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Nel caso in cui un carico di rifiuti viene totalmente respinto in discarica, come bisogna comportarsi con il formulario?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
La struttura del FIR è molto rigida a motivo di corrispondere alla necessità di controllare i movimenti dei rifiuti fino al loro destino, esso deve essere redatto in quattro esemplari (del pari di quattro originali, seppur copie a ricalco) compilato, datato e firmato dal detentore (“il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene”), controfirmato dal trasportatore e sottoscritto dal gestore dell’impianto di recupero o smaltimento. La prima copia del formulario deve rimanere al produttore del rifiuto fin dal momento della partenza del carico, mentre al trasportatore dovranno essere consegnate le rimanenti 3 copie. Il trasportatore, dopo aver ottenuto la sottoscrizione del formulario da parte del gestore dell’impianto di destinazione allo scopo di dimostrare l’avvenuta accettazione del carico, trattiene la seconda copia, mentre la terza è di competenza del gestore dell’impianto e la quarta deve essere restituita, per il tramite del trasportatore, al produttore o detentore del rifiuto. La quarta sezione del FIR (punto 11, allegato A del D.M. 145/1998) è espressamente riservata al destinatario del carico, che deve preoccuparsi della corretta compilazione: è in questa parte che egli esprime, se del caso, la propria accettazione. Il destinatario può infatti formulare tre scelte:
– accettare il carico per intero: quindi tratterrà la terza copia del FIR e rimanderà la quarta al produttore (la seconda resta al trasportatore);
– accettare il carico parzialmente, indicando per iscritto nell’apposito spazio la motivazione di tale accettazione parziale (allegato C, punto VII, D.M. 145/1998). Anche in questa ipotesi l’impianto di destino trattiene la terza copia e restituisce le altre al trasportatore; quest’ultimo potrebbe dover andare in altro sito per lo scarico dei rifiuti non accettati e ciò è legittimo solo per mezzo delle “copie originali” del FIR;
– respingere il carico per intero.
In quest’ultimo caso non è nemmeno necessario trasmettere la IV copia del FIR al produttore (ma ciò non significa trattenerla) poiché il destinatario, di fatto, non è tale nella realtà, tanto che non procede ad alcuna annotazione sul registro di c/s. È però necessario che il nuovo percorso ed il nuovo destinatario siano riportati dal trasportatore nell’apposito spazio relativo alle annotazioni (si veda CIRC. GAB/DEC/812/98 n. 1 lett. m) inoltre sarà necessario avvisare le autorità di controllo del fatto che, a seguito di una mancata accettazione il trasporto sta cambiando destinatario e percorso. Il nuovo destinatario dovrà poi verificare che l’annotazione sia stata apposta nel FIR da parte del trasportatore.
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Nel caso in cui un carico di rifiuti viene totalmente respinto in discarica, come bisogna comportarsi con il formulario?
di Stefano Maglia
La struttura del FIR è molto rigida a motivo di corrispondere alla necessità di controllare i movimenti dei rifiuti fino al loro destino, esso deve essere redatto in quattro esemplari (del pari di quattro originali, seppur copie a ricalco) compilato, datato e firmato dal detentore (“il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene”), controfirmato dal trasportatore e sottoscritto dal gestore dell’impianto di recupero o smaltimento.
La prima copia del formulario deve rimanere al produttore del rifiuto fin dal momento della partenza del carico, mentre al trasportatore dovranno essere consegnate le rimanenti 3 copie.
Il trasportatore, dopo aver ottenuto la sottoscrizione del formulario da parte del gestore dell’impianto di destinazione allo scopo di dimostrare l’avvenuta accettazione del carico, trattiene la seconda copia, mentre la terza è di competenza del gestore dell’impianto e la quarta deve essere restituita, per il tramite del trasportatore, al produttore o detentore del rifiuto.
La quarta sezione del FIR (punto 11, allegato A del D.M. 145/1998) è espressamente riservata al destinatario del carico, che deve preoccuparsi della corretta compilazione: è in questa parte che egli esprime, se del caso, la propria accettazione.
Il destinatario può infatti formulare tre scelte:
– accettare il carico per intero: quindi tratterrà la terza copia del FIR e rimanderà la quarta al produttore (la seconda resta al trasportatore);
– accettare il carico parzialmente, indicando per iscritto nell’apposito spazio la motivazione di tale accettazione parziale (allegato C, punto VII, D.M. 145/1998). Anche in questa ipotesi l’impianto di destino trattiene la terza copia e restituisce le altre al trasportatore; quest’ultimo potrebbe dover andare in altro sito per lo scarico dei rifiuti non accettati e ciò è legittimo solo per mezzo delle “copie originali” del FIR;
– respingere il carico per intero.
In quest’ultimo caso non è nemmeno necessario trasmettere la IV copia del FIR al produttore (ma ciò non significa trattenerla) poiché il destinatario, di fatto, non è tale nella realtà, tanto che non procede ad alcuna annotazione sul registro di c/s.
È però necessario che il nuovo percorso ed il nuovo destinatario siano riportati dal trasportatore nell’apposito spazio relativo alle annotazioni (si veda CIRC. GAB/DEC/812/98 n. 1 lett. m) inoltre sarà necessario avvisare le autorità di controllo del fatto che, a seguito di una mancata accettazione il trasporto sta cambiando destinatario e percorso.
Il nuovo destinatario dovrà poi verificare che l’annotazione sia stata apposta nel FIR da parte del trasportatore.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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