Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Si sono moltiplicate negli ultimi mesi le richieste di consulenza legale ambientale e di consulenze decreto 231 a TuttoAmbiente da parte di Enti e società spaventate dalla possibilità di essere ritenute responsabili per la commissione di illeciti ambientali e di conseguenza sanzionati. Nella maggior parte dei casi tra i nostri consigli per dormire sonni tranquilli c’è l’invito all’adottare un modello 231 di organizzazione e controllo idoneo alla prevenzione dei reati in parola e di affidare il controllo e l’aggiornamento di tale modello a un Organo di Vigilanza.
Ma l’utilità di essere in possesso di un Modello Organizzativo 231 ancora troppo spesso sfugge a molte realtà che pure si gioverebbero della sua presenza.
Abbiamo così chiesto all’Avvocato Fabrizio Salmi – che da tempo si è occupato della materia predisponendo e supervisionando Modelli di organizzazione, gestione e controllo, documenti di autovalutazione e deleghe di responsabilità – di illuminarci in merito, ricordandoci tutti i motivi che dovrebbero spingere le società a fare uso di un MOG ben fatto.
Il Decreto Legislativo 231/2001 e gli illeciti amministrativi
Con il D.Lgs. n. 231/2001 è stata introdotta nell’ordinamento Italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da persone fisiche nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.
Si tratta di una particolare forma di responsabilità giuridica che ha natura sostanzialmente penale, in quanto sorge in dipendenza di un fatto di reato e viene accertata all’interno di un processo penale, e che va ad aggiungersi a quella dell’autore materiale dell’illecito.
I destinatari della normativa sono: 1) le società e le associazioni fornite di personalità giuridica (tra cui le società di capitali e le società cooperative iscritte nel registro delle imprese); 2) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che non hanno come scopo lo svolgimento di attività economica e che acquistano personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2001 n. 361; 3) le società di capitali e cooperative e tutti gli enti privati sprovvisti di personalità giuridica (le società a base personale e le associazioni non riconosciute).
Il Decreto Legislativo n. 231/2001, infatti, ha rivoluzionato i principi relativi alla responsabilità penale delle società in quanto, oggi, una società priva di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) può essere esposta a pesanti conseguenze per i reati commessi al suo interno. In particolare, oltre alle sanzioni pecuniarie, esistono le sanzioni interdittive, quali:
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
d) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.
Inoltre, è bene sottolineare i rischi in cui l’ente può incorrere durante le indagini preliminari dato che, in base a quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 231/01, il Pubblico Ministero, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, può richiedere l’applicazione di una delle sanzioni interdittive sopra menzionate, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell’ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231
Pertanto, al fine di evitare tali gravi conseguenze, che derivano dalla commissione di un reato da parte di un soggetto interno alla società in posizione subordinata (per esempio. dipendente) o in posizione apicale (per es. dirigente), è consigliabile l’adozione di un modello organizzativo che, seppure non obbligatorio, quando efficacemente predisposto ed attuato, impedisce o quantomeno riduce l’applicazione di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive e di misure cautelari a carico dell’impresa.
A riprova dell’importanza acquisita dal modello organizzativo 231/01, si sottolinea come la sua adozione rappresenti un requisito essenziale per l’incremento del punteggio del “rating di legalità” di un’impresa.
Infatti, al possesso di determinati requisiti in capo alle imprese che operano nel territorio nazionale e che hanno raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta (a titolo di esempio: l’assenza di sentenze di condanna o di adozione di misure cautelari sia in relazione al compimento degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, sia per i reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000, l’assenza, nel biennio precedente alla richiesta di rating, di provvedimenti di condanna nei propri confronti per illeciti antitrust gravi, di mancato rispetto della legge sulla saluta e sicurezza nei luoghi di lavoro e di violazioni in materia di obblighi retributivi, contribuitivi e assicurativi) corrisponderà, da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), un punteggio base pari a una stella.
Tale punteggio potrà incrementarsi con l’attribuzione di un segno “+” laddove l’impresa richiedente soddisfi una serie di requisiti tra i quali, appunto, l’adozione di una funzione o struttura organizzativa che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa, ovvero di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Modello Organizzativo 231 e appalti pubblici
Oltre ad incrementare il punteggio del rating di legalità, il modello organizzativo 231/01 attribuisce all’impresa che l’ha adottato una valenza premiale nel contesto degli appalti pubblici.
Infatti, l’articolo 93 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in tema di garanzie per la partecipazione alla procedura di gara pubblica, stabilisce che nei contratti di servizi e di forniture l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
In tal modo il modello organizzativo 231 e il rating di legalità, essendo diventati elementi centrali nell’attività di business delle società, di fatto obbligano le imprese ad un’attenta valutazione circa l’adozione di modelli organizzativi e di gestione.
MOG e GDPR: riduzione dei rischi
Da ultimo, si sottolinea come un approccio “basato sul rischio” sia alla base non solo del modello organizzativo 231/01 ma anche del modello organizzativo privacy.
Infatti, l’obiettivo di prevenire la commissione di reati sotteso al D.Lgs. n. 231/01 ha numerosi punti in comune con quello di responsabilizzazione contenuto nel Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e inevitabilmente, proprio perché in entrambi i modelli la mappatura dei rischi riveste un ruolo centrale, le modifiche introdotte dal GDPR impatteranno soprattutto sui reati presupposto riguardanti i flussi informativi del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, sui delitti informatici e il trattamento illecito dei dati. Infine, l’entrata in vigore del GDPR ha obbligato le imprese ad adottare numerose misure di sicurezza per far fronte al rischio della violazione dei dati personali (“data breach”) e l’introduzione di tali procedure costringerà le imprese a rivedere la mappatura dei rischi e, di conseguenza, ad adeguare il modello organizzativo 231/01.
Pertanto, l’adozione di un modello organizzativo, oltre a ridurre il pericolo per l’ente di incorrere in significative sanzioni, cura e consolida l’immagine aziendale dal punto di vista della correttezza delle procedure e del rispetto delle norme.
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Perché le aziende hanno bisogno del Modello 231?
di Fabrizio Salmi
Si sono moltiplicate negli ultimi mesi le richieste di consulenza legale ambientale e di consulenze decreto 231 a TuttoAmbiente da parte di Enti e società spaventate dalla possibilità di essere ritenute responsabili per la commissione di illeciti ambientali e di conseguenza sanzionati.
Nella maggior parte dei casi tra i nostri consigli per dormire sonni tranquilli c’è l’invito all’adottare un modello 231 di organizzazione e controllo idoneo alla prevenzione dei reati in parola e di affidare il controllo e l’aggiornamento di tale modello a un Organo di Vigilanza.
Ma l’utilità di essere in possesso di un Modello Organizzativo 231 ancora troppo spesso sfugge a molte realtà che pure si gioverebbero della sua presenza.
Abbiamo così chiesto all’Avvocato Fabrizio Salmi – che da tempo si è occupato della materia predisponendo e supervisionando Modelli di organizzazione, gestione e controllo, documenti di autovalutazione e deleghe di responsabilità – di illuminarci in merito, ricordandoci tutti i motivi che dovrebbero spingere le società a fare uso di un MOG ben fatto.
Il Decreto Legislativo 231/2001 e gli illeciti amministrativi
Con il D.Lgs. n. 231/2001 è stata introdotta nell’ordinamento Italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da persone fisiche nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.
Si tratta di una particolare forma di responsabilità giuridica che ha natura sostanzialmente penale, in quanto sorge in dipendenza di un fatto di reato e viene accertata all’interno di un processo penale, e che va ad aggiungersi a quella dell’autore materiale dell’illecito.
I destinatari della normativa sono:
1) le società e le associazioni fornite di personalità giuridica (tra cui le società di capitali e le società cooperative iscritte nel registro delle imprese);
2) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che non hanno come scopo lo svolgimento di attività economica e che acquistano personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2001 n. 361;
3) le società di capitali e cooperative e tutti gli enti privati sprovvisti di personalità giuridica (le società a base personale e le associazioni non riconosciute).
Il Decreto Legislativo n. 231/2001, infatti, ha rivoluzionato i principi relativi alla responsabilità penale delle società in quanto, oggi, una società priva di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) può essere esposta a pesanti conseguenze per i reati commessi al suo interno.
In particolare, oltre alle sanzioni pecuniarie, esistono le sanzioni interdittive, quali:
Inoltre, è bene sottolineare i rischi in cui l’ente può incorrere durante le indagini preliminari dato che, in base a quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 231/01, il Pubblico Ministero, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, può richiedere l’applicazione di una delle sanzioni interdittive sopra menzionate, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell’ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231
Pertanto, al fine di evitare tali gravi conseguenze, che derivano dalla commissione di un reato da parte di un soggetto interno alla società in posizione subordinata (per esempio. dipendente) o in posizione apicale (per es. dirigente), è consigliabile l’adozione di un modello organizzativo che, seppure non obbligatorio, quando efficacemente predisposto ed attuato, impedisce o quantomeno riduce l’applicazione di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive e di misure cautelari a carico dell’impresa.
A riprova dell’importanza acquisita dal modello organizzativo 231/01, si sottolinea come la sua adozione rappresenti un requisito essenziale per l’incremento del punteggio del “rating di legalità” di un’impresa.
Infatti, al possesso di determinati requisiti in capo alle imprese che operano nel territorio nazionale e che hanno raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta (a titolo di esempio: l’assenza di sentenze di condanna o di adozione di misure cautelari sia in relazione al compimento degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, sia per i reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000, l’assenza, nel biennio precedente alla richiesta di rating, di provvedimenti di condanna nei propri confronti per illeciti antitrust gravi, di mancato rispetto della legge sulla saluta e sicurezza nei luoghi di lavoro e di violazioni in materia di obblighi retributivi, contribuitivi e assicurativi) corrisponderà, da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), un punteggio base pari a una stella.
Tale punteggio potrà incrementarsi con l’attribuzione di un segno “+” laddove l’impresa richiedente soddisfi una serie di requisiti tra i quali, appunto, l’adozione di una funzione o struttura organizzativa che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa, ovvero di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Modello Organizzativo 231 e appalti pubblici
Oltre ad incrementare il punteggio del rating di legalità, il modello organizzativo 231/01 attribuisce all’impresa che l’ha adottato una valenza premiale nel contesto degli appalti pubblici.
Infatti, l’articolo 93 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in tema di garanzie per la partecipazione alla procedura di gara pubblica, stabilisce che nei contratti di servizi e di forniture l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
In tal modo il modello organizzativo 231 e il rating di legalità, essendo diventati elementi centrali nell’attività di business delle società, di fatto obbligano le imprese ad un’attenta valutazione circa l’adozione di modelli organizzativi e di gestione.
MOG e GDPR: riduzione dei rischi
Da ultimo, si sottolinea come un approccio “basato sul rischio” sia alla base non solo del modello organizzativo 231/01 ma anche del modello organizzativo privacy.
Infatti, l’obiettivo di prevenire la commissione di reati sotteso al D.Lgs. n. 231/01 ha numerosi punti in comune con quello di responsabilizzazione contenuto nel Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e inevitabilmente, proprio perché in entrambi i modelli la mappatura dei rischi riveste un ruolo centrale, le modifiche introdotte dal GDPR impatteranno soprattutto sui reati presupposto riguardanti i flussi informativi del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, sui delitti informatici e il trattamento illecito dei dati.
Infine, l’entrata in vigore del GDPR ha obbligato le imprese ad adottare numerose misure di sicurezza per far fronte al rischio della violazione dei dati personali (“data breach”) e l’introduzione di tali procedure costringerà le imprese a rivedere la mappatura dei rischi e, di conseguenza, ad adeguare il modello organizzativo 231/01.
Pertanto, l’adozione di un modello organizzativo, oltre a ridurre il pericolo per l’ente di incorrere in significative sanzioni, cura e consolida l’immagine aziendale dal punto di vista della correttezza delle procedure e del rispetto delle norme.
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