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Solo il MOG efficacemente attuato mette al riparo l’ente!
di Fabrizio Salmi
Categoria: Responsabilità ambientali
Il D. Lgs. 231 è il testo di legge disciplina la responsabilità amministrativa degli enti, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica. Tali soggetti possono essere responsabili di specifici reati, detti reati presupposto, compiuti a loro interesse e vantaggio. Il legislatore ha pertanto voluto sanzionare, nella repressione degli illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione degli illeciti stessi.
L’art. 6 del D. Lgs. 231/01 stabilisce tuttavia che l’Ente abbia la possibilità di sottrarsi alla responsabilità sancita dall’art. 5 nell’ipotesi esimente in cui dimostri:
di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto/reato “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;
di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del suddetto modello e sull’aggiornamento dello stesso, ad un “organismo di controllo interno all’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” (Organismi di Vigilanza – ODV).
Le certificazioni ISO, invece, sono documenti che attestano la conformità dei sistemi di gestione dei processi aziendali a standard dettati da specifiche norme tecniche. Sono rilasciate, appunto, dalla ISO “International Organization for Standardization”, un’organizzazione internazionale che si occupa di definire le norme tecniche su cui valutare le imprese, al fine di mantenere alto lo standard dei processi aziendali.
Per quanto le certificazioni non siano obbligatorie, conseguirle dimostra che una società ha superato con successo l’audit di un soggetto terzo, quanto al rispetto di precisi parametri secondo un criterio di valutazione standardizzato ed uniforme.
Ciò che differenza il Sistema di gestione dal modello organizzazione ex D.lgs. 231/01 è la mancanza di alcuni elementi, che pertanto dovranno essere integrati attraverso l’inserimento nel sistema di gestione dei requisiti dei MOG definiti dal decreto 231. Gli elementi mancati che i SGSL non prevedono, sono il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello ex D.lgs.231/01 e un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Al fine di rendere dunque efficace l’esimente prevista è necessario che si vada ad integrare alcuni degli elementi propri del modello organizzativo d.lgs. 231/01 con i punti norma indicati dalla ISO di riferimento.
Tale aspetto è stato più volte rimarcato anche dalla giurisprudenza, in particolare, fin dal 2017 la corte di cassazione, con la sentenza n° 41768 del 13 settembre 2017 relativa a un complesso caso di corruzione, ha avuto modo di statuire che un modello aziendale, nel caso di riferimento Uni En Iso 9001 ha lo scopo di supportare un sistema di gestione per la qualità aziendale. Si tratta quindi di determinare i processi necessari per tale sistema, l’interazione di tali processi, la disponibilità delle risorse per supportarne il funzionamento, nonchè i criteri e i metodi per assicurarne il controllo e il monitoraggio.
Il sistema ISO non include quindi l’individuazione di illeciti da prevenire e delle relative sanzioni, ma -riassumendo- possiamo dire che si occupa prettamente di far rispettare la normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o quella in materia ambientale. Proprio poiché come nelle parole delle cassazione “non conteneva, tra l’altro, nè il codice di comportamento e le relative procedure, nè il codice etico, nè le procedure per la conoscenza dei modelli, nè il sistema sanzionatorio”.
Tale orientamento è stato riconfermato nella recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2022, n. 45131. La stessa ha ricordato che i sistemi di gestione aiutano ma non sempre bastano a evitare la responsabilità del #dlgs231. Anche l’art 30 del dlgs 81/08, testo unico sicurezza sul lavoro, evidenzia che il sistema di gestione si ritiene conforme ai requisiti del 231 solo “per le parti corrispondenti”. L’oggetto della sentenza ha difatti analizzato un reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro ricordando come : “l’istituzione di determinate figure professionali (quali il RSPP) è prevista obbligatoriamente (cfr. artt. 31 e ss.gg. D.Ivo 81/08), gli istituti cui esse sono preposte (ossia il Servizio di Prevenzione e Protezione e la Sorveglianza sanitaria), assolvono alla funzione di prevenzione degli infortuni, mentre il modello organizzativo risponde alla necessità di mappare le aree di rischio e di predisporre un sistema di controlli diretti ad «assicurare l’adempimento» di una serie di obblighi giuridici in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, ed a ridimensionare il rischio di commissione di reati in violazione della normativa antinfortunistica.”
Ciò permette di comprendere come i sistemi di gestione possano essere un valido strumento per prevenire le responsabilità in capo all’ente, ma che non sono sufficienti da soli a svolgere tale scopo e pertanto devono essere integrati all’interno di un modello organizzativo capace di integrare gli stessi con i requisiti normativi previsti.
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Solo il MOG efficacemente attuato mette al riparo l’ente!
di Fabrizio Salmi
Il D. Lgs. 231 è il testo di legge disciplina la responsabilità amministrativa degli enti, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica. Tali soggetti possono essere responsabili di specifici reati, detti reati presupposto, compiuti a loro interesse e vantaggio. Il legislatore ha pertanto voluto sanzionare, nella repressione degli illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione degli illeciti stessi.
L’art. 6 del D. Lgs. 231/01 stabilisce tuttavia che l’Ente abbia la possibilità di sottrarsi alla responsabilità sancita dall’art. 5 nell’ipotesi esimente in cui dimostri:
Le certificazioni ISO, invece, sono documenti che attestano la conformità dei sistemi di gestione dei processi aziendali a standard dettati da specifiche norme tecniche. Sono rilasciate, appunto, dalla ISO “International Organization for Standardization”, un’organizzazione internazionale che si occupa di definire le norme tecniche su cui valutare le imprese, al fine di mantenere alto lo standard dei processi aziendali.
Per quanto le certificazioni non siano obbligatorie, conseguirle dimostra che una società ha superato con successo l’audit di un soggetto terzo, quanto al rispetto di precisi parametri secondo un criterio di valutazione standardizzato ed uniforme.
Ciò che differenza il Sistema di gestione dal modello organizzazione ex D.lgs. 231/01 è la mancanza di alcuni elementi, che pertanto dovranno essere integrati attraverso l’inserimento nel sistema di gestione dei requisiti dei MOG definiti dal decreto 231. Gli elementi mancati che i SGSL non prevedono, sono il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello ex D.lgs.231/01 e un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Al fine di rendere dunque efficace l’esimente prevista è necessario che si vada ad integrare alcuni degli elementi propri del modello organizzativo d.lgs. 231/01 con i punti norma indicati dalla ISO di riferimento.
Tale aspetto è stato più volte rimarcato anche dalla giurisprudenza, in particolare, fin dal 2017 la corte di cassazione, con la sentenza n° 41768 del 13 settembre 2017 relativa a un complesso caso di corruzione, ha avuto modo di statuire che un modello aziendale, nel caso di riferimento Uni En Iso 9001 ha lo scopo di supportare un sistema di gestione per la qualità aziendale. Si tratta quindi di determinare i processi necessari per tale sistema, l’interazione di tali processi, la disponibilità delle risorse per supportarne il funzionamento, nonchè i criteri e i metodi per assicurarne il controllo e il monitoraggio.
Il sistema ISO non include quindi l’individuazione di illeciti da prevenire e delle relative sanzioni, ma -riassumendo- possiamo dire che si occupa prettamente di far rispettare la normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o quella in materia ambientale. Proprio poiché come nelle parole delle cassazione “non conteneva, tra l’altro, nè il codice di comportamento e le relative procedure, nè il codice etico, nè le procedure per la conoscenza dei modelli, nè il sistema sanzionatorio”.
Tale orientamento è stato riconfermato nella recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2022, n. 45131. La stessa ha ricordato che i sistemi di gestione aiutano ma non sempre bastano a evitare la responsabilità del #dlgs231. Anche l’art 30 del dlgs 81/08, testo unico sicurezza sul lavoro, evidenzia che il sistema di gestione si ritiene conforme ai requisiti del 231 solo “per le parti corrispondenti”. L’oggetto della sentenza ha difatti analizzato un reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro ricordando come : “l’istituzione di determinate figure professionali (quali il RSPP) è prevista obbligatoriamente (cfr. artt. 31 e ss.gg. D.Ivo 81/08), gli istituti cui esse sono preposte (ossia il Servizio di Prevenzione e Protezione e la Sorveglianza sanitaria), assolvono alla funzione di prevenzione degli infortuni, mentre il modello organizzativo risponde alla necessità di mappare le aree di rischio e di predisporre un sistema di controlli diretti ad «assicurare l’adempimento» di una serie di obblighi giuridici in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, ed a ridimensionare il rischio di commissione di reati in violazione della normativa antinfortunistica.”
Ciò permette di comprendere come i sistemi di gestione possano essere un valido strumento per prevenire le responsabilità in capo all’ente, ma che non sono sufficienti da soli a svolgere tale scopo e pertanto devono essere integrati all’interno di un modello organizzativo capace di integrare gli stessi con i requisiti normativi previsti.
Piacenza, 9 gennaio 2023
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