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MUD 2024. Anche quest’anno modifiche oltre i termini fissati per legge

di Paolo Pipere

Categoria: Rifiuti

Con il Modello Unico di Dichiarazione ambientale si realizza la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, disciplinata dall’articolo 189 del D.Lgs. 152/2006. La rilevazione statistica, che coinvolge ogni anno oltre quattrocentomila unità locali di enti e imprese, è relativa alla produzione, al trattamento, alla raccolta e trasporto, all’intermediazione e al commercio senza detenzione di rifiuti riferiti all’anno precedente rispetto a quello di presentazione.

Quasi ogni anno, però, viene prevista una più che tardiva ridefinizione della struttura e dei contenuti informativi della dichiarazione e un’immediata applicazione delle nuove disposizioni, in luogo di un differimento delle nuove modalità di compilazione all’anno successivo.

Anche il 2024 conferma che l’eccezione si è ormai trasformata in una regola, perché il DPCM 26 gennaio 2024 – Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024 – è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2 marzo, privo degli allegati e quindi dei contenuti determinanti per comprendere le modifiche apportate al formato per la trasmissione dei dati.

Le conseguenze di queste scelte sono evidenti. Le imprese e gli enti tenuti a compilare e ad inviare telematicamente il MUD, non essendo stati preventivamente informati della necessità di raccogliere e mantenere disaggregati determinati dati, si trovano a dovere affannosamente ricostruire quelle informazioni che, invece, avrebbero potuto rilevare ed elaborare puntualmente nel corso dell’anno. Questo modo di procedere, ormai è certo, compromette l’accuratezza e l’affidabilità dei dati raccolti, obiettivi fondamentali che dovrebbe perseguire ogni rilevazione statistica.

Corso MUD 2024 maggio

L’art. 6, comma 2-bis, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, la norma che ha istituito il MUD, dispone quanto segue:

«Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

Nel caso in cui il DPCM sia pubblicato dopo il 1° marzo, come è avvenuto anche quest’anno, è del tutto evidente come la norma citata preveda che le modifiche si debbano applicare solo dall’anno successivo. L’anno scorso, però, il decreto è stato pubblicato oltre il termine fissato per legge, ma il ministero dell’ambiente ha ritenuto che il nuovo formato di trasmissione dei dati fosse immediatamente applicabile e che la scadenza dovesse essere rinviata di centoventi giorni. Ciò in quanto la data limite contenuta della norma, secondo la valutazione ministeriale, sarebbe di natura ordinatoria e non perentoria. Anche quest’anno la tesi è stata riproposta, in evidente contrasto con le motivazioni che avevano condotto le associazioni imprenditoriali e il sistema delle Camere di Commercio a richiedere ed ottenere, mediante la Legge 23 marzo 2001, n. 93, di introdurre la data limite del primo marzo per dare almeno un minimo di certezza agli oltre quattrocentomila soggetti tenuti a compilare e ad inviare la dichiarazione.

Soggetti Obbligati

L’insieme di soggetti obbligati a presentare il MUD è fondamentalmente definito dall’articolo 189, commi 3 e 5, del D.Lgs. 152/2006.

La disposizione, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 213 del 2022, ora chiarisce meglio che le esclusioni dall’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico previste per imprenditori agricoli, barbieri, gestori di saloni di bellezza, pedicure e manicure, tatuatori e soggetti che effettuano il piercing sono riferite anche all’obbligo di compilazione e invio del MUD. Ciononostante, le istruzioni di compilazione del MUD, a fronte di una norma di rango primario (art. 190, comma 6, D.Lgs. 152/2006) che esclude dall’obbligo “i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi”, indicano come soggetti esclusi solo i “i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02”, dimenticando – a causa di una discutibile interpretazione ministeriale risalente a una nota del 2021 – chi esercita le attività di manicure e pedicure.

Le imprese e gli enti tenuti a effettuare la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti sono:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi i produttori che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi, ma esclusi i produttori che effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi);
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (con le esclusioni in precedenza indicate);
  • le imprese e gli enti che occupano complessivamente più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti (speciali) non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), pertanto: “i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie”;
  • i gestori di “circuiti organizzati di raccolta”, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali;
  • i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
  • i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche individuati dal D.Lgs. 49/2014.

 

Proliferazione dei moduli

Il DPCM 17 dicembre 2021 ha introdotto nuove schede e moduli che sono stati confermati dai DPCM successivi e aggiunti ai precedenti con un criterio di accumulazione, di stratificazione. Dati in passato rilevati con un modulo adatto a documentare, per esempio, le modalità di trattamento di ogni tipologia di rifiuto sottoposta a trattamento in un impianto (Moduli MG), e chiaramente distinguibili l’una dall’altra grazie al codice identificativo del rifiuto desunto dall’elenco europeo, ora richiedono la compilazione di una pluralità di schede: una per i rifiuti di imballaggio, una per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la scheda preesistente per le altre tipologie.

Allo stesso modo le schede “specializzate”, come ad esempio la Scheda riciclaggio con la quale si documenta anche il trattamento dei rifiuti di imballaggio, si aggiungono alle precedenti Schede Imballaggio (IMB) e ai Moduli MG-IMB (con i quali si documenta ogni trattamento, e quindi anche il riciclaggio, di questa tipologia di rifiuto), con un criterio che non sembra essere in alcun modo giustificato.

Formazione Ambientale

Scheda riciclaggio

In particolare, la Scheda riciclaggio, come precisato dalle istruzioni ufficiali di compilazione, deve essere compilata da: “da tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana e, nello specifico, sulle frazioni merceologiche e relativi codici EER riportati nella scheda stessa e che, per effetto di tali operazioni, generano end of waste, materie prime seconde, prodotti, materiali o sostanze”.

I rifiuti di imballaggio dei quali documentare l’avvenuto trattamento sono, quindi, sia quelli di provenienza urbana sia quelli prodotti dalle attività economiche.

La Scheda riciclaggio richiede al gestore dell’impianto, e non – come sarebbe stato più logico soprattutto nel caso di “pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio” anche di provenienza non urbana – al soggetto che ha effettuato la raccolta, di precisare la classificazione dei rifiuti di imballaggio (urbani o speciali) che ha preso in carico.

Per ognuna delle frazioni di rifiuto elencate – vetro, plastica, carta e cartone, legno, metalli, prodotti tessili – deve essere compilata una scheda riciclaggio.

Anche quest’anno, confermando l’errore già presente in precedenza, la Scheda riciclaggio, pur essendo finalizzata anche a raccogliere dati sulla preparazione per il riutilizzo, è completamente priva della possibilità di indicare i prodotti ottenuti da questo trattamento, che sono beni ricondizionati utilizzabili tal quali e non certo materie prime per altri processi produttivi.

Come anticipato, però, il gestore di un impianto di trattamento di rifiuti di imballaggio deve compilare, oltre alle Schede Riciclaggio, anche la Comunicazione imballaggi e, in particolare, la Scheda IMB (Gestione rifiuti da imballaggio) allo scopo di comunicare i rifiuti, compresi tra quelli preimpostati (tutti i rifiuti di imballaggio classificati come non pericolosi), che il dichiarante ha:

  • Ricevuto da terzi, compresa altra unità locale dello stesso dichiarante, distinguendo tra superfici pubbliche e private;
  • Prodotto nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
  • Recuperato o smaltito, anche se ricevuto o prodotto in anni precedenti quello cui si riferisce la comunicazione.

Il Modulo MG-IMB, infine, impone di precisare le operazioni di recupero o smaltimento (tra le quali sono contemplate operazioni di recupero o smaltimento assolutamente non praticabili su rifiuti di imballaggio) alle quali è stata sottoposta la specifica tipologia di rifiuto, esattamente come la Scheda Riciclaggio.

La struttura della dichiarazione impone perciò al gestore di un impianto di recupero che effettua tra le altre operazioni di trattamento anche il riciclo dei rifiuti di imballaggio di compilare:

  • la Comunicazione rifiuti, in particolare la Scheda rifiuti con i Moduli MG per documentare il trattamento dei rifiuti diversi da quelli di imballaggio;
  • la Comunicazione imballaggi, Scheda IMB con il modulo MG IMB (modulo gestione rifiuti di imballaggio) per i rifiuti di imballaggio sottoposti a qualsiasi operazione di smaltimento o recupero, compreso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo,
  • la Scheda riciclaggio, per i rifiuti di imballaggio di provenienza urbana o meno, riciclati o preparati per il riutilizzo.

Obblighi per i trasportatori dei nuovi rifiuti urbani

Con il DPCM del 2021 è stata modificata l’articolazione della Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione, che ora non deve più essere più compilata esclusivamente dal “soggetto responsabile del servizio integrato di gestione dei rifiuti” ma anche dai trasportatori di rifiuti che hanno raccolto i nuovi rifiuti urbani dalle utenze non domestiche al di fuori dell’ambito del servizio pubblico di raccolta.

Per effetto di questa scelta, ad esempio, i trasportatori di rifiuti di imballaggio ritirati presso un’impresa industriale sono tenuti ad operare una distinzione tra scatole di cartone degli uffici o delle mense (dal 1° gennaio 2021 classificate come rifiuti urbani) e quelle dei magazzini connessi alle aree di lavorazione industriale (classificate come rifiuti speciali). Questi trasportatori, magari iscritti alla categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, devono compilare il MUD Comuni, imputando i dati online, per i rifiuti di imballaggio in cartone raccolti presso un’impresa industriale ma provenienti dagli uffici (rifiuti urbani), oltre al MUD ordinario – Comunicazione rifiuti – per i rifiuti di imballaggio in cartone raccolti presso i magazzini di quell’impresa (rifiuti speciali).

Consulenza Ambientale

Nella compilazione del MUD comuni i trasportatori che nel 2023 hanno raccolto anche rifiuti urbani da utenze non domestiche dovranno precisare con i moduli RT-NON PUB la singola utenza dalla quale hanno raccolto i nuovi rifiuti urbani, così come la tipologia e quantità di rifiuti urbani raccolti, e con i moduli DR-U gli impianti di destinazione dei rifiuti di imballaggio classificati come rifiuti urbani, presumibilmente gli stessi che dovranno indicare nei moduli DR associati alla scheda RIF della comunicazione rifiuti, con l’evidente impossibilità di precisare le quantità di rifiuti urbani e quella di rifiuti speciali conferita al medesimo impianto, perché la stessa tipologia di rifiuti, nel caso delle attività industriali e artigianali, è classificata come urbana o speciale in funzione della superficie aziendale di produzione (locali in cui si svolgono le lavorazione e magazzini funzionali all’esercizio dell’attività oppure uffici e mense).

Difficile comprendere perché si sia previsto un adempimento di tale complessità, dato che tutti i Comuni necessariamente ricevono da ogni utenza non domestica i dati relativi ai rifiuti avviati autonomamente al recupero, già aggregati per ogni unità locale, nell’attestazione del gestore dell’impianto di recupero che li ha presi in carico. Tale comunicazione, infatti, è indispensabile per poter beneficiare della riduzione dell’ammontare della componente variabile della tassa, nel caso in cui solo una parte dei rifiuti siano stati avviati al recupero, o dell’esenzione dall’obbligo di corrispondere la componente variabile, nel caso in cui tutti i rifiuti urbani siano stati autonomamente avviati al recupero. In ogni caso, dato che sembra che sia sempre meglio abbondare, i medesimi dati richiesti ai trasportatori che hanno ritirato i rifiuti urbani presso le imprese e gli enti che li hanno avviati al recupero con imprese diverse dal gestore del servizio pubblico devono essere forniti anche dai Comuni. Il paragrafo 10.1.2 – Quantità raccolte – delle istruzioni ufficiali di compilazione prescrive, infatti, che: «I Comuni devono includere anche i quantitativi dei rifiuti raccolti presso le utenze non domestiche ai sensi dell’articolo 198, comma 2-bis[1]».

Istruzioni e moduli da migliorare

La Scheda centri di raccolta RAEE (CR RAEE) deve essere compilata esclusivamente per la raccolta (“deposito preliminare alla raccolta”, considerato come fase della “raccolta”) e non per le operazioni di trattamento, per le quali è prevista la scheda TRA RAEE, ma nella Scheda centri di raccolta RAEE, paradossalmente, è richiesto di specificare le attività di trattamento di recupero o di smaltimento effettuate presso l’unità locale mediante il Modulo MG-RAEE (relativo ai trattamenti effettuati).

È stata mantenuta la Scheda materiali (SMAT) per i materiali ottenuti da trattamenti di recupero che realizzano la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) anche se il ministero ha precisato che fino a quando non si passerà al nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico introdotto dal D.M. 59/2023, quindi dal 13 febbraio 2015, l’annotazione sul registro di tali materiali non è possibile né richiesta.

Deve essere, infine notato, che le istruzioni di compilazione al paragrafo 4 – Comunicazione rifiuti semplificata – riportano in modo impreciso i soggetti che possono adempiere all’obbligo di comunicazione annuale al catasto dei rifiuti utilizzando tale modalità.

Le istruzioni, infatti, indicano che:

«Gli obblighi di comunicazione possono essere assolti tramite la Scheda Rifiuti semplificata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
  • i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
  • per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
  • Conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale

La comunicazione Rifiuti Semplificata non può essere compilata da:

– Gestori di Rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto)

– Produttori di Rifiuti che non ricadono nelle condizioni sopra indicate (p.es. producono fuori dall’unità locale o conferiscono all’estero o trasportano rifiuti da essi prodotti)

– Soggetti che producono rifiuti da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o atre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti)».

Deve essere ricordato, invece, che solo i produttori che trasportano i propri rifiuti pericolosi non possono utilizzare la comunicazione semplificata, dato che l’articolo 189, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 esclude dall’obbligo di effettuare la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, quindi di compilazione del MUD, “le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8”, cioè le imprese iscritte alla categoria 2-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali esclusivamente per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi. Ne consegue che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che li hanno trasportati nel corso del 2023 possono utilizzare la Comunicazione semplificata.

Master Gestione Rifiuti

Le novità introdotte nel 2024

Il ministero dell’ambiente ha comunicato le seguenti modifiche al formato di trasmissione dei dati:

Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:

– Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;

– Scheda Costi di Gestione al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle

delibere ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;

– Scheda Costi di Gestione MDCR è stato chiarito che, in caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti all’aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato;

Sezione Comunicazione Imballaggi – sezione Consorzi

La sezione è stata modificata al fine di rendere pienamente conforme quanto richiesto alle disposizioni contenute nella direttiva 2019/904/UE. Pertanto, sono state sostituite le parole “in Pet” con “per bevande” e aggiunta una voce specifica sul quantitativo relativo alle bottiglie in PET;

Sezione STIP è stata modificata al fine di distinguere le informazioni relative alla sola quota di imballaggi per liquidi alimentari in PET da quelle afferenti a tutte le tipologie di imballaggi in plastica per liquidi alimentari.

 

 

[1] L’art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 prevede che: «Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani».

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