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Novità in materia di VIA tra D.L. Semplificazioni-bis, Decreto Bollette e Decreto Aiuti
di Giannicola Galotto
Categoria: Vas e Via
La valutazione di impatto ambientale (VIA) di progetti ed opere nasce e si sviluppa a partire dal 1986 per assicurare che le attività antropiche rispettino il paradigma dello sviluppo sostenibile. A lato pratico, si tratta di un articolato processo che, attraverso l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, serve a stimare le ricadute sull’ambiente del progetto.
Ciò posto, occorre premettere che la disciplina normativa di settore negli ultimi anni ha subito un’importante rivisitazione normativa nazionale.
Rammentando che la valutazione di impatto ambientale, così come prevista dall’art. 19 del D.L.vo 152/2006 riguarda i progetti definiti dall’art. 5 come “realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo”, si segnalano innanzitutto le modifiche introdotte dal D.L. Semplificazioni n. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
Il provvedimento d’urgenza adottato nell’anno 2020 per risollevare le sorti dell’Italia investita dalla pandemia Covid-19 ha inciso in maniera significativa anche sull’istituto della VIA.
In particolare, l’art. 50, intitolato “Via – Semplificazione del procedimento di valutazione”, con il dichiarato intento di snellire e semplificare l’indagine ambientale in parola, ha introdotto importanti rettifiche sia in relazione alla fase endoprocedimentale di verifica di assoggettabilità, che in ordine alla procedura amministrativa di VIA piena.
Per quel che concerne le modifiche apportate al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), vanno segnalate: la riduzione delle tempistiche procedimentali (art. 19); la valorizzazione dell’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del titolare di tale potere (art. 19); il restyling della fase di consultazione preventiva tra proponente e autorità competente per la corretta redazione dello Studio di impatto ambientale (art. 20) nonché lo scoping per la redazione del progetto (art. 21).
Circa le novità introdotte al procedimento di VIA, vale ricordare l’obbligo per il proponente di presentazione, sin dall’avvio del procedimento, del progetto di fattibilità o del progetto definitivo in luogo degli elaborati progettuali; l’applicazione del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle regioni nella conclusione del procedimento o in ipotesi di mancata ottemperanza alle sentenze di condanna della Corte Ue; la generalizzata riduzione delle tempistiche procedimentali sia per la VIA statale che per la VIA regionale; l’obbligo per il proponente di trasmettere all’Autorità competente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA piena, i risultati del monitoraggio, ossia la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse.
Per quanto concerne le ulteriori correzioni introdotte dal D.L. Semplificazioni-bis n. 77/2021 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il cd. D.L. Semplificazioni-bis ha messo in campo molteplici interventi volti ad accelerare ulteriormente le procedure autorizzative in materia ambientale, andando nuovamente a ritoccare l’istituto della valutazione di impatto ambientale.
In quest’ottica la novella ha, per un verso, istituito una Commissione tecnica di VIA speciale per i progetti di competenza statale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché per quelli del Piano nazionale energia e clima (PNIEC) (Allegato I-bis del D. Lgs. 152/06 – Parte II), per altro verso, semplificato e snellito le relative procedure autorizzative.
In buona sostanza il DL Semplificazioni-bis istituisce un iter procedimentale-autorizzativo a due velocità che di fatto dà priorità alla disamina e approvazione di progetti da realizzarsi con fondi unionali che costituiscono, per legge, interventi di pubblica utilità urgenti e indifferibili.
Tuttavia, la semplificazione ha investito anche le procedure di valutazione d’impatto ambientale relative ad opere e/o progetti avulsi dal Recovery Plan.
Infine, un cenno circa la semplificazione degli iter autorizzativi relativi alla realizzazione e messa in esercizio di impianti che producono energia da fonti non fossili.
Per il solare fotovoltaico, l’art. 31 del D.L. 77/2021, nel modificare l’articolo 6 del D. Lgs. 28/2011, ha stabilito che per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti di potenza sino a 20 MW (soglia raddoppiata in sede di conversione del suddetto decreto) connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni in materia di PAS (Procedura Abilitativa Semplificata).
In tale contesto il cd. Decreto Semplificazioni-bis ha altresì disposto che le soglie di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente alleghi alla dichiarazione una autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree inidonee (D.M. 10 settembre 2010).Con l’inizio del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, il legislatore italiano si è visto costretto ad adottare ulteriori misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.Sempre in relazione al solare fotovoltaico il D.L. 1° marzo 2022 n. 17 (cd. Decreto Bollette), convertito con modificazioni nella L. 34/2022, è intervenuto nuovamente sull’articolo 6 del D. Lgs. 28/2011, il quale ha elevato da 10 MW a 20 MW la soglia prevista dall’Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.
Infine, nel D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (cd. Decreto Aiuti), recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2022, n. 91, si registrano altre due importati novità in tema di VIA:
– per quel che concerne l’approvvigionamento di gas l’art. 5 ha previsto l’esenzione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete;
– in relazione all’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ex D. Lgs. 387/2003 l’art. 7, per i progetti da sottoporre a VIA nazionale sui quali si esprime il Consiglio dei Ministri, le deliberazioni ivi assunte sostituiscono anche il provvedimento di VIA che confluisce nel procedimento autorizzatorio unico.
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Novità in materia di VIA tra D.L. Semplificazioni-bis, Decreto Bollette e Decreto Aiuti
di Giannicola Galotto
La valutazione di impatto ambientale (VIA) di progetti ed opere nasce e si sviluppa a partire dal 1986 per assicurare che le attività antropiche rispettino il paradigma dello sviluppo sostenibile. A lato pratico, si tratta di un articolato processo che, attraverso l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, serve a stimare le ricadute sull’ambiente del progetto.
Ciò posto, occorre premettere che la disciplina normativa di settore negli ultimi anni ha subito un’importante rivisitazione normativa nazionale.
Rammentando che la valutazione di impatto ambientale, così come prevista dall’art. 19 del D.L.vo 152/2006 riguarda i progetti definiti dall’art. 5 come “realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo”, si segnalano innanzitutto le modifiche introdotte dal D.L. Semplificazioni n. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
Il provvedimento d’urgenza adottato nell’anno 2020 per risollevare le sorti dell’Italia investita dalla pandemia Covid-19 ha inciso in maniera significativa anche sull’istituto della VIA.
In particolare, l’art. 50, intitolato “Via – Semplificazione del procedimento di valutazione”, con il dichiarato intento di snellire e semplificare l’indagine ambientale in parola, ha introdotto importanti rettifiche sia in relazione alla fase endoprocedimentale di verifica di assoggettabilità, che in ordine alla procedura amministrativa di VIA piena.
Per quel che concerne le modifiche apportate al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), vanno segnalate: la riduzione delle tempistiche procedimentali (art. 19); la valorizzazione dell’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del titolare di tale potere (art. 19); il restyling della fase di consultazione preventiva tra proponente e autorità competente per la corretta redazione dello Studio di impatto ambientale (art. 20) nonché lo scoping per la redazione del progetto (art. 21).
Circa le novità introdotte al procedimento di VIA, vale ricordare l’obbligo per il proponente di presentazione, sin dall’avvio del procedimento, del progetto di fattibilità o del progetto definitivo in luogo degli elaborati progettuali; l’applicazione del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle regioni nella conclusione del procedimento o in ipotesi di mancata ottemperanza alle sentenze di condanna della Corte Ue; la generalizzata riduzione delle tempistiche procedimentali sia per la VIA statale che per la VIA regionale; l’obbligo per il proponente di trasmettere all’Autorità competente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA piena, i risultati del monitoraggio, ossia la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse.
Per quanto concerne le ulteriori correzioni introdotte dal D.L. Semplificazioni-bis n. 77/2021 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il cd. D.L. Semplificazioni-bis ha messo in campo molteplici interventi volti ad accelerare ulteriormente le procedure autorizzative in materia ambientale, andando nuovamente a ritoccare l’istituto della valutazione di impatto ambientale.
In quest’ottica la novella ha, per un verso, istituito una Commissione tecnica di VIA speciale per i progetti di competenza statale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché per quelli del Piano nazionale energia e clima (PNIEC) (Allegato I-bis del D. Lgs. 152/06 – Parte II), per altro verso, semplificato e snellito le relative procedure autorizzative.
In buona sostanza il DL Semplificazioni-bis istituisce un iter procedimentale-autorizzativo a due velocità che di fatto dà priorità alla disamina e approvazione di progetti da realizzarsi con fondi unionali che costituiscono, per legge, interventi di pubblica utilità urgenti e indifferibili.
Tuttavia, la semplificazione ha investito anche le procedure di valutazione d’impatto ambientale relative ad opere e/o progetti avulsi dal Recovery Plan.
Infine, un cenno circa la semplificazione degli iter autorizzativi relativi alla realizzazione e messa in esercizio di impianti che producono energia da fonti non fossili.
Per il solare fotovoltaico, l’art. 31 del D.L. 77/2021, nel modificare l’articolo 6 del D. Lgs. 28/2011, ha stabilito che per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti di potenza sino a 20 MW (soglia raddoppiata in sede di conversione del suddetto decreto) connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni in materia di PAS (Procedura Abilitativa Semplificata).
In tale contesto il cd. Decreto Semplificazioni-bis ha altresì disposto che le soglie di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente alleghi alla dichiarazione una autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree inidonee (D.M. 10 settembre 2010).Con l’inizio del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, il legislatore italiano si è visto costretto ad adottare ulteriori misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.Sempre in relazione al solare fotovoltaico il D.L. 1° marzo 2022 n. 17 (cd. Decreto Bollette), convertito con modificazioni nella L. 34/2022, è intervenuto nuovamente sull’articolo 6 del D. Lgs. 28/2011, il quale ha elevato da 10 MW a 20 MW la soglia prevista dall’Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.
Infine, nel D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (cd. Decreto Aiuti), recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2022, n. 91, si registrano altre due importati novità in tema di VIA:
– per quel che concerne l’approvvigionamento di gas l’art. 5 ha previsto l’esenzione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete;
– in relazione all’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ex D. Lgs. 387/2003 l’art. 7, per i progetti da sottoporre a VIA nazionale sui quali si esprime il Consiglio dei Ministri, le deliberazioni ivi assunte sostituiscono anche il provvedimento di VIA che confluisce nel procedimento autorizzatorio unico.
Piacenza, 23 agosto 2022
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