"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
di Massimo Medugno
Lo scorso 4 maggio il Ministero dell’Ambiente ha diramato un comunicato per dare informazioni
ai produttori che intendano avviare sistemi di gestione alternativi al Conai in attuazione dell’art.
221 del TUA.
“I produttori di imballaggi che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un
Consorzio di cui all’articolo 223 del d. lgs. 152/06 e che pertanto devono presentare
all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c)
dell’articolo 221 dello stesso decreto, devono indirizzare la domanda di cui all’articolo 221,
comma 5 del medesimo decreto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Divisione VI
“Gestione integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli organismi di supporto”- via C.
Colombo 44 – 00147 Roma.
Il termine di “90 giorni“ indicato dal suddetto art. 221, comma 5 decorre dalla data di
ricevimento della domanda.”
Il Ministero dà, quindi, indicazione su come i produttori debbono comportarsi in caso di
riconoscimento di sistemi alternativi al Conai.
Tra le norme “dimenticate”, ma da considerare ancora attuali, va considerato anche l’art. 220,
comma 2 dello stesso Dlgs n. 152/2006 che prevede: “I rifiuti di imballaggio esportati dalla
Comunita’ sono presi in considerazione, ai fini dell’adempimento degli obblighi e del
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione
comprovante che l’operazione di recupero e/o di riciclaggio e’ stata effettuata con modalita’
equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L’ Autorita’ di cui all’art.
207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in
cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al
riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti
dell’Unione europea in materia.”
L’Autorità certo non c’è più ma non sono venute meno le ragioni comunitarie che hanno ispirato la
norma.
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© Riproduzione riservata
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Imballaggi: norme nel cassetto
di Massimo Medugno
Lo scorso 4 maggio il Ministero dell’Ambiente ha diramato un comunicato per dare informazioni
ai produttori che intendano avviare sistemi di gestione alternativi al Conai in attuazione dell’art.
221 del TUA.
“I produttori di imballaggi che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un
Consorzio di cui all’articolo 223 del d. lgs. 152/06 e che pertanto devono presentare
all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c)
dell’articolo 221 dello stesso decreto, devono indirizzare la domanda di cui all’articolo 221,
comma 5 del medesimo decreto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Divisione VI
“Gestione integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli organismi di supporto”- via C.
Colombo 44 – 00147 Roma.
Il termine di “90 giorni“ indicato dal suddetto art. 221, comma 5 decorre dalla data di
ricevimento della domanda.”
Il Ministero dà, quindi, indicazione su come i produttori debbono comportarsi in caso di
riconoscimento di sistemi alternativi al Conai.
Tra le norme “dimenticate”, ma da considerare ancora attuali, va considerato anche l’art. 220,
comma 2 dello stesso Dlgs n. 152/2006 che prevede: “I rifiuti di imballaggio esportati dalla
Comunita’ sono presi in considerazione, ai fini dell’adempimento degli obblighi e del
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione
comprovante che l’operazione di recupero e/o di riciclaggio e’ stata effettuata con modalita’
equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L’ Autorita’ di cui all’art.
207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in
cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al
riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti
dell’Unione europea in materia.”
L’Autorità certo non c’è più ma non sono venute meno le ragioni comunitarie che hanno ispirato la
norma.
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