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Stefano Maglia

Nell’ambito della gestione dei rifiuti, quali sono le attività soggette ad autorizzazione ordinaria?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

L’articolo 208 disciplina l’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero, incorporando sia l’approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti prevista dall’art. 27 del D.L.vo 22/97, sia l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero in precedenza definita dall’art. 28 del medesimo decreto.
Il procedimento di autorizzazione prevede che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti presentino domanda alla Regione o alla Provincia Autonoma competente per territorio (o alla Provincia o al Comune ai quali la Regione abbia delegato questa funzione) allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica.
Nel caso in cui l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, alla domanda deve essere allegata la comunicazione del progetto all’autorità competente ed il termine entro il quale deve essere conclusa l’istruttoria (centocinquanta giorni dalla convocazione della conferenza dei servizi) resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.
La conferenza dei servizi – alla quale partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, i rappresentanti delle Autorità d’ambito e degli Enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto – deve essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Alla conferenza è invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.
Ai sensi dell’art. 208, comma 4, del D.L.vo 152/06: “Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall’articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione”.
Per l’istruttoria tecnica della domanda la Regione può avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell’Ambiente.
La regione, entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza e sulla base delle risultanze della stessa, in caso di valutazione positiva approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione:
– sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali,
– costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale,
– e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Il termine complessivo per la conclusione del procedimento è quindi di 150 giorni (30 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione per nominare il responsabile del procedimento e convocare la conferenza dei servizi, 90 giorni per l’istruttoria da parte della conferenza e 30 giorni per la deliberazione da parte della regione) e può essere interrotto, una sola volta, da eventuali richieste istruttorie rivolte al soggetto interessato al rilascio dell’autorizzazione.
La realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio dell’impianto deve essere preventivamente autorizzata secondo la procedura in precedenza descritta.
L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi secondo i quali i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ed in particolare individua:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell’impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell’impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie;
h) la data di scadenza dell’autorizzazione;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.
L’autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni, in luogo dei cinque in precedenza previsti dal D.L.vo 22/97, ed entro centottanta giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo all’autorità competente che è tenuta a decidere in proposito prima della scadenza dell’autorizzazione. A norma del comma 12 dell’art. 208 le prescrizioni dell’autorizzazione: «possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili».
Nel caso in cui controlli successivi all’avviamento dell’impianto rilevino l’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione:
“a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente”.

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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