma che, in proposito, si limita a prescrivere quanto segue: «La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022».

 

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Il Ministero della transizione ecologica, con la nota in precedenza citata, ha precisato che per ottenere la riduzione della componente variabile della tassa prevista Legge 147/2013 è sufficiente avviare al recupero, e non necessariamente al riciclo, i rifiuti urbani, in quanto la: «disposizione collega la riduzione della quota variabile della TARI alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al “riciclo”, a differenza di quanto previsto dal citato comma 10 dell’art. 238 che fa, invece, riferimento ai rifiuti avviati al “recupero” […] Alla luce di questa innovazione normativa, la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo – operazione di cui all’allegato C della Parte quarta del TUA – al quale i rifiuti sono avviati. L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero».

 

L’utenza non domestica può pertanto scegliere di affidare tutti i rifiuti urbani destinati al recupero ad operatori privati, ottenendo l’esenzione dall’obbligo di corrispondere la componente variabile della tassa, oppure di affidare a queste imprese solo alcune tipologie di rifiuti urbani, conseguendo una riduzione della quota variabile del tributo.

 

 

Piacenza, 9 novembre 2021

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