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MUD 2013: spunti tratti dal corso di TuttoAmbiente

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Importanti e significative sono le novità del MUD 2013 che ha illustrato Paolo Pipere durante il corso organizzato da TuttoAmbiente e tenutosi a Milano il 21 febbraio 2013 dal titolo “MUD 2013. Novità, soggetti obbligati, struttura e modalità di compilazione”.
Innanzitutto si rammenta che le schede contenute nel DPCM 20 dicembre 2012 – “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013” pubblicato sul SO alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 – possono essere utilizzate solo ad uso interno del dichiarante: le sezioni devono essere presentate esclusivamente per via telematica.
Ciò premesso, perché, ad oggi, bisogna ancora compilare il MUD?
In teoria, l’avvio del SISTRI avrebbe dovuto portare al definitivo superamento dell’obbligo di trasmettere al sistema delle CCIAA i dati relativo alla produzione, al trasporto, all’intermediazione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. I dati avrebbero dovuto essere rilevati puntualmente per via telematica mediante i movimenti di carico annotati sul registro cronologico. Oltre al dato fornito dal produttore, il SISTRI avrebbe dovuto acquisire anche il dato fornito dal gestore dell’impianto di destinazione. Così si sarebbe potuto evitare, per la maggior parte dei soggetti obbligati, la compilazione del MUD. Il SISTRI, però, non è mai diventato operativo e si è fatto ricorso negli ultimi anni a strumenti diversi (cd. “Mudino”, MUD del DPCM 27/04/2010 e “MUD Comuni”).
Si rammenta che nel MUD si dichiarano i RP tutti (salvo alcuni produttori), i RNP da lavorazioni artigianali, industriali, da attività di recupero e smaltimento, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi. I rifiuti da demolizione NP non vanno nel MUD.
Venendo, ora, alle principali caratteristiche del nuovo MUD 2013, esso rappresenta una sintesi tra il MUD 2008, di cui accoglie alcune introduzioni mai entrate a regime, e il MUD 2010, di cui risparmia alcune previsioni.
Del MUD 2008 viene mantenuto:
– l’obbligo di trasmissione telematica per i dichiaranti che non possono presentare la comunicazione semplificata e l’eccezione per i Comuni;
– le comunicazioni AEE/RAEE (la comunicazione RAEE dovrebbe documentare i RAEE gestiti dai centri di raccolta privati istituiti dai produttori di AEE…ma non esistono ad oggi, perché il DM 8/04/2008 disciplina solo quelli comunali. Chi organizza la raccolta dei RAEE “uno contro uno” non compila la comunicazione RAEE: questo perché i soggetti che fanno l’uno contro uno sono obbligati per legge, non per loro scelta commerciale, quindi si è ritenuto opportuno concedergli questa semplificazione);
– la rinuncia all’indicazione dello stato fisico del rifiuto (questo consente di non moltiplicare le schede rifiuti per lo stesso rifiuto: si tratta di un dato non è essenziale);
– l’introduzione della precisazione del quantitativo di ogni rifiuto in giacenza in ogni unità locale (si tratta di un’indicazione assai problematica. Il produttore iniziale deve, quindi, considerare i movimenti di carico dell’anno 2012, poi sottrarre i movimenti di scarico dell’anno 2012: e quello che ne risulta sarà la giacenza del 2012. Ma la giacenza al 31/12/2011? Non viene presa in considerazione. E la giacenza negativa? Non si può inserire un dato negativo, quindi si metterà zero. Bisogna fare attenzione al fatto che dichiarando la giacenza per il MUD, magari, indirettamente si manifesta la violazione del limite del deposito temporaneo …);
– l’obbligo di precisare gli estremi delle autorizzazioni degli impianti di trattamento di VFU e RAEE (la motivazione non è nota, però si sollevano perplessità in ordine alla sua correttezza, in quanto il Min. Amb. non può richiedere dei dati che sono già in possesso della PA – ovvero, la Provincia che ha rilasciato l’autorizzazione);
– l’obbligo di precisare gli estremi della certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001 o della registrazione EMAS degli impianti di trattamento di VFU e RAEE (con particolare riguardo a VFU e RAEE, questi dati sono importati a fini statistici nell’UE, perché – ad esempio – bisogna considerare anche tutti i dati che stanno dietro ai metalli recuperati dai RAEE…).
Del MUD 2008 non vengono mantenute altre innovazioni, come:
– l’indicazione della quantità del rifiuto conferita ad ogni trasportatore terzo (perché è sufficiente guardare il MUD del trasportatore…i dati non sono mai parziali, perché tutto confluisce in unico data base);
– la distinzione (in ogni scheda e in ogni modulo) tra rifiuti derivanti da produzione iniziale e quelli derivanti dal trattamento di rifiuti;
– abolizione del modulo RE per i rifiuti prodotti fuori dall’unità locale (bisogna fare tanti moduli RE quanti sono i Comuni in cui sono stati prodotti i rifiuti fuori dall’UL. Poiché i rifiuti da manutenzione si considerano prodotti presso la sede del manutentore, non è necessario – per questa tipologia di rifiuti – compilare il mod. RE-SP: basta la comunicazione semplificata.).
Circa i soggetti obbligati a presentare il MUD 2013, si precisa che:
la Comunicazione Rifiuti Speciali va presentata da:
– chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (non pericolosi di terzi o pericolosi da se stesso prodotti);
– commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
– imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (devono dichiarare i rifiuti ricevuti, quelli sottoposti a trattamento e quelli derivati da queste operazioni di trattamento);
– imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (in realtà riguarda anche i nuovi produttori);
– imprese agricole che producono RP con un volume annuo di affari superiore a 8.000 € (se inferiore, non dichiarano nemmeno i RP);
– imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di RNP derivanti da lavorazioni artigianali, industriali, da attività di recupero e smaltimento, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (unico caso in cui nel MUD si dichiarano i RNP. Si richiama l’attenzione sul fatto che qui si fa riferimento ai “dipendenti”, ovvero a soggetti con contratto di lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente, ma sulle schede MUD bisogna indicare il numero di “addetti” nell’UL).
la comunicazione semplificata (su supporto cartaceo) va presentata da:
– imprese ed enti che producono, nell’UL a cui si riferisce la dichiarazione, fino a 7 rifiuti per ognuno dei quali non sono stati utilizzati più di 3 trasportatori e più di 3 impianti di gestione (sono intesi quali produttori iniziali. I 7 rifiuti devono rientrare nel novero di quelli del MUD. I requisiti richiesti devono sussistere contemporaneamente).
la comunicazione VFU va presentata da:
– soggetti che effettuano l’attività di trattamento di VFU rientranti nel campo di applicazione ex D.L.vo 209/03 e dei relativi componenti e materiali (invece, i soggetti che producono o effettuano raccolta e trasporto di VFU devono compilare la comunicazione rifiuti. I soggetti che effettuano trattamento di VFU alcuni rientranti ed altri non rientranti nel campo di applicazione del D.L.vo 209/03 devono compilare per i primi la comunicazione VFU e per gli altri la comunicazione rifiuti speciali).
la comunicazione imballaggi va presentata da:
– CONAI o altri soggetti di cui all’art. 221, c. 3, lett. a) e c), ovvero produttori di imballaggi che abbiano organizzato un sistema riconosciuto di raccolta e recupero dei rifiuti da imballaggio o riutilizzo degli imballaggi usati (non la presenta la singola impresa).
la comunicazione RAEE va presentata dai soggetti coinvolti nel ciclo di gestione RAEE rientrante nel campo di applicazione del D.L.vo 151/05, ovvero:
– Gestori di impianti di trattamento RAEE (trattamento in senso lato, significa anche solo R13);
– Gestori dei centri di raccolta istituiti dai produttori di AEE e dai soggetti che agiscono in loro nome (ad oggi, non operativi. I produttori, casomai, si appoggiano agli impianti di trattamento: ma così si ricade nella categoria precedente).
la comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione va presentata da:
– Comuni, consorzi di comuni e comunità montane responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (la comunicazione viene fatta dal comune per il suo territorio, non dal concessionario del servizio, ovvero l’ex municipalizzata. I rifiuti raccolti in convenzione devono essere rifiuti speciali assimilabili agli urbani, per certo non speciali o pericolosi).
la comunicazione produttori AEE va presentata da:
– Produttori di AEE iscritti al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei RAEE e sistemi collettivi di finanziamento (la comunicazione è divisa in 2 parti: una che riguarda l’immissione di nuove AEE e l’altra che concerne il rendiconto della gestione delle AEE. La prima è funzionale alla ripartizione degli oneri di funzionamento del sistema).
In ordine alla struttura del MUD 2013 si fa notare che nella sezione anagrafica la scheda SA1 è rimasta invariata (identifica l’impresa o l’ente che trasmette i dati e l’UL alla quale si riferisce la dichiarazione), mentre è stata introdotta ex novo la scheda autorizzazioni (da compilarsi a cura dei soggetti tenuti a presentare la comunicazione VFU e la comunicazione RAEE).
Si rammenta, poi, che il MUD 2013 non comprende più, neppure formalmente la dichiarazione E-PRTR prevista dal DPR 157/2011 (Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti).

 

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