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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
A seguito di un convegno tenutosi in data 10 maggio 2016 presso la Camera di Commercio di Milano, l’Albo Gestori Ambientali ha inteso aggiornare tutti i soggetti interessati (imprese, professionisti, associazioni di categoria) sulle ultime delibere emanate, sulla nuova piattaforma informatica e sui risparmi per le imprese. Il convegno dal titolo “L’Albo gestori ambientali e le novità in materia di gestione di rifiuti” ha visto la partecipazione di Marco Accornero (Presidente Albo Lombardia) che, dopo aver posto i saluti di benvenuto, ha introdotto Marco Conte (Vice Segretario Generale Unioncamere) il quale ha moderato gli interventi di Eugenio Onori (Presidente Comitato Nazionale dell’Albo), Enrico Morigi, Marco Casadei (membri del Comitato Nazionale) e Lorenzo Scannavini (Ecocerved)[1]. Ciò premesso, il convegno – che ha visto un’ampia partecipazione di pubblico – si è aperto subito con il tema dell’informatizzazione dell’Albo: l’art. 14 del D.M. 120/14 (Trasmissione e protocollazione delle domande e delle comunicazioni) dispone che “Le domande e le comunicazioni relative all’iscrizione sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità telematica”. Con largo anticipo sui tempi previsti, ad oggi tutte le 21 sezioni regionali e provinciali lavorano in modalità telematica e, di queste, 19 sezioni regionali lavorano esclusivamente in modalità telematica; poi entro il 7 settembre 2017 è prevista per imprese e sezioni dell’Albo la trasmissione telematica obbligatoria delle istanze di iscrizioni e variazioni dell’iscrizione, salvo motivata proroga del Comitato nazionale per specifiche situazioni. Per effetto del download del provvedimento, si attendono importanti vantaggi per le imprese, quali la consegna in tempo reale del provvedimento; operatività dell’impresa immediata; diminuzione dei costi dell’intermediario; costo unico dell’imposta di bollo; disponibilità online dei titoli autorizzativi. La suddetta evoluzione informatica dell’Albo ha portato ad una serie di consistenti risparmieconomici per le imprese, basti pensare che il D.M. 17 luglio 2012, che disciplina i diritti di segreteria del Registro delle Imprese, prevede diritti di segreteria aventi importi inferiori per le istanze inviate telematicamente all’Albo. Inoltre la L. 147/13 (Legge di stabilità 2014) prevede che per le istanze trasmesse per via telematica alle P.A. (a vario titolo: per ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili) è dovuta l’imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 € a prescindere dalla dimensione del documento. Inoltre, si rammenta che con la Delib. n. 5 del 16 ottobre 2012 l’Albo ha stabilito che le variazioni effettuate al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo relative alle variazioni anagrafiche si intendono effettuate anche alla Sezione competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal Registro delle Imprese o dal Repertorio Economico Amministrativo alla Sezione stessa che provvede a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati: ciò ha consentito di eliminare, per le imprese iscritte all’Albo, la “doppia comunicazione” delle variazioni anagrafiche (al Registro Imprese e all’Albo stesso), comportante anche la duplicazione del pagamento del relativo diritto di segreteria. Ancora, si fa notare come l’art. 24, c. 3, del D.M. 120/14 che ridefinisce gli importi dei diritti annuali di iscrizione, arrotondandoli a numeri interi, abbia proceduto al ribasso. Peraltro, sempre l’art. 24, c. 3 prevede che in sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe. Da ultimo non si deve dimenticare il risparmio sul diritto annuale di iscrizione all’Albo Gestori derivante dalle disposizioni dell’art. 8, c. 3 del D.M. 120/2014 relativamente all’esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis in caso di iscrizione alle categorie 4 o 5 (infatti, si rammenta che le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta). Considerando tutti i sopraccitati risparmi indotti dall’evoluzione informatica dell’Albo e dal D.M. 120/14, Ecocerved ha stimato più di 2 milioni di euro di risparmi annui totali per le imprese iscritte all’Albo. Per quanto concerne, poi, le prospettive future dell’Albo, è stato ufficialmente annunciato che a breve sarà emanata la delibera per l’iscrizione in via definitiva delle 2.600 (circa) imprese iscritte provvisoriamente in categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, c. 3, D.L.vo 152/06), in quanto ad oggi – ammesso che si possa parlare di “iscrizione” – queste si ritengono iscritte in via provvisoria sulla base della mera domanda presentata all’Albo. Inoltre, il Comitato Nazionale sta lavorando su che cosa debba intendersi con l’espressione “prima iscrizione”, in quanto ai sensi dell’art. 10, c. 2, lett. g) del D.M. 120/14 è previsto che “per l’iscrizione all’Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1 … non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera”. Mentre con il previgente D.M. 406/98 non c’era questo vincolo temporale, ora il nuovo regolamento dell’Albo ha introdotto l’inciso “in sede di prima iscrizione”, e non si tratta di una situazione irrilevante per l’impresa: infatti, ai sensi del successivo art. 20, è previsto che “le imprese e gli enti sono cancellati dall’Albo con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora … b) vengano a mancare uno o più requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma”. Infine, relativamente al Responsabile Tecnico, si rammenta che l’Albo, con il D.M. 120/14, ha meglio disciplinato questa figura tipica la cui qualifica professionale rientra tra i requisiti di idoneità tecnica richiesti alle imprese per l’iscrizione all’Albo (artt. 12 e 13). Poiché tra i requisiti del Responsabile Tecnico figurano gli idonei titoli di studio[2], l’esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione e l’idoneità (formazione) tramite verifiche iniziali e periodiche, il Comitato nazionale è chiamato a definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche iniziali e quinquennali (volte a garantire il necessario aggiornamento), nonché i test da somministrare e le sedi ed i calendari delle verifiche. Rammentando che fino all’emanazione delle nuove disposizioni attuative degli artt. 12 e 13 del D.M. 120/14 continuano – ai sensi dell’art. 26 – ad applicarsi le previgenti previsioni del D.M. 406/98 relative ai titoli professionali ed alla formazione del Responsabile Tecnico[3], si precisa che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale. Esonerati, invece, dalla sola verifica iniziale sono i soggetti che già svolgono il ruolo di Responsabile Tecnico alla data di entrata in vigore della futura disciplina dell’Albo e non, come è stato doverosamente precisato nel corso del convegno, coloro che, alla stessa data, risultano essere meri titolari di attestati di partecipazione a corsi seguiti in base alla precedente normativa (cioè, privi di incarico). Per concludere sul punto, si segnala che ad oggi il Comitato Nazionale ha già predisposto i test da somministrare, mentre è in corso una discussione relativa alle sedi delle verifiche, e sembra che la restante disciplina verrà definita per i primi mesi del 2017.
[1] Ecocerved è la società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente. [2] Da ultimo si veda la Delib. 20 aprile 2016, n. 2 recante “Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti”, in relazione al requisito del responsabile tecnico relativo ai titoli di studio. [3] Sul punto si veda altresì la Circolare n. 227 del 14 marzo 2016 contenente chiarimenti in ordine alla formazione sul responsabile tecnico, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 120/2014.
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Novità dall'Albo Gestori Ambientali
di Miriam Viviana Balossi
A seguito di un convegno tenutosi in data 10 maggio 2016 presso la Camera di Commercio di Milano, l’Albo Gestori Ambientali ha inteso aggiornare tutti i soggetti interessati (imprese, professionisti, associazioni di categoria) sulle ultime delibere emanate, sulla nuova piattaforma informatica e sui risparmi per le imprese.
Il convegno dal titolo “L’Albo gestori ambientali e le novità in materia di gestione di rifiuti” ha visto la partecipazione di Marco Accornero (Presidente Albo Lombardia) che, dopo aver posto i saluti di benvenuto, ha introdotto Marco Conte (Vice Segretario Generale Unioncamere) il quale ha moderato gli interventi di Eugenio Onori (Presidente Comitato Nazionale dell’Albo), Enrico Morigi, Marco Casadei (membri del Comitato Nazionale) e Lorenzo Scannavini (Ecocerved)[1].
Ciò premesso, il convegno – che ha visto un’ampia partecipazione di pubblico – si è aperto subito con il tema dell’informatizzazione dell’Albo: l’art. 14 del D.M. 120/14 (Trasmissione e protocollazione delle domande e delle comunicazioni) dispone che “Le domande e le comunicazioni relative all’iscrizione sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità telematica”. Con largo anticipo sui tempi previsti, ad oggi tutte le 21 sezioni regionali e provinciali lavorano in modalità telematica e, di queste, 19 sezioni regionali lavorano esclusivamente in modalità telematica; poi entro il 7 settembre 2017 è prevista per imprese e sezioni dell’Albo la trasmissione telematica obbligatoria delle istanze di iscrizioni e variazioni dell’iscrizione, salvo motivata proroga del Comitato nazionale per specifiche situazioni. Per effetto del download del provvedimento, si attendono importanti vantaggi per le imprese, quali la consegna in tempo reale del provvedimento; operatività dell’impresa immediata; diminuzione dei costi dell’intermediario; costo unico dell’imposta di bollo; disponibilità online dei titoli autorizzativi.
La suddetta evoluzione informatica dell’Albo ha portato ad una serie di consistenti risparmi economici per le imprese, basti pensare che il D.M. 17 luglio 2012, che disciplina i diritti di segreteria del Registro delle Imprese, prevede diritti di segreteria aventi importi inferiori per le istanze inviate telematicamente all’Albo. Inoltre la L. 147/13 (Legge di stabilità 2014) prevede che per le istanze trasmesse per via telematica alle P.A. (a vario titolo: per ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili) è dovuta l’imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 € a prescindere dalla dimensione del documento.
Inoltre, si rammenta che con la Delib. n. 5 del 16 ottobre 2012 l’Albo ha stabilito che le variazioni effettuate al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo relative alle variazioni anagrafiche si intendono effettuate anche alla Sezione competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal Registro delle Imprese o dal Repertorio Economico Amministrativo alla Sezione stessa che provvede a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati: ciò ha consentito di eliminare, per le imprese iscritte all’Albo, la “doppia comunicazione” delle variazioni anagrafiche (al Registro Imprese e all’Albo stesso), comportante anche la duplicazione del pagamento del relativo diritto di segreteria.
Ancora, si fa notare come l’art. 24, c. 3, del D.M. 120/14 che ridefinisce gli importi dei diritti annuali di iscrizione, arrotondandoli a numeri interi, abbia proceduto al ribasso. Peraltro, sempre l’art. 24, c. 3 prevede che in sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.
Da ultimo non si deve dimenticare il risparmio sul diritto annuale di iscrizione all’Albo Gestori derivante dalle disposizioni dell’art. 8, c. 3 del D.M. 120/2014 relativamente all’esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis in caso di iscrizione alle categorie 4 o 5 (infatti, si rammenta che le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta).
Considerando tutti i sopraccitati risparmi indotti dall’evoluzione informatica dell’Albo e dal D.M. 120/14, Ecocerved ha stimato più di 2 milioni di euro di risparmi annui totali per le imprese iscritte all’Albo.
Per quanto concerne, poi, le prospettive future dell’Albo, è stato ufficialmente annunciato che a breve sarà emanata la delibera per l’iscrizione in via definitiva delle 2.600 (circa) imprese iscritte provvisoriamente in categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, c. 3, D.L.vo 152/06), in quanto ad oggi – ammesso che si possa parlare di “iscrizione” – queste si ritengono iscritte in via provvisoria sulla base della mera domanda presentata all’Albo.
Inoltre, il Comitato Nazionale sta lavorando su che cosa debba intendersi con l’espressione “prima iscrizione”, in quanto ai sensi dell’art. 10, c. 2, lett. g) del D.M. 120/14 è previsto che “per l’iscrizione all’Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1 … non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera”. Mentre con il previgente D.M. 406/98 non c’era questo vincolo temporale, ora il nuovo regolamento dell’Albo ha introdotto l’inciso “in sede di prima iscrizione”, e non si tratta di una situazione irrilevante per l’impresa: infatti, ai sensi del successivo art. 20, è previsto che “le imprese e gli enti sono cancellati dall’Albo con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora … b) vengano a mancare uno o più requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma”.
Infine, relativamente al Responsabile Tecnico, si rammenta che l’Albo, con il D.M. 120/14, ha meglio disciplinato questa figura tipica la cui qualifica professionale rientra tra i requisiti di idoneità tecnica richiesti alle imprese per l’iscrizione all’Albo (artt. 12 e 13). Poiché tra i requisiti del Responsabile Tecnico figurano gli idonei titoli di studio[2], l’esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione e l’idoneità (formazione) tramite verifiche iniziali e periodiche, il Comitato nazionale è chiamato a definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche iniziali e quinquennali (volte a garantire il necessario aggiornamento), nonché i test da somministrare e le sedi ed i calendari delle verifiche. Rammentando che fino all’emanazione delle nuove disposizioni attuative degli artt. 12 e 13 del D.M. 120/14 continuano – ai sensi dell’art. 26 – ad applicarsi le previgenti previsioni del D.M. 406/98 relative ai titoli professionali ed alla formazione del Responsabile Tecnico[3], si precisa che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale. Esonerati, invece, dalla sola verifica iniziale sono i soggetti che già svolgono il ruolo di Responsabile Tecnico alla data di entrata in vigore della futura disciplina dell’Albo e non, come è stato doverosamente precisato nel corso del convegno, coloro che, alla stessa data, risultano essere meri titolari di attestati di partecipazione a corsi seguiti in base alla precedente normativa (cioè, privi di incarico). Per concludere sul punto, si segnala che ad oggi il Comitato Nazionale ha già predisposto i test da somministrare, mentre è in corso una discussione relativa alle sedi delle verifiche, e sembra che la restante disciplina verrà definita per i primi mesi del 2017.
[1] Ecocerved è la società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente.
[2] Da ultimo si veda la Delib. 20 aprile 2016, n. 2 recante “Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti”, in relazione al requisito del responsabile tecnico relativo ai titoli di studio.
[3] Sul punto si veda altresì la Circolare n. 227 del 14 marzo 2016 contenente chiarimenti in ordine alla formazione sul responsabile tecnico, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 120/2014.
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