Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Prima di analizzare le novità alle quali prestare attenzione, è opportuno rassicurare tutti segnalando che per quest’anno il MUD dovrà essere presentato entro il 22 giugno2019 (e non, come di consueto, entro il 30 aprile): è quanto espressamente prevede la Legge 70/1994[1], che all’art. 6, comma 2-bis, chiarisce che “qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.
In generale
In primo luogo, si ricorda che il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è lo strumento con il quale si realizza la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, un adempimento che consente di raccogliere ed elaborare statisticamente i dati sui rifiuti raccolti dai Comuni, prodotti da imprese ed enti, trasportati, intermediati, commercializzati e sottoposti a trattamenti finalizzati al recupero o allo smaltimento[2].
Si ricorda, inoltre, un’importante novità – ed allo stesso tempo conferma – del 2019: per effetto di quanto disposto dal comma 3-ter dell’art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (decreto Semplificazioni)[3], convertito con modificazioni con Legge 12/2019[4], dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale “la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010”.
Chi è obbligato?
Relativamente ai rifiuti, l’obbligo di redigere ed inviare la Comunicazione al Catasto trova fonte nel comma 3 dell’art. 189 del D.L.vo 152/2006[5], rubricato “Catasto dei rifiuti” che dispone quanto segue:
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lett. c), d), e g) comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.
Quindi, sono tenuti alla comunicazione annuale delle caratteristiche qualitative dei rifiuti originati dalla propria attività:
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti speciali pericolosi che decadono dall’esercizio della loro attività);
Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali e attività di recupero e smaltimento di rifiuti, o costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi[6]. La Comunicazione rifiuti deve essere presentata anche dai gestori degli impianti portuali di raccolta e dei servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (art. 4, c. 6, D.L.vo 182/2003).
Imprese agricole che producono rifiuti speciali pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 euro ma, a seguito delle previsioni della Legge 28 dicembre 2015 n. 221[7], gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, così come i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (servizi di barbiere e parrucchiere, attività degli istituti di bellezza e di tatuaggio e piercing), non sono più tenuti a presentare il MUD.
Esonerate, infine, anche le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
Di seguito i soggetti obbligati a presentare le altre Comunicazioni[8]:
Comunicazione Veicoli Fuori Uso[9]: Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso disciplinati dal D.L.vo 209/2003 e dei relativi componenti e materiali.
Comunicazione Imballaggi[10]: sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c)[11]; sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C alla parte IV del D.L.vo 152/2006.
Comunicazione RAEE[12]: Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.L.vo 49/2014.
Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione[13]: Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
Comunicazione Produttori di AEE[14]: Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
Le novità del MUD 2019
Come anticipato, con il DPCM del 24 dicembre 2018 è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019. Il Decreto si compone di un solo articolo e 4 allegati, il primo dei quali reca tutte le istruzioni per la compilazione, dai soggetti obbligati, alla comunicazione semplificata, sino alle specifiche comunicazioni per singole tipologie di rifiuti.
Relativamente ai produttori di rifiuti, il nuovo modello nulla innova rispetto al precedente, eccezion fatta – si ripete – per la scadenza al 22 giugno 2019, e per i produttori di rifiuti che conferiscono rifiuti a destinatari fuori dal territorio nazionale (spedizioni transfrontaliere), i quali non possono presentare la Comunicazione rifiuti semplificata e devono presentare la Comunicazione rifiuti.
Ben diversa da quella dei produttori sembra essere la posizione dei gestori di impiantidi recupero e smaltimento, in ordine ai quali si registrano le modifiche di maggior impatto. In particolare, per la Comunicazione Rifiuti il MUD 2019[15]:
i soggetti che svolgono attività di recupero o smaltimento su rifiuti CER del capitolo 1912 (rifiuti dal trattamento meccanico del rifiuto) e sui rifiuti CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata) e 190503 (compost fuori specifica) dovranno specificare se tali rifiuti sono di origine urbana;
il gestore che riceve rifiuti con CER 160601 a 160605, 200133 e 200134 deve indicare se la quantità è relativa a pile e accumulatori portatili;
per i rifiuti che riceve dall’estero, il dichiarante deve indicare la tipologia di trattamento prevista tra recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altre operazioni di smaltimento;
nel modulo MG è stato aggiornato il riquadro “tipologia impianto” con la modifica di alcune descrizioni e l’inserimento di altre;
se il dichiarante svolge, sul medesimo rifiuto, sia attività di recupero o smaltimento sia attività di solo trasporto, dovrà compilare due schede RIF per il medesimo rifiuto, distinguendo le quantità in relazione all’attività svolta sul rifiuto.
Per gli imballaggi, poi, i gestori di rifiuti di imballaggio dovranno comunicare, sia nella scheda IMB che nel modulo RT, il rifiuto ricevuto da terzi distinguendo tra “rifiuto ricevuto da superficie pubblica” e “rifiuto ricevuto da superficie privata” (sostituendo il riferimento al “circuito CONAI “e “circuito extra CONAI”), devono essere distinte la quantità di rifiuto prodotte dal gestore a seguito del trattamento di imballaggi mono-materiale dalla quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi multi-materiale, e nel modulo RT-IMB occorre specificare, relativamente ai rifiuti ricevuti dall’estero, la tipologia di trattamento prevista. Per la sezione Consorzi, invece, è previsto che nella scheda SBOP il CONAI dovrà comunicare il peso medio di ogni borsa.
Per la comunicazione RAEE sono state inserite due nuove categorie PF (pannelli fotovoltaici) e LS (lampade a scarica), oltre alle 10 già esistenti; per i pannelli fotovoltaici il dichiarante non deve indicare la categoria 4 ma barrare PF, lo stesso per le lampade a scarica per le quali barrerà solo la casella LS. Inoltre, nel modulo RT-RAEE il dichiarante deve specificare, relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista.
Analogamente a quanto già indicato per le altre comunicazioni, per la Comunicazione veicoli fuori uso il MUD 2019 prevede che nel modulo RT-VEIC il dichiarante specifichi, relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista.
Infine, per la comunicazione relativa a rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione è stata modificata la scheda con l’inserimento di una serie di codici.
Compilazione e invio
Da ultimo, si segnala che non vi sono modifiche alle modalità di compilazione e invio: le Comunicazioni Rifiuti, Veicoli Fuori Uso, RAEE e Imballaggi devono essere inviate via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it.
Il MUD semplificato va compilato e stampato tramite il sito https://mudsemplificato.ecocerved.it, e poi inviato via PEC alla casella comunicazionemud@pec.it, insieme all’attestato di pagamento (i diritti rimangono immutati:10 € per l’invio telematico e 15€ per l’invio via PEC).
Tutto questo sarà approfondito nei Corsi di TuttoAmbiente, in particolare:
[1] Legge 25 gennaio 1994, n. 70, Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 1994, in vigore dal 15 febbraio 1994.
[3]Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, in vigore dal 15 dicembre 2018.
[4]Legge 11 febbraio 2019, n. 12, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, pubblicata sulla GU n. 36 del 12 febbraio 2019, in vigore dal 13 febbraio 2019.
[5] Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, in vigore dal 29 aprile 2006.
[6] L’individuazione di quest’ultimo sottoinsieme di soggetti obbligati è operata mediante riferimento alla “produzione iniziale” delle tipologie di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g). Finora non mai è stato chiarito se l’obbligo sussista anche per i rifiuti non pericolosi decadenti da attività di recupero e smaltimento dei quali i gestori degli impianti sono “nuovi produttori” ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera f).
[7] Legge 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, entrata in vigore il 2 febbraio 2016.
[9] V. Art. 7, comma 2-bis, D.L.vo 209/2003, recante Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003 – Suppl. Ordinario n. 128, in vigore dal 22 agosto 2003.
[10]Art. 220 D.L.vo 152/2006 – Obiettivi di recupero e di riciclaggio:
“[…] 2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all’art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità [….] sono presi in considerazione, ai fini dell’adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l’operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L’Autorità di cui all’articolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell’Unione europea in materia […]”.
[11] “3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all’obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale; b) aderire ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223; c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6”.
[12]Art. 19, comma 6, Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 – Suppl. Ordinario n. 30, in vigore dal 12 aprile 2014.
[13]Art. 189 D.L.vo 152/2006, comma 5: “i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente: a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati; c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno; d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; e) i dati relativi alla raccolta differenziata; f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti”.
Categorie
MUD 2019, tra novità e tradizione
di Linda Maestri
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2018, pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019, è stato approvato il Modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019.
Prima di analizzare le novità alle quali prestare attenzione, è opportuno rassicurare tutti segnalando che per quest’anno il MUD dovrà essere presentato entro il 22 giugno 2019 (e non, come di consueto, entro il 30 aprile): è quanto espressamente prevede la Legge 70/1994[1], che all’art. 6, comma 2-bis, chiarisce che “qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.
In generale
In primo luogo, si ricorda che il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è lo strumento con il quale si realizza la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, un adempimento che consente di raccogliere ed elaborare statisticamente i dati sui rifiuti raccolti dai Comuni, prodotti da imprese ed enti, trasportati, intermediati, commercializzati e sottoposti a trattamenti finalizzati al recupero o allo smaltimento[2].
Si ricorda, inoltre, un’importante novità – ed allo stesso tempo conferma – del 2019: per effetto di quanto disposto dal comma 3-ter dell’art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (decreto Semplificazioni)[3], convertito con modificazioni con Legge 12/2019[4], dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale “la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010”.
Chi è obbligato?
Relativamente ai rifiuti, l’obbligo di redigere ed inviare la Comunicazione al Catasto trova fonte nel comma 3 dell’art. 189 del D.L.vo 152/2006[5], rubricato “Catasto dei rifiuti” che dispone quanto segue:
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lett. c), d), e g) comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.
Quindi, sono tenuti alla comunicazione annuale delle caratteristiche qualitative dei rifiuti originati dalla propria attività:
Esonerate, infine, anche le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
Di seguito i soggetti obbligati a presentare le altre Comunicazioni[8]:
Comunicazione Veicoli Fuori Uso[9]: Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso disciplinati dal D.L.vo 209/2003 e dei relativi componenti e materiali.
Comunicazione Imballaggi[10]: sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c)[11]; sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C alla parte IV del D.L.vo 152/2006.
Comunicazione RAEE[12]: Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.L.vo 49/2014.
Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione[13]: Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
Comunicazione Produttori di AEE[14]: Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
Le novità del MUD 2019
Come anticipato, con il DPCM del 24 dicembre 2018 è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019. Il Decreto si compone di un solo articolo e 4 allegati, il primo dei quali reca tutte le istruzioni per la compilazione, dai soggetti obbligati, alla comunicazione semplificata, sino alle specifiche comunicazioni per singole tipologie di rifiuti.
Relativamente ai produttori di rifiuti, il nuovo modello nulla innova rispetto al precedente, eccezion fatta – si ripete – per la scadenza al 22 giugno 2019, e per i produttori di rifiuti che conferiscono rifiuti a destinatari fuori dal territorio nazionale (spedizioni transfrontaliere), i quali non possono presentare la Comunicazione rifiuti semplificata e devono presentare la Comunicazione rifiuti.
Ben diversa da quella dei produttori sembra essere la posizione dei gestori di impianti di recupero e smaltimento, in ordine ai quali si registrano le modifiche di maggior impatto. In particolare, per la Comunicazione Rifiuti il MUD 2019[15]:
Per gli imballaggi, poi, i gestori di rifiuti di imballaggio dovranno comunicare, sia nella scheda IMB che nel modulo RT, il rifiuto ricevuto da terzi distinguendo tra “rifiuto ricevuto da superficie pubblica” e “rifiuto ricevuto da superficie privata” (sostituendo il riferimento al “circuito CONAI “e “circuito extra CONAI”), devono essere distinte la quantità di rifiuto prodotte dal gestore a seguito del trattamento di imballaggi mono-materiale dalla quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi multi-materiale, e nel modulo RT-IMB occorre specificare, relativamente ai rifiuti ricevuti dall’estero, la tipologia di trattamento prevista. Per la sezione Consorzi, invece, è previsto che nella scheda SBOP il CONAI dovrà comunicare il peso medio di ogni borsa.
Per la comunicazione RAEE sono state inserite due nuove categorie PF (pannelli fotovoltaici) e LS (lampade a scarica), oltre alle 10 già esistenti; per i pannelli fotovoltaici il dichiarante non deve indicare la categoria 4 ma barrare PF, lo stesso per le lampade a scarica per le quali barrerà solo la casella LS. Inoltre, nel modulo RT-RAEE il dichiarante deve specificare, relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista.
Analogamente a quanto già indicato per le altre comunicazioni, per la Comunicazione veicoli fuori uso il MUD 2019 prevede che nel modulo RT-VEIC il dichiarante specifichi, relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista.
Infine, per la comunicazione relativa a rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione è stata modificata la scheda con l’inserimento di una serie di codici.
Compilazione e invio
Da ultimo, si segnala che non vi sono modifiche alle modalità di compilazione e invio: le Comunicazioni Rifiuti, Veicoli Fuori Uso, RAEE e Imballaggi devono essere inviate via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it.
Il MUD semplificato va compilato e stampato tramite il sito https://mudsemplificato.ecocerved.it, e poi inviato via PEC alla casella comunicazionemud@pec.it, insieme all’attestato di pagamento (i diritti rimangono immutati:10 € per l’invio telematico e 15€ per l’invio via PEC).
Tutto questo sarà approfondito nei Corsi di TuttoAmbiente, in particolare:
“MUD 2019: quante novità! – Analisi operativa del DCPM 24 dicembre 2018”, che si terrà a Milano, il 17 aprile 2019,
“Rifiuti: novità e criticità – Stop SISTRI, new MUD, FIR e Registri?, Voci a specchio, Classificazione, End of waste, fanghi in agricoltura, Bat rifiuti, RTGR, sottoprodotti“, nelle edizioni di Bologna, il 9 aprile 2019, Bari, il 9 maggio 2019, Milano, il 22 maggio 2019, e Padova, il 5 giugno 2019.
Info: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305
Piacenza, 25.03.2019
[1] Legge 25 gennaio 1994, n. 70, Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 1994, in vigore dal 15 febbraio 1994.
[2] V. P. Pipere, MUD 2018: nuovo modulo, vecchi problemi.
[3] Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, in vigore dal 15 dicembre 2018.
[4] Legge 11 febbraio 2019, n. 12, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, pubblicata sulla GU n. 36 del 12 febbraio 2019, in vigore dal 13 febbraio 2019.
[5] Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, in vigore dal 29 aprile 2006.
[6] L’individuazione di quest’ultimo sottoinsieme di soggetti obbligati è operata mediante riferimento alla “produzione iniziale” delle tipologie di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g). Finora non mai è stato chiarito se l’obbligo sussista anche per i rifiuti non pericolosi decadenti da attività di recupero e smaltimento dei quali i gestori degli impianti sono “nuovi produttori” ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera f).
[7] Legge 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, entrata in vigore il 2 febbraio 2016.
[8] V. P. Pipere, op. cit.
[9] V. Art. 7, comma 2-bis, D.L.vo 209/2003, recante Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003 – Suppl. Ordinario n. 128, in vigore dal 22 agosto 2003.
[10] Art. 220 D.L.vo 152/2006 – Obiettivi di recupero e di riciclaggio:
“[…] 2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all’art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità [….] sono presi in considerazione, ai fini dell’adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l’operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L’Autorità di cui all’articolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell’Unione europea in materia […]”.
[11] “3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all’obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale; b) aderire ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223; c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6”.
[12] Art. 19, comma 6, Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 – Suppl. Ordinario n. 30, in vigore dal 12 aprile 2014.
[13] Art. 189 D.L.vo 152/2006, comma 5: “i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente: a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati; c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno; d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; e) i dati relativi alla raccolta differenziata; f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti”.
[14] Art. 29, comma 6, D.L.vo 49/2014, op. cit.
[15] V. Scheda di sintesi a cura di EcoCamere: www.ecocamere.it.
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata