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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
In dirittura di arrivo la modifica della direttiva 2010/75/UE
di Leonardo Benedusi
Categoria: AIA
Il 12 marzo 2024 il Parlamento Europeo ha approvato l’accordo raggiunto con gli Stati membri per la modifica della direttiva 2010/75/UE, cosiddetta IED (industrial emissions direttive). Una volta emanata, la direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro meno di due anni.
La futura direttiva si inserisce nell’ambito del nuovo Green Deal europeo che punta ad un’economia climaticamente neutra, pulita e circolare, in cui siano ottimizzati l’uso e il riuso e siano gestite oculatamente le risorse, riducendo l’inquinamento, tutelando la salute e l’ambiente e ricorrendo a politiche di trasformazione sostenibile delle attività umane.
Questo nuovo approccio comporterà inevitabilmente l’emanazione di nuove conclusioni sulle BAT con cui confrontarsi, nelle quali si potranno reperire indicazioni sui target da raggiungere, sulle migliori tecniche disponibili (BAT) e, grande novità, sulle tecniche emergenti (precedentemente analizzate nei BREF), definite come tecniche innovative per un’attività industriale che, se sviluppate commercialmente, potrebbero assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente o almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell’ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle BAT esistenti.
Le novità previste
Le novità sono svariate, dall’ampliamento delle categorie di attività soggette ad autorizzazione, o più in generale a regolamentazione, ad un approccio più consapevole dei gestori delle installazioni, a nuovi contenuti delle autorizzazioni integrate ambientali.
L’inserimento di nuove categorie è principalmente finalizzato all’individuazione di misure omogenee nei vari Stati membri in modo che vi sia una leale concorrenza ed un elevato livello di tutela di ambiente e salute in settori strategici soggetti adAIA quali quello dei metalli, della produzione di batterie e della produzione di idrogeno tramite idrolisi dell’acqua, ed in modo che vi sia una uniforme regolamentazione di attività molto impattanti anche a livello di alterazione del clima, quali gli allevamenti. Questi ultimi saranno esclusi dall’attuale allegato I per confluire in un nuovo allegato I-bis ad esse esclusivamente dedicato. La zootecnica sarà sottoposta ad un regime particolare discostandosi da quello classico dell’AIA vera e propria.
Il più importante cambiamento consiste nell’individuazione della soglia di applicabilità della futura direttiva non più basata sul numero dei capi, bensì sulle UBA (unità di bestiame adulto) per tenere effettivamente conto della taglia degli animali e, quindi, del loro complessivo ed effettivo impatto.
Ad oggi, infatti, per gli allevamenti suinicoli l’AIA è prevista quando si hanno più di 750 posti scrofe o più di 2000 posti suini da produzione; il nuovo approccio basato sulle UBA comporterà l’assoggettamento alla direttiva di centri che combinano l’allevamento di suini differenti, dai suinetti alle scrofe utilizzando un fattore di conversione specifico. La nuova soglia per i suini sarà di 350 UBA generalmente più bassa di quella attuale (giusto per fare un confronto con quella attuale, 2000 suini da produzione corrispondono a 600 UBA).
Un analogo approccio riguarda gli allevamenti di pollame, con la conseguenza che allevamenti finora marginalmente interessati dalla normativa di settore riguardante le emissioni in atmosfera, in quanto scarsamente rilevanti in base alla parte I dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, dovranno prendere in considerazione ed applicare le “norme operative” che saranno individuate.
L’unica eccezione alla nuova regolamentazione sarà rappresentata dagli allevamenti biologici od estensivi in cui si svolge una attività ambientalmente sostenibile. Gli allevamenti bovini non rientreranno nella nuova direttiva, ma non è escluso che possano rientrarvi in un futuro non remoto, stante il loro importante impatto su aria ed acqua (in tal senso la Commissione dovrà presentare una specifica relazione al Parlamento ed al Consiglio Europei entro il 31 dicembre 2026).
Una importante indicazione contenuta nel futuro art. 70 ter è finalizzata a prevenire l’elusione della normativa: Gli Stati membri dovranno adottare misure per garantire che, se due o più installazioni impegnate in attività di allevamento del bestiame sono ubicate in prossimità tra loro, possano essere considerata come una sola unità se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici.
La procedura abilitativa per gli allevamenti potrà consistente in una autorizzazione (in particolare per gli allevamenti che già oggi sono soggetti ad AIA) o in una più semplice registrazione che è una procedura simile all’italiana adesione all’autorizzazione di carattere generale prevista, ma per le sole emissioni in atmosfera, dall’art. 272 del D.Lgs. 152/06. L’obiettivo è comunque quello che siano rispettate “norme operative” intese come disposizioni “che stabiliscono i valori limite di emissione, i valori limite di prestazione ambientale, le prescrizioni in materia di controllo associate e, se del caso, le pratiche di spargimento sul suolo, le pratiche di prevenzione e riduzione dell’inquinamento, la gestione alimentare, la preparazione dei mangimi, la stabulazione, la gestione del letame, compresi raccolta, stoccaggio, trattamento e spargimento del letame sul suolo, e il deposito delle carcasse, e che sono coerenti con l’uso delle migliori tecniche disponibili”.
Di fatto la filosofia dell’approccio integrato dell’IPPC starà alla base della abilitazione degli allevamenti. Le future norme operative conseguiranno uno scambio di informazioni simile a quello già in essere per l’individuazione delle BAT.
Il procedimento di AIA prevede un maggior coinvolgimento dei gestori nel processo di progressivo miglioramento delle performance ambientali. Tutte le installazioni del capo I, ossia quelle dell’allegato I soggette ad AIA, dovranno dotarsi di un sistema di gestione ambientale da definirsi in base alle dimensioni ed alla complessità dell’installazione, contenente:
le politiche aziendali volte a prevenire la produzione di rifiuti, ottimizzare l’uso delle risorse e dell’energia e il riutilizzo dell’acqua, prevenire o ridurre l’uso o le emissioni di sostanze pericolose;
gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle BAT-C;
per le installazioni interessate, le raccomandazioni conseguenti l’audit energetico o il sistema di gestione dell’energia;
l’inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall’installazione in quanto tali, come componenti di altre sostanze o come parti di miscele, con particolare riguardo alle sostanze soggette ad autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 e alle sostanze oggetto delle restrizioni di cui all’allegato XVII dello stesso regolamento; valutazione del rischio dell’impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull’ambiente, nonché un’analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l’uso o le emissioni;
le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l’ambiente, ed eventuali misure correttive e preventive;
entro il 30 giugno 2030, un piano indicativo di trasformazione per le attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell’allegato I (si tratta sostanzialmente di categorie di produzione di energia od alquanto energivore). Detto piano di trasformazione dovrà contribuire ad un’economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, in linea con il nuovo Green Deal europeo.
Le future conclusioni sulle BAT dovranno avere una visione olistica, individuando oltre a BAT, BAT-AEL e tecniche emergenti, anche livelli di prestazione ambientale relative “ai livelli di consumo, all’efficienza delle risorse in relazione ai materiali, all’acqua e alle risorse energetiche, al riutilizzo dei materiali e dell’acqua e alla produzione di rifiuti”.
I livelli di prestazione ambientale saranno un elemento imprescindibile delle future AIA. In particolare, dovranno riportare intervalli vincolanti di prestazione ambientale da non superare in un determinato periodo così come identificato nelle BAT-C, intervalli che saranno integrati da valori limite di prestazione ambientale riferiti alle condizioni di funzionamento normale: saranno cogenti quelli riguardanti l’acqua, mentre costituiranno livelli di prestazione ambientale indicativi quelli inerenti rifiuti e risorse diverse dall’acqua. I livelli di prestazione ambientale non potranno essere meno severi degli intervalli vincolanti fissati.
Rispetto ai valori limite si osserva che la direttiva riconosce che i risultati della applicazione di una determinata BAT siano variabili a seconda della istallazione, e che, purtroppo, il raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nel complesso possa essere stato compromesso dalla pratica di fissare valori limite di emissione pari al limite superiore del range del BAT-AEL senza considerare che si sarebbero potute raggiungere prestazioni migliori. Conseguentemente l’autorità competente, in base alla documentazione tecnica prodotta dal gestore, dovrà fissare nelle AIA valori limite di emissione prossimi al livello più rigoroso possibile per l’installazione specifica tenendo conto dell’intera gamma di BAT-AEL e degli effetti incrociati.
La nuova direttiva prevede una maggiore attenzione alle sostanze per le quali devono essere stabiliti valori limiti di emissione: sarà eliminato l’allegato II e l’autorità competente dovrà far riferimento al più completo allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 oltre che, ovviamente, a tutte le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse in quantità significativa, “in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro, tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d’acqua nei corpi idrici riceventi”.
In analogia a quanto in Italia è già stato previsto dal comma 7 bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/06, introdotto dal D.Lgs. 102/20, nell’ambito dell’AIA si dovrà mirare alla prevenzione o alla riduzione dell’emissione di sostanze pericolose (con particolare riferimento all’art. 57 ed all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/06).
In tema di valori limite di emissione è rilevante, altresì, notare che le deroghe dal rispetto dei BAT-AEL non potranno essere concesse se vi possa essere il rischio di compromissione del rispetto degli standard di qualità ambientale e che potranno essere previste misure meno rigorose in periodi di crisi (si pensi al periodo della pandemia ed alla recente guerra) che garantiscano una piena operatività ad installazioni strategiche.
Infine, non va dimenticato che la nuova direttiva porterà a sistemi elettronici di autorizzazione da realizzarsi entro il 31 dicembre 2035, interverrà sul sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, l’importo massimo delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria sarà pari almeno al 3 % del fatturato annuo del gestore nell’Unione nell’esercizio precedente quello in cui la sanzione è imposta) e migliorerà il coinvolgimento del pubblico.
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In dirittura di arrivo la modifica della direttiva 2010/75/UE
di Leonardo Benedusi
Il 12 marzo 2024 il Parlamento Europeo ha approvato l’accordo raggiunto con gli Stati membri per la modifica della direttiva 2010/75/UE, cosiddetta IED (industrial emissions direttive). Una volta emanata, la direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro meno di due anni.
La futura direttiva si inserisce nell’ambito del nuovo Green Deal europeo che punta ad un’economia climaticamente neutra, pulita e circolare, in cui siano ottimizzati l’uso e il riuso e siano gestite oculatamente le risorse, riducendo l’inquinamento, tutelando la salute e l’ambiente e ricorrendo a politiche di trasformazione sostenibile delle attività umane.
Questo nuovo approccio comporterà inevitabilmente l’emanazione di nuove conclusioni sulle BAT con cui confrontarsi, nelle quali si potranno reperire indicazioni sui target da raggiungere, sulle migliori tecniche disponibili (BAT) e, grande novità, sulle tecniche emergenti (precedentemente analizzate nei BREF), definite come tecniche innovative per un’attività industriale che, se sviluppate commercialmente, potrebbero assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente o almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell’ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle BAT esistenti.
Le novità previste
Le novità sono svariate, dall’ampliamento delle categorie di attività soggette ad autorizzazione, o più in generale a regolamentazione, ad un approccio più consapevole dei gestori delle installazioni, a nuovi contenuti delle autorizzazioni integrate ambientali.
L’inserimento di nuove categorie è principalmente finalizzato all’individuazione di misure omogenee nei vari Stati membri in modo che vi sia una leale concorrenza ed un elevato livello di tutela di ambiente e salute in settori strategici soggetti ad AIA quali quello dei metalli, della produzione di batterie e della produzione di idrogeno tramite idrolisi dell’acqua, ed in modo che vi sia una uniforme regolamentazione di attività molto impattanti anche a livello di alterazione del clima, quali gli allevamenti. Questi ultimi saranno esclusi dall’attuale allegato I per confluire in un nuovo allegato I-bis ad esse esclusivamente dedicato. La zootecnica sarà sottoposta ad un regime particolare discostandosi da quello classico dell’AIA vera e propria.
Il più importante cambiamento consiste nell’individuazione della soglia di applicabilità della futura direttiva non più basata sul numero dei capi, bensì sulle UBA (unità di bestiame adulto) per tenere effettivamente conto della taglia degli animali e, quindi, del loro complessivo ed effettivo impatto.
Ad oggi, infatti, per gli allevamenti suinicoli l’AIA è prevista quando si hanno più di 750 posti scrofe o più di 2000 posti suini da produzione; il nuovo approccio basato sulle UBA comporterà l’assoggettamento alla direttiva di centri che combinano l’allevamento di suini differenti, dai suinetti alle scrofe utilizzando un fattore di conversione specifico. La nuova soglia per i suini sarà di 350 UBA generalmente più bassa di quella attuale (giusto per fare un confronto con quella attuale, 2000 suini da produzione corrispondono a 600 UBA).
Un analogo approccio riguarda gli allevamenti di pollame, con la conseguenza che allevamenti finora marginalmente interessati dalla normativa di settore riguardante le emissioni in atmosfera, in quanto scarsamente rilevanti in base alla parte I dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, dovranno prendere in considerazione ed applicare le “norme operative” che saranno individuate.
L’unica eccezione alla nuova regolamentazione sarà rappresentata dagli allevamenti biologici od estensivi in cui si svolge una attività ambientalmente sostenibile. Gli allevamenti bovini non rientreranno nella nuova direttiva, ma non è escluso che possano rientrarvi in un futuro non remoto, stante il loro importante impatto su aria ed acqua (in tal senso la Commissione dovrà presentare una specifica relazione al Parlamento ed al Consiglio Europei entro il 31 dicembre 2026).
Una importante indicazione contenuta nel futuro art. 70 ter è finalizzata a prevenire l’elusione della normativa: Gli Stati membri dovranno adottare misure per garantire che, se due o più installazioni impegnate in attività di allevamento del bestiame sono ubicate in prossimità tra loro, possano essere considerata come una sola unità se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici.
La procedura abilitativa per gli allevamenti potrà consistente in una autorizzazione (in particolare per gli allevamenti che già oggi sono soggetti ad AIA) o in una più semplice registrazione che è una procedura simile all’italiana adesione all’autorizzazione di carattere generale prevista, ma per le sole emissioni in atmosfera, dall’art. 272 del D.Lgs. 152/06. L’obiettivo è comunque quello che siano rispettate “norme operative” intese come disposizioni “che stabiliscono i valori limite di emissione, i valori limite di prestazione ambientale, le prescrizioni in materia di controllo associate e, se del caso, le pratiche di spargimento sul suolo, le pratiche di prevenzione e riduzione dell’inquinamento, la gestione alimentare, la preparazione dei mangimi, la stabulazione, la gestione del letame, compresi raccolta, stoccaggio, trattamento e spargimento del letame sul suolo, e il deposito delle carcasse, e che sono coerenti con l’uso delle migliori tecniche disponibili”.
Di fatto la filosofia dell’approccio integrato dell’IPPC starà alla base della abilitazione degli allevamenti. Le future norme operative conseguiranno uno scambio di informazioni simile a quello già in essere per l’individuazione delle BAT.
Il procedimento di AIA prevede un maggior coinvolgimento dei gestori nel processo di progressivo miglioramento delle performance ambientali. Tutte le installazioni del capo I, ossia quelle dell’allegato I soggette ad AIA, dovranno dotarsi di un sistema di gestione ambientale da definirsi in base alle dimensioni ed alla complessità dell’installazione, contenente:
Le future conclusioni sulle BAT dovranno avere una visione olistica, individuando oltre a BAT, BAT-AEL e tecniche emergenti, anche livelli di prestazione ambientale relative “ai livelli di consumo, all’efficienza delle risorse in relazione ai materiali, all’acqua e alle risorse energetiche, al riutilizzo dei materiali e dell’acqua e alla produzione di rifiuti”.
I livelli di prestazione ambientale saranno un elemento imprescindibile delle future AIA. In particolare, dovranno riportare intervalli vincolanti di prestazione ambientale da non superare in un determinato periodo così come identificato nelle BAT-C, intervalli che saranno integrati da valori limite di prestazione ambientale riferiti alle condizioni di funzionamento normale: saranno cogenti quelli riguardanti l’acqua, mentre costituiranno livelli di prestazione ambientale indicativi quelli inerenti rifiuti e risorse diverse dall’acqua. I livelli di prestazione ambientale non potranno essere meno severi degli intervalli vincolanti fissati.
Rispetto ai valori limite si osserva che la direttiva riconosce che i risultati della applicazione di una determinata BAT siano variabili a seconda della istallazione, e che, purtroppo, il raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nel complesso possa essere stato compromesso dalla pratica di fissare valori limite di emissione pari al limite superiore del range del BAT-AEL senza considerare che si sarebbero potute raggiungere prestazioni migliori. Conseguentemente l’autorità competente, in base alla documentazione tecnica prodotta dal gestore, dovrà fissare nelle AIA valori limite di emissione prossimi al livello più rigoroso possibile per l’installazione specifica tenendo conto dell’intera gamma di BAT-AEL e degli effetti incrociati.
La nuova direttiva prevede una maggiore attenzione alle sostanze per le quali devono essere stabiliti valori limiti di emissione: sarà eliminato l’allegato II e l’autorità competente dovrà far riferimento al più completo allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 oltre che, ovviamente, a tutte le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse in quantità significativa, “in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro, tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d’acqua nei corpi idrici riceventi”.
In analogia a quanto in Italia è già stato previsto dal comma 7 bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/06, introdotto dal D.Lgs. 102/20, nell’ambito dell’AIA si dovrà mirare alla prevenzione o alla riduzione dell’emissione di sostanze pericolose (con particolare riferimento all’art. 57 ed all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/06).
In tema di valori limite di emissione è rilevante, altresì, notare che le deroghe dal rispetto dei BAT-AEL non potranno essere concesse se vi possa essere il rischio di compromissione del rispetto degli standard di qualità ambientale e che potranno essere previste misure meno rigorose in periodi di crisi (si pensi al periodo della pandemia ed alla recente guerra) che garantiscano una piena operatività ad installazioni strategiche.
Infine, non va dimenticato che la nuova direttiva porterà a sistemi elettronici di autorizzazione da realizzarsi entro il 31 dicembre 2035, interverrà sul sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, l’importo massimo delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria sarà pari almeno al 3 % del fatturato annuo del gestore nell’Unione nell’esercizio precedente quello in cui la sanzione è imposta) e migliorerà il coinvolgimento del pubblico.
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