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Si sta avvicinando la scadenza del 30 aprile 2014, termine entro il quale va presentato il MUD 2014 anche da parte dei soggetti che utilizzano il SISTRI per i quali, come da regola, la dichiarazione annuale abbraccia i dati relativi ai rifiuti prodotti / gestiti nell’anno precedente. Si deve necessariamente rammentare che sul Suppl. Ord. n. 89 alla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 è stato pubblicato il D.P.C.M. 12 dicembre 2013 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2014”, che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione della comunicazione ambientale entro il 30 aprile 2014, con riferimento all’anno 2013, da parte dei soggetti interessati. A tal proposito, si ricorda che la circolare del Ministero dell’Ambiente del 31 ottobre 2013 per l’applicazione dell’art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …” (SISTRI) pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente il 31 ottobre 2013, prevede, al punto 5, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate. La circolare precisa, riguardo alla presentazione del MUD, che, in applicazione dell’articolo 189 del D.L.vo 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014. Si precisa che in virtù di quanto stabilito dal D.L. 101/2013, fino al 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli obblighi previsti dall’articolo 190 del D.L.vo 152/2006 nella versione antecedente il D.L.vo 205/2010. Questo significa che in attesa della piena e completa operatività del SISTRI, il nuovo sistema di controllo informatico di rifiuti, tutta la disciplina continua a ruotare intorno al tradizionale modello unico di dichiarazione ambientale. Si fa notare che la nuova modulistica di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2013 è stata predisposta in un regime nel quale la piena operatività del SISTRI era ancora in discussione, in quanto ai sensi del D.L. 101/13 essa è stata scaglionata in base alle categorie di soggetti obbligati (1 ottobre 2013 – 3 marzo 2014). Infatti, il nuovo MUD – come sopra anticipato in relazione alla Circ. Min. Amb. – tiene in considerazione il procedimento nazionale di transizione dal tradizionale regime di tracciamento dei rifiuti (registri, fir, mud) al nuovo sistema di tracciabilità del SISTRI. Peraltro, si rammenta che essendo l’obbligatorietà del SISTRI limitata solo ad alcune categorie di soggetti, per tutti gli altri dovrà comunque ritenersi vigente: ciò significa che le categorie di soggetti non obbligati al nuovo sistema di tracciabilità dovranno “sempre” presentare il MUD. Si segnala, per completezza, anche una diversa lettura, secondo la quale, dato che l’art. 189 così come sostituito dal D.L.vo 205/10 non è stato destinatario di quegli adeguamenti necessari dovuti alla delimitazione del SISTRI ai soli soggetti produttori e gestori di rifiuti pericolosi, se non ci sarà un intervento legislativo chiarificatore si dovrà ritenere che una volta entrato in vigore il SISTRI chi produrrà e gestirà rifiuti non pericolosi non dovrà più procedere alla presentazione del MUD[1]. Per completezza, si precisa che il (nuovo) MUD è organizzato come in precedenza nella Comunicazione rifiuti, Comunicazione veicoli fuori uso, Comunicazione imballaggi, Comunicazione Raee, Comunicazione rifiuti urbani e assimilati, e nella Comunicazione produttori Aee. Tra le novità si fa notare che all’interno della Comunicazione rifiuti è stata introdotta la “Scheda MAT – materiali secondari ai sensi dell’articolo 184-ter del D.L.vo 152/2006”, che va compilata dai soggetti che svolgono attività di recupero di rifiuti al fine di comunicare la “quantità di end of waste e/o materiali secondari, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 prodotta nell’anno di riferimento. Sono compresi anche le materie prime e i prodotti ottenuti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”. Altre novità contenute nella comunicazione rifiuti sono: la reintroduzione dell’indicazione dello stato fisico (solido pulverulento, solido non pulverulento, fangoso palabile, liquido, aeriforme); l’indicazione, nella sezione anagrafica, scheda autorizzazioni, della capacità residua della discarica al 31/12 in tonnellate, nonché delle capacità autorizzate per gli impianti di incenerimento e coincenerimento.
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MUD 2014 e SISTRI?
di Miriam Viviana Balossi
Si sta avvicinando la scadenza del 30 aprile 2014, termine entro il quale va presentato il MUD 2014 anche da parte dei soggetti che utilizzano il SISTRI per i quali, come da regola, la dichiarazione annuale abbraccia i dati relativi ai rifiuti prodotti / gestiti nell’anno precedente.
Si deve necessariamente rammentare che sul Suppl. Ord. n. 89 alla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 è stato pubblicato il D.P.C.M. 12 dicembre 2013 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2014”, che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione della comunicazione ambientale entro il 30 aprile 2014, con riferimento all’anno 2013, da parte dei soggetti interessati.
A tal proposito, si ricorda che la circolare del Ministero dell’Ambiente del 31 ottobre 2013 per l’applicazione dell’art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …” (SISTRI) pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente il 31 ottobre 2013, prevede, al punto 5, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate. La circolare precisa, riguardo alla presentazione del MUD, che, in applicazione dell’articolo 189 del D.L.vo 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014.
Si precisa che in virtù di quanto stabilito dal D.L. 101/2013, fino al 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli obblighi previsti dall’articolo 190 del D.L.vo 152/2006 nella versione antecedente il D.L.vo 205/2010. Questo significa che in attesa della piena e completa operatività del SISTRI, il nuovo sistema di controllo informatico di rifiuti, tutta la disciplina continua a ruotare intorno al tradizionale modello unico di dichiarazione ambientale.
Si fa notare che la nuova modulistica di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2013 è stata predisposta in un regime nel quale la piena operatività del SISTRI era ancora in discussione, in quanto ai sensi del D.L. 101/13 essa è stata scaglionata in base alle categorie di soggetti obbligati (1 ottobre 2013 – 3 marzo 2014). Infatti, il nuovo MUD – come sopra anticipato in relazione alla Circ. Min. Amb. – tiene in considerazione il procedimento nazionale di transizione dal tradizionale regime di tracciamento dei rifiuti (registri, fir, mud) al nuovo sistema di tracciabilità del SISTRI. Peraltro, si rammenta che essendo l’obbligatorietà del SISTRI limitata solo ad alcune categorie di soggetti, per tutti gli altri dovrà comunque ritenersi vigente: ciò significa che le categorie di soggetti non obbligati al nuovo sistema di tracciabilità dovranno “sempre” presentare il MUD. Si segnala, per completezza, anche una diversa lettura, secondo la quale, dato che l’art. 189 così come sostituito dal D.L.vo 205/10 non è stato destinatario di quegli adeguamenti necessari dovuti alla delimitazione del SISTRI ai soli soggetti produttori e gestori di rifiuti pericolosi, se non ci sarà un intervento legislativo chiarificatore si dovrà ritenere che una volta entrato in vigore il SISTRI chi produrrà e gestirà rifiuti non pericolosi non dovrà più procedere alla presentazione del MUD[1].
Per completezza, si precisa che il (nuovo) MUD è organizzato come in precedenza nella Comunicazione rifiuti, Comunicazione veicoli fuori uso, Comunicazione imballaggi, Comunicazione Raee, Comunicazione rifiuti urbani e assimilati, e nella Comunicazione produttori Aee.
Tra le novità si fa notare che all’interno della Comunicazione rifiuti è stata introdotta la “Scheda MAT – materiali secondari ai sensi dell’articolo 184-ter del D.L.vo 152/2006”, che va compilata dai soggetti che svolgono attività di recupero di rifiuti al fine di comunicare la “quantità di end of waste e/o materiali secondari, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 prodotta nell’anno di riferimento. Sono compresi anche le materie prime e i prodotti ottenuti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”.
Altre novità contenute nella comunicazione rifiuti sono: la reintroduzione dell’indicazione dello stato fisico (solido pulverulento, solido non pulverulento, fangoso palabile, liquido, aeriforme); l’indicazione, nella sezione anagrafica, scheda autorizzazioni, della capacità residua della discarica al 31/12 in tonnellate, nonché delle capacità autorizzate per gli impianti di incenerimento e coincenerimento.
[1] A questo proposito si veda S. MAGLIA, Mud 2014: quali novità?, in www.tuttoambiente.it
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