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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
L’interesse della Comunità internazionale per la protezione della natura si sviluppa a partire dalla metà del secolo scorso, con un’attenzione che si allarga dalle singole specie minacciate di estinzione ai loro Habitat, fino a ricomprendere l’intera biodiversità del Pianeta, con la Convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992.
Volendo seguire un criterio temporale, si ricorda:
La Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 “per le protezioni degli uccelli viventi allo stato selvatico”;
La Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici;
La Convenzione di Londra del 1 giugno 1972 sulla conservazione delle foche dell’Antartico;
La dichiarazione della conferenza ONU di Stoccolma del 1972
La Convenzione universale UNESCO del 23 novembre 1972 (Parigi) concernente la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale;
La Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale;
La Convenzione del 20 maggio 1980 sulla preservazione del Continente antartico esclusivamente per scopi pacifici (e protocollo di Madrid del 4 ottobre 1991);
La grande Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare;
La dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 e la Convenzione della biodiversità 5 giugno 1992
Senza entrare nel merito di queste Convenzioni e dichiarazioni di principio (compresa la Carta Mondiale della Natura del 1982 approvata dall’Assemblea generale delle N.U.) si può osservare che la Comunità internazionale ha potuto svolgere un ruolo importante, ma limitato di contenimento della crisi della biodiversità , perché le norme prevedono un ruolo crescente di collaborazione degli Stati, che tuttavia “conservano” il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse secondo le rispettive politiche ambientali “ (art.3 Convenzione sulla biodiversità).
Questo “diritto sovrano”, che in via di principio è giustificato dal criterio della “sussidiarietà”, in punto di fatto non è stato compensato da un modello di governance globale dell’ambiente, cioè di Autorità Mondiali sovraordinate competenti sia a gestire alcuni problemi globali (come la perdita o riduzione della biodiversità),sia a regolare i possibili conflitti nell’utilizzo non equo delle risorse naturali.
Il modello delle Nazioni Unite si è dimostrato inadeguato alle nuove sfide ambientali e gli stessi Stati si rendono conto ora della necessità ed esigenza di una riforma .
La proposta di costituire “Riserve Naturali Mondiali”, su iniziativa della Comunità Internazionale, è apparsa politicamente impraticabile .
Qualche progresso si è realizzato solo per l’Antartide o con iniziative su base regionale degli Stati interessati.(es. per le Alpi).
I grandi polmoni di biodiversità del Pianeta rimangono esposti a gravi pericoli:
Amazzonia;
Patagonia;
Foreste dell’Indonesia;
Bacino del Congo;
Foreste boreali del Canada;
Foreste della Lapponia;
Grandi foreste della Russia;
Barriera Corallina in Australia.
L’idea di invocare la categoria del “patrimonio comune dell’umanità”(cioè del patrimonio mondiale naturale)non si è tradotta in strumenti giuridici forti che potessero incidere sulla responsabilità degli Stati interessati.
Sono gli Stati “nella misura del possibile e nel modo adeguato” (vedi art.8 Convenzione di Rio sulla biodiversità)ad avere la responsabilità della conservazione in sito, attraverso le creazioni di aree protette;
Sono sempre gli Stati “nella misura del possibile e nel modo appropriato”a dover assicurare l’uso sostenibile delle componenti della diversità biologica;
Sempre gli Stati sono competenti in tema di incentivi; ricerca e formazione; educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica; valutazione di impatto ambientale; accesso alle risorse genetiche; accesso alla tecnologia; gestione delle biotecnologie e distribuzione dei suoi benefici.
Mentre per il clima, sia pure con difficoltà, la Comunità Internazionali ha elaborato obblighi specifici e con scadenze temporali (obbligazioni erga omnes), per uno dei pilastri della sostenibilità della vita sulla Terra (cioè la natura che influenza positivamente il sistema climatico) non è dato rinvenire nel sistema internazionale obblighi giuridici adeguati a carico degli Stati, ma solo poco più che suggerimenti (soft law).
Proprio per questo la Convenzione di Rio,nell’art.22, è costretta a richiamare(ed a fare “salve”) le Convenzioni internazionali esistenti che, comunque, riguardano aspetti della natura sulla terraferma e sul mare e prevedono alcuni obblighi più precisi.
Se si pensa alla biodiversità immensa marina (oltre gli spazi di sovranità nazionale),alle isole del Pacifico e dell’Oceano Indiano, alle grandi catene montuose delle (Montagne Rocciose, Ande, Caucaso, Himalaya), all’Africa(e non solo alle grandi foreste già richiamate),ai grandi fiumi e laghi il cammino di compiere –anche a livello culturale – è non facile, se si vuole arrestare l’impoverimento o la perdita dei grandi ecosistemi viventi sulla Terra.
2 Quadro comunitario
Per i 27 Paesi dell’Unione Europea il quadro di protezione della natura risulta più integrato ed ubbidisce a criteri minimi uniformi.
La Rete Natura 2000 è uno strumento in evoluzione che mira a conservare la natura e a tutelare la biodiversità sull’intero continente europeo.
La base legale è costituita dalla Direttiva 92/43/CEE, Direttiva Habitat e dalla Direttiva 79/409/CE, Direttiva Uccelli.
Si costituiscono Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
In un ambito regionale più vasto (43 Paesi del Consiglio d’Europa) si muovono la Convenzione di Berna sulla tutela della vita selvatica in Europa e la Convenzione di Firenze sul paesaggio: in questa filosofia prevale la visione spaziale e l’integrazione del paesaggio con il territorio.
Lo spazio per ulteriori progressi esiste se si guarda in modo non “insulare” ma “globale” alla natura come tale.
3 Quadro Nazionale
La base legale in Italia è la legge 394/91,di cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la costituzionalità. I riferimenti costituzionali sono l’articolo 9 ed il nuovo articolo 117, come modificato dalla legge n.3/2001.
I valori di riferimento sono il “paesaggio”, ”l’ambiente”, ”l’ecosistema”, ”i beni culturali”.
Nella legge sulle aree protette si è affermato il principio della collaborazione Stato e Regioni ed Enti Locali, nel senso di una piena legittimazione di tutte le Istituzioni per la creazione di esse.
La classificazione delle aree protette (Delib. Min. Art.2 dicembre 1996)comprende:
a)Parchi nazionali
b)Riserve naturali statali
c)Parco naturale Interregionale
d)Parco naturale regionale
e)Riserva naturale regionale
f)Zone umide
g)ZPS, Zone di Protezione Speciali
h)ZSC, Zone Speciali di Conservazione
i)Altre aree naturali protette(anche di Enti minori).
Lo spazio per altri progressi in Italia esiste, se si guarda alla natura e al paesaggio in modo non “insulare” ma “globale”, con riferimento al territorio complessivo e non a singole componenti.
La natura deve entrare come “spazio di vita” in ogni realtà, nelle città, nei quartieri, nella campagne e perfino nelle aree destinate ad attività industriali e servizi.
La cultura dell’ambiente può progredire solo dal basso, dalle scuole e dalle università, capovolgendo l’attuale impostazione della cosi detta ”urbanistica” di tipo edificatorio.
Categorie
Natura e biodiversità
di Amedeo Postiglione, Stefano Maglia
1 Quadro Internazionale
L’interesse della Comunità internazionale per la protezione della natura si sviluppa a partire dalla metà del secolo scorso, con un’attenzione che si allarga dalle singole specie minacciate di estinzione ai loro Habitat, fino a ricomprendere l’intera biodiversità del Pianeta, con la Convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992.
Volendo seguire un criterio temporale, si ricorda:
Senza entrare nel merito di queste Convenzioni e dichiarazioni di principio (compresa la Carta Mondiale della Natura del 1982 approvata dall’Assemblea generale delle N.U.) si può osservare che la Comunità internazionale ha potuto svolgere un ruolo importante, ma limitato di contenimento della crisi della biodiversità , perché le norme prevedono un ruolo crescente di collaborazione degli Stati, che tuttavia “conservano” il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse secondo le rispettive politiche ambientali “ (art.3 Convenzione sulla biodiversità).
Questo “diritto sovrano”, che in via di principio è giustificato dal criterio della “sussidiarietà”, in punto di fatto non è stato compensato da un modello di governance globale dell’ambiente, cioè di Autorità Mondiali sovraordinate competenti sia a gestire alcuni problemi globali (come la perdita o riduzione della biodiversità),sia a regolare i possibili conflitti nell’utilizzo non equo delle risorse naturali.
Il modello delle Nazioni Unite si è dimostrato inadeguato alle nuove sfide ambientali e gli stessi Stati si rendono conto ora della necessità ed esigenza di una riforma .
La proposta di costituire “Riserve Naturali Mondiali”, su iniziativa della Comunità Internazionale, è apparsa politicamente impraticabile .
Qualche progresso si è realizzato solo per l’Antartide o con iniziative su base regionale degli Stati interessati.(es. per le Alpi).
I grandi polmoni di biodiversità del Pianeta rimangono esposti a gravi pericoli:
L’idea di invocare la categoria del “patrimonio comune dell’umanità”(cioè del patrimonio mondiale naturale)non si è tradotta in strumenti giuridici forti che potessero incidere sulla responsabilità degli Stati interessati.
Sono gli Stati “nella misura del possibile e nel modo adeguato” (vedi art.8 Convenzione di Rio sulla biodiversità)ad avere la responsabilità della conservazione in sito, attraverso le creazioni di aree protette;
Sono sempre gli Stati “nella misura del possibile e nel modo appropriato”a dover assicurare l’uso sostenibile delle componenti della diversità biologica;
Sempre gli Stati sono competenti in tema di incentivi; ricerca e formazione; educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica; valutazione di impatto ambientale; accesso alle risorse genetiche; accesso alla tecnologia; gestione delle biotecnologie e distribuzione dei suoi benefici.
Mentre per il clima, sia pure con difficoltà, la Comunità Internazionali ha elaborato obblighi specifici e con scadenze temporali (obbligazioni erga omnes), per uno dei pilastri della sostenibilità della vita sulla Terra (cioè la natura che influenza positivamente il sistema climatico) non è dato rinvenire nel sistema internazionale obblighi giuridici adeguati a carico degli Stati, ma solo poco più che suggerimenti (soft law).
Proprio per questo la Convenzione di Rio,nell’art.22, è costretta a richiamare(ed a fare “salve”) le Convenzioni internazionali esistenti che, comunque, riguardano aspetti della natura sulla terraferma e sul mare e prevedono alcuni obblighi più precisi.
Se si pensa alla biodiversità immensa marina (oltre gli spazi di sovranità nazionale),alle isole del Pacifico e dell’Oceano Indiano, alle grandi catene montuose delle (Montagne Rocciose, Ande, Caucaso, Himalaya), all’Africa(e non solo alle grandi foreste già richiamate),ai grandi fiumi e laghi il cammino di compiere –anche a livello culturale – è non facile, se si vuole arrestare l’impoverimento o la perdita dei grandi ecosistemi viventi sulla Terra.
2 Quadro comunitario
Per i 27 Paesi dell’Unione Europea il quadro di protezione della natura risulta più integrato ed ubbidisce a criteri minimi uniformi.
La Rete Natura 2000 è uno strumento in evoluzione che mira a conservare la natura e a tutelare la biodiversità sull’intero continente europeo.
La base legale è costituita dalla Direttiva 92/43/CEE, Direttiva Habitat e dalla Direttiva 79/409/CE, Direttiva Uccelli.
Si costituiscono Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
In un ambito regionale più vasto (43 Paesi del Consiglio d’Europa) si muovono la Convenzione di Berna sulla tutela della vita selvatica in Europa e la Convenzione di Firenze sul paesaggio: in questa filosofia prevale la visione spaziale e l’integrazione del paesaggio con il territorio.
Lo spazio per ulteriori progressi esiste se si guarda in modo non “insulare” ma “globale” alla natura come tale.
3 Quadro Nazionale
La base legale in Italia è la legge 394/91,di cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la costituzionalità. I riferimenti costituzionali sono l’articolo 9 ed il nuovo articolo 117, come modificato dalla legge n.3/2001.
I valori di riferimento sono il “paesaggio”, ”l’ambiente”, ”l’ecosistema”, ”i beni culturali”.
Nella legge sulle aree protette si è affermato il principio della collaborazione Stato e Regioni ed Enti Locali, nel senso di una piena legittimazione di tutte le Istituzioni per la creazione di esse.
La classificazione delle aree protette (Delib. Min. Art.2 dicembre 1996)comprende:
a) Parchi nazionali
b) Riserve naturali statali
c) Parco naturale Interregionale
d) Parco naturale regionale
e) Riserva naturale regionale
f) Zone umide
g) ZPS, Zone di Protezione Speciali
h) ZSC, Zone Speciali di Conservazione
i) Altre aree naturali protette(anche di Enti minori).
Lo spazio per altri progressi in Italia esiste, se si guarda alla natura e al paesaggio in modo non “insulare” ma “globale”, con riferimento al territorio complessivo e non a singole componenti.
La natura deve entrare come “spazio di vita” in ogni realtà, nelle città, nei quartieri, nella campagne e perfino nelle aree destinate ad attività industriali e servizi.
La cultura dell’ambiente può progredire solo dal basso, dalle scuole e dalle università, capovolgendo l’attuale impostazione della cosi detta ”urbanistica” di tipo edificatorio.
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