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MUD 2022. Le modifiche minano l’affidabilità della rilevazione statistica
di Paolo Pipere
Categoria: Rifiuti
Ulteriori, inaspettate, criticità nella compilazione della dichiarazione dei gestori di impianti e dei trasportatori
Il 21 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021: “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022”. Per effetto della disposizione contenuta nell’art. 6, comma 2-bis, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70[1], che ha istituito il MUD, il termine di presentazione della dichiarazione è stato posticipato di centoventi giorni, ossia al 21 maggio.
Con il MUD si realizza la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti disciplinata dall’articolo 189 del D.Lgs. 152/2006. Una rilevazione statistica che coinvolge ogni anno oltre quattrocentomila unità locali di enti e imprese. Trattandosi di una rilevazione statistica relativa alla produzione, al trattamento, alla raccolta e trasporto, all’intermediazione e al commercio senza detenzione di rifiuti riferita all’anno precedente rispetto a quello di presentazione, l’accuratezza e l’affidabilità dei dati raccolti dovrebbero essere ritenuti obiettivi fondamentali. Quasi ogni anno, invece, viene prevista una ridefinizione della struttura e dei contenuti informativi della dichiarazione e un’immediata applicazione delle nuove disposizioni. Ovviamente i soggetti tenuti a compilare e ad inviare telematicamente il MUD, non essendo stati preventivamente informati della necessità di raccogliere e mantenere disaggregati determinati dati, si trovano a dovere affannosamente ricostruire quelle informazioni che invece avrebbero potuto rilevare ed elaborare in corso d’anno.
Sempre più spesso, e anche quest’anno, nuove schede e moduli si aggiungono ai precedenti con un criterio di accumulazione, di stratificazione. Dati in passato rilevati con un modulo adatto a documentare, per esempio, le modalità di trattamento di ogni tipologia di rifiuto gestito in un impianto, e chiaramente distinguibile l’una dall’altra grazie al codice identificativo desunto dall’elenco europeo, ora richiedono la compilazione di una pluralità di schede: una per i rifiuti di imballaggio, una per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la scheda preesistente per le altre tipologie. Allo stesso modo le schede “specializzate”, come ad esempio la nuova Scheda riciclaggio con la quale si documenta anche il trattamento dei rifiuti di imballaggio, si aggiungono alle precedenti Schede Imballaggio (IMB) e ai Moduli MG-IMB (con i quali si documenta ogni trattamento, e quindi anche il riciclo, di questa tipologia di rifiuto), con un criterio che non sembra essere in alcun modo giustificato.
Soggetti Obbligati
L’insieme di soggetti obbligati a presentare il MUD è definito dall’articolo 189 del D.Lgs. 152/2006. La disposizione, pur essendo stata riscritta dal D.Lgs. 116/2020, non ha modificato l’elenco dei soggetti obbligati se non per le attività di manicure e pedicure, che non sono tenute a compilare il MUD con riferimento ai rifiuti pericolosi per effetto dell’esenzione prevista dall’art. 190, comma 6, del D.Lgs. 152/2006[2], ma nelle istruzioni ufficiali di compilazione queste attività non sono indicate tra quelle alle quali si applica un’esclusione.
Scheda riciclaggio
Il recente DPCM introduce la nuova Scheda riciclaggio con particolare riferimento ai rifiuti urbani e ai rifiuti di imballaggio:
La Scheda riciclaggio richiede al gestore dell’impianto, e non – come sarebbe stato più logico – al soggetto che ha effettuato la raccolta, di precisare la classificazione dei rifiuti di imballaggio (urbani o speciali).
Introducendo la nuova Scheda non è stato operato alcun coordinamento con la Comunicazione imballaggi, Sezione gestori rifiuti di imballaggio, Scheda IMB (gestori rifiuti di imballaggio) con conseguente rischio di duplicazione dei dati. La nuova struttura della dichiarazione impone perciò al gestore di un impianto di recupero che effettua tra le altre operazioni di trattamento anche il riciclo dei rifiuti di imballaggio di compilare:
la Comunicazione rifiuti, in particolare la Scheda rifiuti con i Moduli MG per documentare il trattamento dei rifiuti diversi da quelli di imballaggio;
la Scheda IMB con il modulo MG IMB (modulo gestione rifiuti di imballaggio) per i rifiuti di imballaggio sottoposti a qualsiasi operazione di smaltimento o recupero, compreso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo,
la Scheda riciclaggio, per i rifiuti di imballaggio di provenienza urbana o meno, riciclati o preparati per il riutilizzo.
Istruzioni da migliorare
La Scheda centri di raccolta RAEE (CR RAEE) deve essere compilata esclusivamente per la raccolta (“deposito preliminare alla raccolta”, considerato come fase della “raccolta”) e non per le operazioni di trattamento, per le quali è prevista la scheda TRA RAEE, ma paradossalmente nella Scheda centri di raccolta RAEE è richiesto di specificare le attività di trattamento di recupero o di smaltimento effettuate presso l’unità locale.
È stata mantenuta la Scheda materiali (SMAT) per i materiali ottenuti da trattamenti di recupero che realizzano la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) anche se il MITE ha precisato che fino a quando non sarà approvato un nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico l’annotazione sul registro di tali materiali non è possibile.
Inediti obblighi per i trasportatori dei nuovi rifiuti urbani
È stata modificata l’articolazione della Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione, che ora non deve più essere più compilata esclusivamente dal “soggetto responsabile del servizio integrato di gestione dei rifiuti” ma anche dai trasportatori di rifiuti che hanno raccolto i nuovi rifiuti urbani dalle utenze non domestiche al di fuori dell’ambito del servizio pubblico di raccolta. Per effetto di questa scelta, ad esempio, i trasportatori di rifiuti di imballaggio ritirati presso un’impresa industriale dovrebbero operare una distinzione, impossibile da realizzare ex post (nel 2022), tra scatole di cartone degli uffici o delle mense (dal 1° gennaio 2021 classificate come rifiuti urbani) e quelle dei magazzini connessi alle aree di lavorazione industriale (classificate come rifiuti speciali). Questi trasportatori, magari iscritti alla categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, dovranno compilare il MUD Comuni, senza alcuna possibilità di utilizzare il loro software gestionale ma dovendo imputare i dati online, per i rifiuti di imballaggio in cartone raccolti presso un’impresa industriale ma provenienti dagli uffici (rifiuti urbani), oltre al MUD ordinario – Comunicazione rifiuti – per i rifiuti di imballaggio in cartone raccolti presso i magazzini di quell’impresa (rifiuti speciali). Nella compilazione del MUD comuni i trasportatori che nel 2021 hanno raccolto anche rifiuti urbani da utenze non domestiche dovranno precisare con i moduli RT-NON PUB la singola utenza dalla quale hanno raccolto i nuovi rifiuti urbani, così come la tipologia e quantità di rifiuti urbani raccolti, e con i moduli DR-U gli impianti di destinazione dei rifiuti di imballaggio classificati come rifiuti urbani, presumibilmente gli stessi che dovranno indicare nei moduli DR associati alla scheda RIF della comunicazione rifiuti, con l’evidente impossibilità di precisare le quantità di rifiuti urbani e quella di rifiuti speciali conferita al medesimo impianto, perché la stessa tipologia di rifiuti, nel caso delle attività industriali e artigianali, è classificata come urbana o speciale in funzione della superficie aziendale di produzione.
È incredibile, infine, che si sia previsto un adempimento di tale complessità, perché tutti i Comuni necessariamente ricevono da ogni utenza non domestica i dati relativi ai rifiuti avviati autonomamente al recupero, già aggregati per ogni unità locale nell’attestazione del gestore dell’impianto di recupero che li ha presi in carico. Tale comunicazione, infatti, è indispensabile per poter beneficiare della riduzione della componente variabile della tassa, nel caso in cui solo una parte dei rifiuti siano stati avviati al recupero, o dell’esenzione dall’obbligo di corrispondere la componente variabile, nel caso in cui tutti i rifiuti urbani siano stati autonomamente avviati al recupero.
[1] «Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».
[2]«Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 [Servizi di manicure e pedicure] e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189».
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MUD 2022. Le modifiche minano l’affidabilità della rilevazione statistica
di Paolo Pipere
Ulteriori, inaspettate, criticità nella compilazione della dichiarazione dei gestori di impianti e dei trasportatori
Il 21 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021: “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022”. Per effetto della disposizione contenuta nell’art. 6, comma 2-bis, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70[1], che ha istituito il MUD, il termine di presentazione della dichiarazione è stato posticipato di centoventi giorni, ossia al 21 maggio.
Con il MUD si realizza la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti disciplinata dall’articolo 189 del D.Lgs. 152/2006. Una rilevazione statistica che coinvolge ogni anno oltre quattrocentomila unità locali di enti e imprese. Trattandosi di una rilevazione statistica relativa alla produzione, al trattamento, alla raccolta e trasporto, all’intermediazione e al commercio senza detenzione di rifiuti riferita all’anno precedente rispetto a quello di presentazione, l’accuratezza e l’affidabilità dei dati raccolti dovrebbero essere ritenuti obiettivi fondamentali. Quasi ogni anno, invece, viene prevista una ridefinizione della struttura e dei contenuti informativi della dichiarazione e un’immediata applicazione delle nuove disposizioni. Ovviamente i soggetti tenuti a compilare e ad inviare telematicamente il MUD, non essendo stati preventivamente informati della necessità di raccogliere e mantenere disaggregati determinati dati, si trovano a dovere affannosamente ricostruire quelle informazioni che invece avrebbero potuto rilevare ed elaborare in corso d’anno.
Sempre più spesso, e anche quest’anno, nuove schede e moduli si aggiungono ai precedenti con un criterio di accumulazione, di stratificazione. Dati in passato rilevati con un modulo adatto a documentare, per esempio, le modalità di trattamento di ogni tipologia di rifiuto gestito in un impianto, e chiaramente distinguibile l’una dall’altra grazie al codice identificativo desunto dall’elenco europeo, ora richiedono la compilazione di una pluralità di schede: una per i rifiuti di imballaggio, una per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la scheda preesistente per le altre tipologie. Allo stesso modo le schede “specializzate”, come ad esempio la nuova Scheda riciclaggio con la quale si documenta anche il trattamento dei rifiuti di imballaggio, si aggiungono alle precedenti Schede Imballaggio (IMB) e ai Moduli MG-IMB (con i quali si documenta ogni trattamento, e quindi anche il riciclo, di questa tipologia di rifiuto), con un criterio che non sembra essere in alcun modo giustificato.
Soggetti Obbligati
L’insieme di soggetti obbligati a presentare il MUD è definito dall’articolo 189 del D.Lgs. 152/2006. La disposizione, pur essendo stata riscritta dal D.Lgs. 116/2020, non ha modificato l’elenco dei soggetti obbligati se non per le attività di manicure e pedicure, che non sono tenute a compilare il MUD con riferimento ai rifiuti pericolosi per effetto dell’esenzione prevista dall’art. 190, comma 6, del D.Lgs. 152/2006[2], ma nelle istruzioni ufficiali di compilazione queste attività non sono indicate tra quelle alle quali si applica un’esclusione.
Scheda riciclaggio
Il recente DPCM introduce la nuova Scheda riciclaggio con particolare riferimento ai rifiuti urbani e ai rifiuti di imballaggio:
La Scheda riciclaggio richiede al gestore dell’impianto, e non – come sarebbe stato più logico – al soggetto che ha effettuato la raccolta, di precisare la classificazione dei rifiuti di imballaggio (urbani o speciali).
Introducendo la nuova Scheda non è stato operato alcun coordinamento con la Comunicazione imballaggi, Sezione gestori rifiuti di imballaggio, Scheda IMB (gestori rifiuti di imballaggio) con conseguente rischio di duplicazione dei dati.
La nuova struttura della dichiarazione impone perciò al gestore di un impianto di recupero che effettua tra le altre operazioni di trattamento anche il riciclo dei rifiuti di imballaggio di compilare:
Istruzioni da migliorare
La Scheda centri di raccolta RAEE (CR RAEE) deve essere compilata esclusivamente per la raccolta (“deposito preliminare alla raccolta”, considerato come fase della “raccolta”) e non per le operazioni di trattamento, per le quali è prevista la scheda TRA RAEE, ma paradossalmente nella Scheda centri di raccolta RAEE è richiesto di specificare le attività di trattamento di recupero o di smaltimento effettuate presso l’unità locale.
È stata mantenuta la Scheda materiali (SMAT) per i materiali ottenuti da trattamenti di recupero che realizzano la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) anche se il MITE ha precisato che fino a quando non sarà approvato un nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico l’annotazione sul registro di tali materiali non è possibile.
Inediti obblighi per i trasportatori dei nuovi rifiuti urbani
È stata modificata l’articolazione della Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione, che ora non deve più essere più compilata esclusivamente dal “soggetto responsabile del servizio integrato di gestione dei rifiuti” ma anche dai trasportatori di rifiuti che hanno raccolto i nuovi rifiuti urbani dalle utenze non domestiche al di fuori dell’ambito del servizio pubblico di raccolta.
Per effetto di questa scelta, ad esempio, i trasportatori di rifiuti di imballaggio ritirati presso un’impresa industriale dovrebbero operare una distinzione, impossibile da realizzare ex post (nel 2022), tra scatole di cartone degli uffici o delle mense (dal 1° gennaio 2021 classificate come rifiuti urbani) e quelle dei magazzini connessi alle aree di lavorazione industriale (classificate come rifiuti speciali). Questi trasportatori, magari iscritti alla categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, dovranno compilare il MUD Comuni, senza alcuna possibilità di utilizzare il loro software gestionale ma dovendo imputare i dati online, per i rifiuti di imballaggio in cartone raccolti presso un’impresa industriale ma provenienti dagli uffici (rifiuti urbani), oltre al MUD ordinario – Comunicazione rifiuti – per i rifiuti di imballaggio in cartone raccolti presso i magazzini di quell’impresa (rifiuti speciali).
Nella compilazione del MUD comuni i trasportatori che nel 2021 hanno raccolto anche rifiuti urbani da utenze non domestiche dovranno precisare con i moduli RT-NON PUB la singola utenza dalla quale hanno raccolto i nuovi rifiuti urbani, così come la tipologia e quantità di rifiuti urbani raccolti, e con i moduli DR-U gli impianti di destinazione dei rifiuti di imballaggio classificati come rifiuti urbani, presumibilmente gli stessi che dovranno indicare nei moduli DR associati alla scheda RIF della comunicazione rifiuti, con l’evidente impossibilità di precisare le quantità di rifiuti urbani e quella di rifiuti speciali conferita al medesimo impianto, perché la stessa tipologia di rifiuti, nel caso delle attività industriali e artigianali, è classificata come urbana o speciale in funzione della superficie aziendale di produzione.
È incredibile, infine, che si sia previsto un adempimento di tale complessità, perché tutti i Comuni necessariamente ricevono da ogni utenza non domestica i dati relativi ai rifiuti avviati autonomamente al recupero, già aggregati per ogni unità locale nell’attestazione del gestore dell’impianto di recupero che li ha presi in carico. Tale comunicazione, infatti, è indispensabile per poter beneficiare della riduzione della componente variabile della tassa, nel caso in cui solo una parte dei rifiuti siano stati avviati al recupero, o dell’esenzione dall’obbligo di corrispondere la componente variabile, nel caso in cui tutti i rifiuti urbani siano stati autonomamente avviati al recupero.
[1] «Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».
[2] «Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 [Servizi di manicure e pedicure] e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità:
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