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Novità in materia di rifiuti nel “Collegato Ambientale”

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

A seguire gli articoli contenuti nel Collegato Ambientale che ineriscono la disciplina dei rifiuti:

art. 13: i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari ed i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono, da oggi, inseriti nell’elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas. A tal fine, entro 90 gg dalla data di comunicazione dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche di questi sottoprodotti la regione competente adegua l’AUA ed il GSE adegua la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili.
art. 23: per effetto dell’introduzione nel D.L.vo 152/06 dell’art. 206-ter, il MISE, di concerto con il Min. Amb., potrà stipulare accordi di programma con enti pubblici, soggetti pubblici e provati, associazioni di categoria, associazioni senza fini di lucro e soprattutto con le imprese che producono beni derivanti da materiali riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti. Lo scopo di questi accordi è l’erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione, di preparazione e di commercializzazione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi; di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13422:2013 e UNI EN 12620:2013, nonché di prodotti derivanti da RAEE e da pneumatici fuori uso o realizzati con materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione, nonché di soggetti economici e pubblici che acquistano i suddetti prodotti. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Collegato Ambientale, il MISE fissa le modalità di stipulazione degli accordi e contratti secondo criteri che privilegiano prioritariamente le attività per il riutilizzo, l produzione o l’acquisto di beni riciclati utilizzati per la stessa finalità originaria e sistemi produttivi con il minor impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali.
Per effetto dell’art. 206-quater, il MISE, di concerto con il Min. Amb., stabilirà con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei materiali per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui sopra. Le percentuali possono essere dimostrate tramite certificazioni di enti riconosciuti. L’incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto.
Per effetto dell’art. 206-quinquies, il MISE, di concerto con il Min. Amb., adotterà un regolamento che stabilisce i criteri ed il livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l’acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico.
Per effetto dell’art. 206-sexies, le P.A., nelle more dell’adozione da parte delle regioni di specifiche norme, prevedono nelle gare d’appalto per la progettazione esecutiva degli interventi nelle scuole criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti per i prodotti contenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. Stessa previsione vale anche per le P.A. ed i gestori delle infrastrutture quando predispongono le gare l’appalto per la realizzazione di pavimentazione stradali e barriere acustiche.
art. 24: nell’elenco dei sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas di cui al D.M. 6 luglio 2012 (All. 1, Tab. 1.A), l’inclusione dei sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti è limitata al legno non trattato. Inoltre, nell’All. 2, tra gli ulteriori rifiuti speciali ammessi a forfetizzazione (p.to 6.2) è previsto che i rifiuti provenienti da raccolta differenziata aventi CER 20.01.38 ed i rifiuti pericolosi (tranne i codici 18.01.03* e 18.02.02*) sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Infine, tra i rifiuti a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell’energia imputabile alla biomassa (51%), se usati entro certi limiti di quantità (Tab. 6.A), vengono eliminati i codice CER 17.02.01 legno e 19.12.07 legno diverso da quello di cui alla voce 19.012.06.
art. 25: nell’elenco degli ammendanti contemplati dal D.L.vo 75/10 (All. 2, p.to 2), alla voce “ammendante compostato misto” è previsto che tra i rifiuti organici di provenienza (oltre ad essere costituiti dalla frazione organica RSU proveniente da raccolta differenziata) sono inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, se necessario.
art. 26: per quanto concerne l’utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al D.L.vo 75/10, segnatamente i gessi di defecazione e i carbonati di calcio di defecazione, se questi sono ottenuti da processi che prevedono l’utilizzo di rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al codice di buona pratica agricola e i correttivi devono riportare in etichetta il titolo di azoto.
art. 27: entro tre mesi dall’entrata in vigore del Collegato, il Min. Amb. “può” individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca o altra attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati con le sopraccitate associazioni, con gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche, con la capitaneria di porto, con l’autorità portuale e con il Comune.
art. 28: dalla definizione di “materiali di scavo” di cui al D.M. 161/12 sono espunti i “residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)”.
art. 29: mediante una serie di modifiche all’art. 206-bis del D.L.vo 152/06, l’Osservatorio nazionale sui rifiuti viene investito di nuove funzioni, tra cui l’elaborazione di parametri per l’individuazione dei costi standard e la definizione di un sistema tariffario equo trasparente, l’elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio (ex art. 203); la verifica del rispetto dei termini relativi alle gestioni esistenti (ex art. 204); la verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’UE in materia di rifiuti e l’accertamento del rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni.
Sempre l’art. 29 modifica l’art. 199 del D.L.vo 152/06 in materia di pini regionali e prevede che le regioni e le province autonome assicurino la pubblicazione annuale, sul proprio sito web, di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi. L’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità di informazioni quali la produzione totale e pro capite degli RSU suddivisa per ATO o per Comune; la percentuale di raccolta differenziata totale e la percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; ecc …
L’art. 29 modifica l’art. 193, c. 2 del D.L.vo 152/06 introducendo la previsione che gli imprenditori agricoli possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo loro disposizione un sito per il deposito temporaneo. Peraltro, con apposito e futuro D.M. il Ministero dell’Ambiente potrà prevedere ulteriori modalità semplificate per la tenuta e la compilazione del formulario nel caso in cui l’imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio.
art. 30: all’art. 188 del D.L.vo 152/06 viene premesso che il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi, che non provvede direttamente al loro trattamento, deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alla gestione di rifiuti ai sensi della Parte IV del D.L.vo 152/06 (trasporto e raccolta, bonifica di siti, commercio / intermediazione senza detenzione, trattamento, recupero o smaltimento). Peraltro, alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di rame di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica quanto previsto dall’art. 266, c. 5: ciò significa che, a contrariis, le norme sul mud, registri, fir e iscrizione all’Albo si applicano alle attività di raccolta e trasporto dei suddetti rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle medesime attività in forma ambulante.
art. 32: mediante una modifica all’art. 205 del D.L.vo 152/06, viene ora stabilito che se a livello di ATO (se costituito, oppure in ogni Comune) non vengono conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata di rifiuti, è applicata un’addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni. Per favorire la raccolta differenziata di urbani e assimilati, la misura del tributo è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata secondo una nuova tabella. Naturalmente, per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell’anno precedente. La Regione, poi, definisce il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata degli urbani ed assimilati raggiunte in ogni comune.
art. 33: introduce delle modifiche al D.L.vo 23/2011 al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, nonché di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori. I comuni che hanno sede nelle isole minori e quelli nel cui territorio insistono isole minori, infatti, possono istituite un contributo di sbarco da applicare ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell’isola minore fino ad un massimo di 2,50 €. Questi comuni destinano il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell’arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime, nonché al finanziamento di interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, di recupero e salvaguardia ambientale, di turismo, cultura, polizia locale e mobilità.
art. 34: per effetto di alcune modifiche apportate alla L. 549/95, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi viene esteso anche al deposito in impianti di incenerimento senza recupero energetico. Inoltre, da questo momento il tributo affluisce esclusivamente alle Regioni (e non più in quota parte alle Province).
art. 35: sempre per effetto di alcune modifiche apportate alla L. 549/95, per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati come impianti di smaltimento con l’operazione D10 (incenerimento a terra), per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni di cui alla L. 549/95, art. 3, cc. 24 – 39.
art. 36: mediante modifica alla L. 147/13, da ora il comune – con regolamento – può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni anche nel caso di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
art. 37: l’art. 208 del D.L.vo 152/06 viene integrato con la nuova previsione che alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche, e alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.
L’art. 214, invece, viene dotato di un nuovo c. 7-bis il quale prevede che ora deve essere acquisito anche il parere dell’ARPA per la realizzazione e la messa in esercizio degli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente le 80 ton / a, e destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti (e in quelli confinanti che stipulano una convenzione), previa predisposizione di un regolamento di gestione dell’impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale.
art. 38: al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici ed i loro impatti sull’ambiente, secondo il nuovo c. 1-bis dell’art. 180, il Min. Amb., le Regioni ed i Comuni incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate nello stesso luogo di produzione. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, con D.M. sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.
L’art. 183 viene implementato con la nuova definizione di “compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti”. Inoltre, la già esistente nozione di “autocompostaggio” viene estesa anche alle utenze non domestiche.
art. 39: introduce una nuova norma, l’art. 219-bis, il quale propone un sistema sperimentale (di 12 mesi), e su base volontaria del singolo esercente, di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare. In particolare, si tratta del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. Al momento dell’acquisto dell’imballaggio pieno, l’utente versa un cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio usato.
art. 40: introduce gli artt. 232-bis (“Rifiuti di prodotti da fumo”) e 232-ter (“Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni”) nel D.L.vo n. 152/2006, prevedendo una specifica disciplina e apposite sanzioni per la gestione di tali tipologie di rifiuti costituiti da mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare;
art. 41 (gestione fine vita dei pannelli fotovoltaici domestici o professionali): modifica l’art. 40, comma 3, D.L.vo n. 49/14 prevedendo ex novo la necessità, per i sistemi individuali e collettivi, di adottare garanzie finanziarie ed un sistema di geolocalizzazione;
art. 42 (TARI): modifica l’art. 1, comma 667, L. n. 147/2013, eliminando una scadenza non più attuale per l’emanazione di un DM che disciplini sistemi di misurazione comunali dei rifiuti, e sostituendola con il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del Collegato;
art. 43: contiene una molteplicità di interventi, e segnatamente:
– commi 2 e 3 (pile ed accumulatori): nuove disposizioni finanziarie;
– comma 4 (RAEE): modifiche al D.L.vo n. 49/14, art. 9 e 10 (riformula il comma 3: il possesso della certificazione EMAS per i sistemi individuali e collettivi è alternativa rispetto alle ISO o ad altri sistemi), art. 18 (trattamento adeguato: in attesa del DM si applicano gli accordi stipulati dal CdC RAEE con le associazioni di categoria), art. 20 (fra le autorizzazioni che devono possedere gli impianti di trattamento RAEE viene inclusa, oltre a quella ordinaria ex art. 208 D.L.vo 152/06, anche l’AIA), art. 33 (il CdC RAEE è tenuto a trasmettere a ISPRA i dati su raccolta e trattamento), art. 38 (correzione refuso disciplina sanzionatoria: non “AEE” ma “RAEE” + diffida, prima della revoca dell’autorizzazione, anche nel caso in cui il CdC accerti il venir meno dei requisiti per l’iscrizione), Allegato VIII punto 1.5.1 (sono “fatti salvi” i requisiti del D.L.vo 36/03, in sostituzione della precedente formulazione recante “nel rispetto”).
art. 44: introduce alcune semplificazioni in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti mediante una modifica all’art. 191 del D.L.vo 152/06. In particolare, viene introdotto il riferimento al fatto che queste devono essere sempre emanate nel rispetto delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea; ed in secondo luogo, qualora il Min. Amb. diffidi il Presidente della Giunta Regionale a provvedere, è ora previsto che conceda 60 giorni di tempo entro i quali provvedere.
art. 45 (raccolta differenziata e riciclo): introduce nuove misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, con disposizioni rivolte alle Regioni (es. introduzione di incentivi economici per i Comuni che attuano misure di prevenzione dei rifiuti, adozione di programmi regionali entro 6 mesi, educazione ambientale, ecc.). Contiene un rimando all’art. 180, comma 1-bis ma non lo modifica;
art. 46 (discariche): modifica art. 6 D.L.vo 36/03, rendendo ammissibili in discarica i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg;
art. 47 (discariche): modifica art. 5 in tema di obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica, dando maggiore peso alla prevenzione dei rifiuti;
art. 48 (discariche): modifica l’art. 7 prevedendo l’obbligo per ISPRA, entro 90 giorni, di dettare i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini del conferimento in discarica per determinate tipologie di rifiuti;
art. 49: per effetto dell’introduzione del nuovo c. 3-bis all’art. 187 del D.L.vo 152/06, è ora previsto che le miscelazioni non vietate non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzate ex artt. 208, 209 e 211 D.L.vo 152/06, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle previste per legge.
art. 53: i materiali litoidi che sono prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell’attività di estrazione sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive (e non a quella sui rifiuti).
art. 56: ai soggetti titolari di reddito d’impresa che nell’anno 2016 effettuano interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture ubicate nel territorio dello Stato è attribuito (nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per i suddetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Tale credito d’imposta non spetta per investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro. Un D.M. individuerà modalità e termini per la concessione del credito d’imposta a seguito di istanza delle imprese, disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa, i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito.
Presso il Min. Amb., è istituito il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contenti amianto.
art. 60: per effetto dell’introduzione del nuovo c. 3-bis all’art. 190 del D.L.vo 152/06, i registri di carico / scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’autorità di controllo e vigilanza.
art. 66: per incentivare il riutilizzo di prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, i Comuni possono individuare anche appositi spazi presso i centri di raccolta per l’esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei medesimi centri di raccolta possono essere altresì individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Inoltre, sempre nei centri di raccolta possono anche essere individuati “spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti”, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo.
art. 69: sostituisce completamente il c. 8 dell’art. 40 del D.L. 201/11 conv. in L. 2014/11, estendendo le disposizioni per la semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali di alcune attività economiche a ridotto impatto ambientale, come ad esempio barbieri, parrucchiere, estetiste, manicure e pedicure che producono rifiuti pericolosi (tra cui anche il codice CER 18.01.03*), anche alle imprese agricole di cui all’art. 2135 Cod. Civ.
art. 78: modifica la L. 84/94 in materia di dragaggio, precisando (all’art. 5-bis) che i materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici, qualora risultino non pericolosi possono essere destinati a refluimento all’interno di casse di colmato, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento. Qualora, invece, risultino caratterizzati da concentrazioni di inquinanti al di sotto dei valori di riferimento, l’area interessata viene esclusa dal perimetro del SIN previo parere favorevole della Conferenza di Servizi.

 

 

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