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Stefano Maglia

Mud 2014: quali novità?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

È stato pubblicato sul S.O. n. 89 alla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, il D.P.C.M. 12 dicembre 2013 che approva la nuova modulistica da utilizzare per il Mud 2014.
Come in precedenza, il Mud va presentato alla CCIAA territorialmente competente (ovvero quella della provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione) per via telematica entro il prossimo 30 aprile 2014.
Il nuovo modello sostituisce quello precedentemente introdotto dal DPCM 20 dicembre 2012 e dovrà essere utilizzato per presentare le dichiarazioni con riferimento all’anno precedente (ovvero il 2013) e sino alla piena entrata in operatività del SISTRI.
Il nuovo Mud è organizzato come in precedenza nella Comunicazione rifiuti, Comunicazione veicoli fuori uso, Comunicazione imballaggi, Comunicazione Raee, Comunicazione rifiuti urbani e assimilati, e nella Comunicazione produttori Aee.
A questo proposito, si fa notare che all’interno della Comunicazione rifiuti è stata introdotta la “Scheda MAT – materiali secondari ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006”, che va compilata dai soggetti che svolgono attività di recupero di rifiuti al fine di comunicare la “quantità di end of waste e/o materiali secondari, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 prodotta nell’anno di riferimento. Sono compresi anche le materie prime e i prodotti ottenuti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”.
Altre novità contenute nella comunicazione rifiuti sono: la reintroduzione dell’indicazione dello stato fisico (solido pulverulento, solido non pulverulento, fangoso palabile, liquido, aeriforme); l’indicazione, nella sezione anagrafica, scheda autorizzazioni, della capacità residua della discarica al 31/12 in tonnellate, nonché delle capacità autorizzate per gli impianti di incenerimento e coincenerimento.
Si fa notare che la nuova modulistica è stata predisposta in un regime nel quale la piena operatività del SISTRI è ancora in discussione, in quanto ai sensi del D.L. 101/13 essa è scaglionata in base alle categorie di soggetti che vi sono tenuti (1 ottobre 2013 – 3 marzo 2014). Infatti, il nuovo Mud tiene in considerazione il procedimento nazionale di transizione dal tradizionale regime di tracciamento dei rifiuti (registri, fir, mud) al nuovo sistema di tracciabilità del SISTRI. Peraltro, si rammenta che essendo l’obbligatorietà del SISTRI limitata solo ad alcune categorie di soggetti, per tutti gli altri dovrà comunque ritenersi vigente: ciò significa che le categorie di soggetti non obbligati al nuovo sistema di tracciabilità dovranno “sempre” presentare il Mud. Si segnala, per completezza, anche una diversa lettura, secondo la quale, dato che l’art. 189 così come sostituito dal D.L.vo 205/10 non è stato destinatario di quegli adeguamenti necessari dovuti alla delimitazione del SISTRI ai soli soggetti produttori e gestori di rifiuti pericolosi, se non ci sarà un intervento legislativo chiarificatore si dovrà ritenere che una volta entrato in vigore il SISTRI chi produrrà e gestirà rifiuti non pericolosi non dovrà più procedere alla presentazione del MUD.
Infine, si riconferma quanto già introdotto in precedenza circa la “comunicazione semplificata” per i produttori di non più di sette tipologie di rifiuti per unità locale, utilizzo di massimo tre trasportatori e di tre destinatari finali: questi soggetti possono, ricorrendone i presupposti, presentare il Mud su supporto cartaceo tramite la comunicazione rifiuti semplificata di cui all’All. 2.

 

In argomento si segnalano i due corsi di TuttoAmbiente

Come compilare il MUD 2014 – Firenze, 14 marzo 2014

Come compilare il MUD 2014 – Milano, 4 aprile 2014

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