Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Nasce la Legge n. 4 del 2013 pronta a rivelare l’identità del Consulente ambientale
di Mariangela De Vita, Giulia Ciaramelli
Categoria: Generalità
Finalmente anche in Italia, su impulso dell’Unione Europea, oltre tre milioni di professionisti, non riconducibili nell’alveo delle classiche professioni intellettuali, potranno ora rivelare la propria identità professionale. Difatti, è entrata in vigore dal 10 febbraio 2013 la Legge n. 4 del 2013 sulle professioni non organizzate in ordini o collegi, approvata in via definitiva dalla Camera il 19/12/12 e pubblicata in GU il 26/01/13, la quale ha definitivamente consacrato la legittima dignità professionale di molte figure appartenenti a un mondo lavorativo considerato, fino a oggi, “alternativo” a quello degli ordini professionali preesistenti; il succitato provvedimento normativo rappresenta il primo fondamentale passo per il cambiamento di paradigma, di fatto già in atto, e di uscita da questa fase di transizione in cui i consumatori, esplicitamente tutelati, potranno orientarsi e scegliere il consulente più adeguato alle proprie esigenze.
Le Parti coinvolte ed esplicitamente richiamate dalla legge, sono:
· Professionista, al quale viene riconosciuta la possibilità di rivendicare la propria identità professionale e la validità della prestazione erogata avendo come punto di riferimento l’associazione professionale.
· Associazioni, assume un ruolo nevralgico attraverso la diffusione delle regole deontologiche, miglioramento qualitativo del professionista con la formazione permanete e il rilascio delle attestazioni, e favorendo la scelta consapevole e la tutela degli utenti.
· Consumatori, che sono tutelati in caso di contenzioso col professionista e possono orientarsi attraverso le informazioni sulle attività professionali esistenti e sugli standard qualitativi dei professionisti. Infatti la normativa, prevede la messa in funzione obbligatoria, da parte delle associazioni, di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore
· Ente normatore, che rilascerà al professionista il certificato conforme agli standard UNI, poiché l’autoregolamentazione volontaria è uno degli strumenti proposti dal testo normativo al fine di migliorare la qualità della prestazione degli operatori del settore.
· Accredia, è l’Ente unico nazionale che accredita gli organismi di certificazione in Italia al rilascio del certificato secondo gli standard UNI.
· Ministero dello sviluppo economico, “ svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della legge” (Art.10).
In questo scenario il consulente ambientale, che si occupa di sistemi complessi e aperti, per sua natura avrebbe difficoltà ad aderire ad un ordine che è invece chiuso e ben definito nei contenuti. Da anni infatti i professionisti che operano nel settore ambiente si sono già organizzati in associazioni private che permettono di sviluppare la conoscenza a livello trasversale alimentata dallo scambio fra le varie discipline. Si crea cosi un linguaggio condiviso per i diversi settori ambientali, il cui comune denominatore è la tutela dell’ambiente e del paesaggio e la qualità della vita. Il principio di prevenzione e il principio di precauzione, invece guidano tutti i professionisti che operano in questo settore. Dunque si tratta di una realtà già esistente, ma che viene portata alla luce con il riconoscimento previsto della legge in questione. Il più grande potenziale, infatti, è il ruolo che potrebbe assumere l’associazione professionale, la cui funzione è quella di connettere i vari professionisti nel campo ambientale con i consumatori. Sarà compito dell’associazione, attivare degli “sportelli per il consumatore” e rilasciare un’attestazione al consulente ambientale. Ma in questa fase storica la scelta dell’Associazione a cui il professionista deciderà di aderire dovrà essere necessariamente più consapevole rispetto al passato. In virtù del ruolo previsto dalla legge, infatti, il professionista oggi aderisce non solo all’associazione ma ne sposa le regole, la filosofia, la linea della formazione continua prestabilita e, in sintesi, la visione che l’associazione ha del Consulente Ambientale. UN.I.C.A. – Unione Italiana Consulenti Ambientali – se da un lato è rigida nella selezione e nelle regole che detta a se stessa e agli associati, dall’altro lato permette di creare regole condivise e che nascono attraverso il contributo di ogni parte. Rispecchia in effetti quello che è il settore dell’ambiente, dove gli effetti delle azioni dell’essere umano sull’ambiente sono irreversibili (componente rigida) perciò è necessario operare secondo un approccio preventivo riducendo al massimo la possibilità del manifestarsi dei rischi e il più possibile trasversale e condiviso, ma se un danno si manifesta si interviene in con strumenti che tendono a ripristinare in maniera alternativa lo stato iniziale (componente flessibile). UN.I.C.A. consente uno sviluppo del professionista coerente con questa visione perché non si presenta come un’associazione chiusa e troppo settoriale, ma è aperta ai consulenti che provengono da qualsiasi tipo di percorso formativo (ingegneri, giuristi, economisti, biologi, geologi, chimici ecc e che operano, ovviamente, nel settore ambientale) al fine di garantire attraverso lo scambio di conoscenza tra gli associati stessi la naturale evoluzione della figura del consulente ambientale. Inoltre, UN.I.C.A. aderendo fin dalla sua costituzione (1999) alla Federazione Europea delle Associazioni nazionali dei Consulenti Ambientali (Eco-Counselling Europe) della quale condivide le finalità, garantisce una continuità con il profilo professionale degli altri paesi membri dell’UE e contribuisce a una futura armonizzazione dell’identità professionale che sta prendendo sempre più forma. Questa è un’esigenza spontanea per tutti gli operatori, poiché la normativa di riferimento ha radici comunitarie. Ma il maggiore contributo che UN.I.C.A. può dare è la sua storia ormai ultradecennale, dimostrando di aver anticipato quello che è oggi il dettame della legge. Leggendo l’art. 2 dello statuto è lampante che l’immagine dell’associazione professionale che la legge vuole trasmettere oggi, era già stata pensata 13 anni fa dai soci fondatori di UN.I.C.A. La causa principale che ha favorito la nascita di questa Legge è la gestione della conoscenza acquisita in diversi campi che da decenni fanno parte della realtà lavorativa e produttiva del Paese. “Knowledge is becaming a primer driver of social and economic well-being as economies begin to depend less on the traditional resources of land, labour and capital”. La conoscenza si appresta, quindi, a divenire tra i principali driver del benessere sociale dal momento che l’economia sembra dipendere, meno, attualmente, da tradizionali fattori quali terra, lavoro e capitale. La stessa produzione sembra incentrarsi maggiormente sulla produzione di conoscenza, invece che, come un tempo, sulla produzione di oggetti fisici, secondo quanto sostenuto da P. Romer. Una caratteristica fondamentale della conoscenza è che nel tempo abbiamo sempre avuto maggiori possibilità per scoprire cose nuove, da ciò ne consegue che non c’è limite alla quantità di cose che si possono scoprire. Se da un lato questo rappresenta un vantaggio, dall’altro nasce la necessità di discernere qualitativamente la conoscenza offerta tramite la prestazione competente e qualificata del professionista tecnicamente specializzato, nonché, normativamente riconosciuto. Infatti, lo scopo principale della legge è l’offerta di servizi, da un lato, qualitativamente attestati dall’associazione professionale , dall’altro lato, regolamentati da norme ad hoc per favorire la tutela del consumatore. L’associazione per raggiungere tale scopo, oltre a scrivere un codice deontologico, attivare uno sportello del consumatore, gestire le controversie e vigilare sul comportamento degli iscritti, deve garantire una formazione permanente. Questo onere, tuttavia, diventa un’opportunità, poiché è possibile incidere sulla qualità della formazione garantendo quella base multidisciplinare che ogni consulente ambientale deve avere per poter intervenire in qualunque settore dell’ambiente ma consapevole degli effetti del suo operato su qualunque ecosistema coinvolto. L’esperienza di UNI.C.A. sia in termini progettuali che di gestione della conoscenza che discende da quegli stessi interventi, mette in luce un approccio molto innovativo, anche per lo sviluppo del territorio. Si pensi al Progetto ECO STANDS FOR del 2004-2007, realizzato nell’ambito del programma Leonardo da Vinci, a cui partecipavano le associazioni di consulenti ambientali di 8 paesi europei, e che aveva lo scopo di identificare lo standard formativo europeo per l’ecoconsulente! Nel confronto con realtà sociali e culturali di più diversa estrazione, uno degli elemento fondamentali per UN.I.C.A. è stato il riportare in Italia, agli associati, le diversità, i vantaggi, le peculiarità della visione europea in confronto con quella italiana. La legge sulle professioni senz’albo, non contiene obblighi per il professionista, ma traccia il percorso che potrebbe seguire per autoregolamentarsi, proponendo specifici strumenti per mostrare il proprio valore anche dal punto di vista qualitativo. Invece, essa pone diversi obblighi per le Associazioni affinché il professionista possa attingere agli strumenti previsti dalla legge. La legge crea indirettamente diverse categorie di qualità dei professionisti, a seconda che siano o meno iscritti a un’associazione professionale, che siano o meno coerenti con la norma UNI, che siano o meno in possesso di una certificazione delle competenze e delle abilità professionali, che dimostrino o meno di aderire a una formazione continua e che si leggano i riferimenti della legge su ogni documento. Un’associazione capace di essere il punto di riferimento per il consulente ambientale, riconosciuto nella sua piena identità, può favorire anche il suo riconoscimento a livello comunitario facendo affidamento anche sul D.Lgs 206/2007, che ha recepito la Direttiva Qualifiche, consentendo libera circolazione su tutto il territorio dell’UE dei professionisti e che prevede, in base all’art.26, l’inserimento in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia delle associazioni che, in base al possesso di determinati requisiti, sono considerate rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate. Lo stesso art. 26, disciplina la procedura istruttoria, per poter accedere al’elenco tramite decreto previo parere del CNEL. E’ evidente che si potrebbero aprire nuovi scenari e la legge in questione ne rappresenta solo il punto di partenza.
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Nasce la Legge n. 4 del 2013 pronta a rivelare l’identità del Consulente ambientale
di Mariangela De Vita, Giulia Ciaramelli
Finalmente anche in Italia, su impulso dell’Unione Europea, oltre tre milioni di professionisti, non riconducibili nell’alveo delle classiche professioni intellettuali, potranno ora rivelare la propria identità professionale. Difatti, è entrata in vigore dal 10 febbraio 2013 la Legge n. 4 del 2013 sulle professioni non organizzate in ordini o collegi, approvata in via definitiva dalla Camera il 19/12/12 e pubblicata in GU il 26/01/13, la quale ha definitivamente consacrato la legittima dignità professionale di molte figure appartenenti a un mondo lavorativo considerato, fino a oggi, “alternativo” a quello degli ordini professionali preesistenti; il succitato provvedimento normativo rappresenta il primo fondamentale passo per il cambiamento di paradigma, di fatto già in atto, e di uscita da questa fase di transizione in cui i consumatori, esplicitamente tutelati, potranno orientarsi e scegliere il consulente più adeguato alle proprie esigenze.
Le Parti coinvolte ed esplicitamente richiamate dalla legge, sono:
In questo scenario il consulente ambientale, che si occupa di sistemi complessi e aperti, per sua natura avrebbe difficoltà ad aderire ad un ordine che è invece chiuso e ben definito nei contenuti. Da anni infatti i professionisti che operano nel settore ambiente si sono già organizzati in associazioni private che permettono di sviluppare la conoscenza a livello trasversale alimentata dallo scambio fra le varie discipline. Si crea cosi un linguaggio condiviso per i diversi settori ambientali, il cui comune denominatore è la tutela dell’ambiente e del paesaggio e la qualità della vita. Il principio di prevenzione e il principio di precauzione, invece guidano tutti i professionisti che operano in questo settore. Dunque si tratta di una realtà già esistente, ma che viene portata alla luce con il riconoscimento previsto della legge in questione. Il più grande potenziale, infatti, è il ruolo che potrebbe assumere l’associazione professionale, la cui funzione è quella di connettere i vari professionisti nel campo ambientale con i consumatori. Sarà compito dell’associazione, attivare degli “sportelli per il consumatore” e rilasciare un’attestazione al consulente ambientale.
Ma in questa fase storica la scelta dell’Associazione a cui il professionista deciderà di aderire dovrà essere necessariamente più consapevole rispetto al passato. In virtù del ruolo previsto dalla legge, infatti, il professionista oggi aderisce non solo all’associazione ma ne sposa le regole, la filosofia, la linea della formazione continua prestabilita e, in sintesi, la visione che l’associazione ha del Consulente Ambientale.
UN.I.C.A. – Unione Italiana Consulenti Ambientali – se da un lato è rigida nella selezione e nelle regole che detta a se stessa e agli associati, dall’altro lato permette di creare regole condivise e che nascono attraverso il contributo di ogni parte. Rispecchia in effetti quello che è il settore dell’ambiente, dove gli effetti delle azioni dell’essere umano sull’ambiente sono irreversibili (componente rigida) perciò è necessario operare secondo un approccio preventivo riducendo al massimo la possibilità del manifestarsi dei rischi e il più possibile trasversale e condiviso, ma se un danno si manifesta si interviene in con strumenti che tendono a ripristinare in maniera alternativa lo stato iniziale (componente flessibile). UN.I.C.A. consente uno sviluppo del professionista coerente con questa visione perché non si presenta come un’associazione chiusa e troppo settoriale, ma è aperta ai consulenti che provengono da qualsiasi tipo di percorso formativo (ingegneri, giuristi, economisti, biologi, geologi, chimici ecc e che operano, ovviamente, nel settore ambientale) al fine di garantire attraverso lo scambio di conoscenza tra gli associati stessi la naturale evoluzione della figura del consulente ambientale. Inoltre, UN.I.C.A. aderendo fin dalla sua costituzione (1999) alla Federazione Europea delle Associazioni nazionali dei Consulenti Ambientali (Eco-Counselling Europe) della quale condivide le finalità, garantisce una continuità con il profilo professionale degli altri paesi membri dell’UE e contribuisce a una futura armonizzazione dell’identità professionale che sta prendendo sempre più forma. Questa è un’esigenza spontanea per tutti gli operatori, poiché la normativa di riferimento ha radici comunitarie. Ma il maggiore contributo che UN.I.C.A. può dare è la sua storia ormai ultradecennale, dimostrando di aver anticipato quello che è oggi il dettame della legge. Leggendo l’art. 2 dello statuto è lampante che l’immagine dell’associazione professionale che la legge vuole trasmettere oggi, era già stata pensata 13 anni fa dai soci fondatori di UN.I.C.A.
La causa principale che ha favorito la nascita di questa Legge è la gestione della conoscenza acquisita in diversi campi che da decenni fanno parte della realtà lavorativa e produttiva del Paese. “Knowledge is becaming a primer driver of social and economic well-being as economies begin to depend less on the traditional resources of land, labour and capital”. La conoscenza si appresta, quindi, a divenire tra i principali driver del benessere sociale dal momento che l’economia sembra dipendere, meno, attualmente, da tradizionali fattori quali terra, lavoro e capitale. La stessa produzione sembra incentrarsi maggiormente sulla produzione di conoscenza, invece che, come un tempo, sulla produzione di oggetti fisici, secondo quanto sostenuto da P. Romer. Una caratteristica fondamentale della conoscenza è che nel tempo abbiamo sempre avuto maggiori possibilità per scoprire cose nuove, da ciò ne consegue che non c’è limite alla quantità di cose che si possono scoprire. Se da un lato questo rappresenta un vantaggio, dall’altro nasce la necessità di discernere qualitativamente la conoscenza offerta tramite la prestazione competente e qualificata del professionista tecnicamente specializzato, nonché, normativamente riconosciuto.
Infatti, lo scopo principale della legge è l’offerta di servizi, da un lato, qualitativamente attestati dall’associazione professionale , dall’altro lato, regolamentati da norme ad hoc per favorire la tutela del consumatore. L’associazione per raggiungere tale scopo, oltre a scrivere un codice deontologico, attivare uno sportello del consumatore, gestire le controversie e vigilare sul comportamento degli iscritti, deve garantire una formazione permanente. Questo onere, tuttavia, diventa un’opportunità, poiché è possibile incidere sulla qualità della formazione garantendo quella base multidisciplinare che ogni consulente ambientale deve avere per poter intervenire in qualunque settore dell’ambiente ma consapevole degli effetti del suo operato su qualunque ecosistema coinvolto.
L’esperienza di UNI.C.A. sia in termini progettuali che di gestione della conoscenza che discende da quegli stessi interventi, mette in luce un approccio molto innovativo, anche per lo sviluppo del territorio. Si pensi al Progetto ECO STANDS FOR del 2004-2007, realizzato nell’ambito del programma Leonardo da Vinci, a cui partecipavano le associazioni di consulenti ambientali di 8 paesi europei, e che aveva lo scopo di identificare lo standard formativo europeo per l’ecoconsulente! Nel confronto con realtà sociali e culturali di più diversa estrazione, uno degli elemento fondamentali per UN.I.C.A. è stato il riportare in Italia, agli associati, le diversità, i vantaggi, le peculiarità della visione europea in confronto con quella italiana.
La legge sulle professioni senz’albo, non contiene obblighi per il professionista, ma traccia il percorso che potrebbe seguire per autoregolamentarsi, proponendo specifici strumenti per mostrare il proprio valore anche dal punto di vista qualitativo. Invece, essa pone diversi obblighi per le Associazioni affinché il professionista possa attingere agli strumenti previsti dalla legge. La legge crea indirettamente diverse categorie di qualità dei professionisti, a seconda che siano o meno iscritti a un’associazione professionale, che siano o meno coerenti con la norma UNI, che siano o meno in possesso di una certificazione delle competenze e delle abilità professionali, che dimostrino o meno di aderire a una formazione continua e che si leggano i riferimenti della legge su ogni documento.
Un’associazione capace di essere il punto di riferimento per il consulente ambientale, riconosciuto nella sua piena identità, può favorire anche il suo riconoscimento a livello comunitario facendo affidamento anche sul D.Lgs 206/2007, che ha recepito la Direttiva Qualifiche, consentendo libera circolazione su tutto il territorio dell’UE dei professionisti e che prevede, in base all’art.26, l’inserimento in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia delle associazioni che, in base al possesso di determinati requisiti, sono considerate rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate. Lo stesso art. 26, disciplina la procedura istruttoria, per poter accedere al’elenco tramite decreto previo parere del CNEL. E’ evidente che si potrebbero aprire nuovi scenari e la legge in questione ne rappresenta solo il punto di partenza.
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