Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Nuova disciplina dei Raee e potere di assimilazione dei Comuni
di Monica Taina
Categoria: Rifiuti
Per effetto dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”, dal 12 aprile scorso è stata, di fatto, superata la disciplina di gestione dei Raee contenuta nel precedente D. L.vo n. 151/2005, quasi interamente abrogato, ma del quale sono rimasti in vigore solo pochi articoli che reggono alcuni regolamenti tecnici, in favore della nuova disciplina. Tra le novità più rilevanti – in relazione al tema proposto – si segnalano alcune nuove esclusioni (art. 3): in aggiunta rispetto a quanto previsto dal D.L.vo n. 151/2005, si considerano escluse dal campo di applicazione le “apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione del presente D.L.vo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura” (comma 1, lett. b) e le “lampade ad incandescenza” (comma 1, lett. c) mentre tra le nuove definizioni introdotte dall’art. 4 occorre rileggere con attenzione quelle proposte alle lettere l) e m). Ai sensi dell’art. 4, sono oggi definiti:
l) RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati Raee provenienti dai nuclei domestici;
m) RAEEprofessionali: i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l)
Nella nuova definizione di “RAEE provenienti da nuclei domestici”, rispetto alla precedente formulazione del D. L.vo n. 151/2005, è stata introdotta la previsione in virtù della quale “I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti da nuclei domestici”. Viene in sostanza introdotto il nuovo principio del c.d. “dual use”, ovvero un criterio oggettivo di individuazione dei RAEE che possono provenire sia dai nuclei domestici sia dal flusso dei rifiuti professionali. Tutti questi RAEE vengono considerati gestibili in modo simile ai rifiuti domestici, con il vantaggio di aver escluso, rispetto al passato, il limite quantitativo. La precisazione introdotta per mezzo della nuova definizione ha indotto qualche amministrazione comunale a ritener sussistente una sorta di “assimilazione ex lege” dei Raee professionali ai domestici, o quantomeno un fondamento giuridico per poter indicare tra i rifiuti assimilabili in regolamento comunale (salvo poi fissarne un limite quantitativo) anche questa tipologia di rifiuti. Invero, i termini originari della Direttiva 2012/19/Ue, tradotti nella formulazione letterale italiana del D. L.vo n. 49/2014 all’art. 4, era “similar to”, ovvero il riferimento era a quei Raee che similmente a quelli domestici possono fruire si una gestione analoga; nessun riferimento quindi alla assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. In tema peraltro, si rammenta che i rifiuti prodotti dalle imprese possono essere assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità sulla base di un elenco definito dallo Stato che è (ancora oggi) indicato nella Deliberazione del Comitato interministeriale sui rifiuti (Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del Dpr 915/1982 – smaltimento dei rifiuti) del 27 luglio 1984[1]. Il Comune con proprio atto regolamentare può definire quali tipologie di scarti – tra quelli non pericolosi – con composizione analoga a quella dei rifiuti domestici, accettare di ritirare dalle imprese nell’ambito del normale servizio di raccolta. Tutti i rifiuti speciali, nessuno escluso, ed anche gli stessi rifiuti industriali sono suscettibili di assimilazione, con la sola eccezione dei rifiuti pericolosi. Questo principio è confermato da numerosa giurisprudenza di Cassazione e anche Amministrativa[2], e vincola la potestà regolamentare comunale. Del resto la ratio della disciplina Raee non è collegabile al sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani, bensì il Legislatore ha voluto affidare alla categoria dei distributori di AEE nuovi oneri: alla luce infatti sopra citato principio di dual use, i distributori di AEE sono tenuti ad effettuare il ritiro gratuito dei relativi rifiuti, anche qualora provenienti da utilizzatori professionali, nel caso in cui i beni a fine vita che essi conferiscono siano oggettivamente uguali a quelli utilizzati dai consumatori, tant’è che, secondo il disposto dell’art. 4, comma 1, lett. n), sono definiti “RAEE equivalenti” quelli “ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell’apparecchiatura precedente”. Fermo restando quindi che i Raee provenienti da nuclei domestici sono da considerarsi urbani[3] ed in quanto tali si considerano rientranti nel circuito della gestione pubblica, le nuove norme in materia di Raee estendono le modalità di gestione dei Raee domestici anche a quei Raee che, pur essendo di altra origine “commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo” possono, per natura e quantità, dirsi analoghi a quelli domestici e comunque a tutti quelli che potrebbero – in astratto – essere utilizzati sia in ambito domestico che professionale, ove il termine “analoghi” non è equivalente ad “assimilati”, ma presuppone, ex lege, un identico trattamento e destino dei RAEE[4], peraltro del tutto comprensibile sotto il profilo della natura dei rifiuti se si pensa che il medesimo computer può essere destinato a smaltimento/recupero sia da un privato cittadino sia, ad esempio, da uno studio professionale, fermo restando il limite della pericolosità. Ciò non toglie che il Comune possa attivare specifici servizi di raccolta previa convenzione con i soggetti gestori.
[1] Si tratta di “criteri di assimilabilità di natura tecnologica rivolti a permettere, senza maggiori rischi per la salute dell’uomo e/o per l’ambiente, lo smaltimento di rifiuti speciali in impianti aventi le caratteristiche minimali stabilite in funzione dello smaltimento, nei medesimi, di rifiuti urbani”. Così B. ALBERTAZZI e P. PAOLI, in “Guida alla gestione dei Raee” Ipsoa, 2011, pag. 159. Si deve altresì precisare che nella Deliberazione interministeriale non sono compresi rifiuti decadenti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. [2] Si vedano le sentenza di Cassazione: n. 281502012; n. 14816/2010; 10797/2010; n. 13228/2009; n. 8901/2004, nonché T.A.R. Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 539 del 29 ottobre 2013 e con una simile pronuncia nell’anno successivo, sentenza n. 143 del 12 marzo 2014, oltrechè il Consiglio di Stato, con sentenza 24 luglio 2014, n. 3941. [3] Nel catalogo Cer è compreso il codice CER 20 03 99 “rifiuti urbani non specificati altrimenti” di fatto utilizzabile per le cartucce esauste provenienti dai nuclei domestici. [4] In tal senso concorda P. PIPERE, e-book “Uno contro uno“. Come gestire il ritiro dei rifiuti di apparecchi elettrici dai consumatori”, edizione 2013, pag. 22 -23.
Categorie
Nuova disciplina dei Raee e potere di assimilazione dei Comuni
di Monica Taina
Per effetto dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”, dal 12 aprile scorso è stata, di fatto, superata la disciplina di gestione dei Raee contenuta nel precedente D. L.vo n. 151/2005, quasi interamente abrogato, ma del quale sono rimasti in vigore solo pochi articoli che reggono alcuni regolamenti tecnici, in favore della nuova disciplina.
Tra le novità più rilevanti – in relazione al tema proposto – si segnalano alcune nuove esclusioni (art. 3): in aggiunta rispetto a quanto previsto dal D.L.vo n. 151/2005, si considerano escluse dal campo di applicazione le “apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione del presente D.L.vo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura” (comma 1, lett. b) e le “lampade ad incandescenza” (comma 1, lett. c) mentre tra le nuove definizioni introdotte dall’art. 4 occorre rileggere con attenzione quelle proposte alle lettere l) e m).
Ai sensi dell’art. 4, sono oggi definiti:
Nella nuova definizione di “RAEE provenienti da nuclei domestici”, rispetto alla precedente formulazione del D. L.vo n. 151/2005, è stata introdotta la previsione in virtù della quale “I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti da nuclei domestici”.
Viene in sostanza introdotto il nuovo principio del c.d. “dual use”, ovvero un criterio oggettivo di individuazione dei RAEE che possono provenire sia dai nuclei domestici sia dal flusso dei rifiuti professionali.
Tutti questi RAEE vengono considerati gestibili in modo simile ai rifiuti domestici, con il vantaggio di aver escluso, rispetto al passato, il limite quantitativo.
La precisazione introdotta per mezzo della nuova definizione ha indotto qualche amministrazione comunale a ritener sussistente una sorta di “assimilazione ex lege” dei Raee professionali ai domestici, o quantomeno un fondamento giuridico per poter indicare tra i rifiuti assimilabili in regolamento comunale (salvo poi fissarne un limite quantitativo) anche questa tipologia di rifiuti.
Invero, i termini originari della Direttiva 2012/19/Ue, tradotti nella formulazione letterale italiana del D. L.vo n. 49/2014 all’art. 4, era “similar to”, ovvero il riferimento era a quei Raee che similmente a quelli domestici possono fruire si una gestione analoga; nessun riferimento quindi alla assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
In tema peraltro, si rammenta che i rifiuti prodotti dalle imprese possono essere assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità sulla base di un elenco definito dallo Stato che è (ancora oggi) indicato nella Deliberazione del Comitato interministeriale sui rifiuti (Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del Dpr 915/1982 – smaltimento dei rifiuti) del 27 luglio 1984[1].
Il Comune con proprio atto regolamentare può definire quali tipologie di scarti – tra quelli non pericolosi – con composizione analoga a quella dei rifiuti domestici, accettare di ritirare dalle imprese nell’ambito del normale servizio di raccolta.
Tutti i rifiuti speciali, nessuno escluso, ed anche gli stessi rifiuti industriali sono suscettibili di assimilazione, con la sola eccezione dei rifiuti pericolosi.
Questo principio è confermato da numerosa giurisprudenza di Cassazione e anche Amministrativa[2], e vincola la potestà regolamentare comunale.
Del resto la ratio della disciplina Raee non è collegabile al sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani, bensì il Legislatore ha voluto affidare alla categoria dei distributori di AEE nuovi oneri: alla luce infatti sopra citato principio di dual use, i distributori di AEE sono tenuti ad effettuare il ritiro gratuito dei relativi rifiuti, anche qualora provenienti da utilizzatori professionali, nel caso in cui i beni a fine vita che essi conferiscono siano oggettivamente uguali a quelli utilizzati dai consumatori, tant’è che, secondo il disposto dell’art. 4, comma 1, lett. n), sono definiti “RAEE equivalenti” quelli “ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell’apparecchiatura precedente”.
Fermo restando quindi che i Raee provenienti da nuclei domestici sono da considerarsi urbani[3] ed in quanto tali si considerano rientranti nel circuito della gestione pubblica, le nuove norme in materia di Raee estendono le modalità di gestione dei Raee domestici anche a quei Raee che, pur essendo di altra origine “commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo” possono, per natura e quantità, dirsi analoghi a quelli domestici e comunque a tutti quelli che potrebbero – in astratto – essere utilizzati sia in ambito domestico che professionale, ove il termine “analoghi” non è equivalente ad “assimilati”, ma presuppone, ex lege, un identico trattamento e destino dei RAEE[4], peraltro del tutto comprensibile sotto il profilo della natura dei rifiuti se si pensa che il medesimo computer può essere destinato a smaltimento/recupero sia da un privato cittadino sia, ad esempio, da uno studio professionale, fermo restando il limite della pericolosità.
Ciò non toglie che il Comune possa attivare specifici servizi di raccolta previa convenzione con i soggetti gestori.
[1] Si tratta di “criteri di assimilabilità di natura tecnologica rivolti a permettere, senza maggiori rischi per la salute dell’uomo e/o per l’ambiente, lo smaltimento di rifiuti speciali in impianti aventi le caratteristiche minimali stabilite in funzione dello smaltimento, nei medesimi, di rifiuti urbani”. Così B. ALBERTAZZI e P. PAOLI, in “Guida alla gestione dei Raee” Ipsoa, 2011, pag. 159. Si deve altresì precisare che nella Deliberazione interministeriale non sono compresi rifiuti decadenti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
[2] Si vedano le sentenza di Cassazione: n. 281502012; n. 14816/2010; 10797/2010; n. 13228/2009; n. 8901/2004, nonché T.A.R. Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 539 del 29 ottobre 2013 e con una simile pronuncia nell’anno successivo, sentenza n. 143 del 12 marzo 2014, oltrechè il Consiglio di Stato, con sentenza 24 luglio 2014, n. 3941.
[3] Nel catalogo Cer è compreso il codice CER 20 03 99 “rifiuti urbani non specificati altrimenti” di fatto utilizzabile per le cartucce esauste provenienti dai nuclei domestici.
[4] In tal senso concorda P. PIPERE, e-book “Uno contro uno“. Come gestire il ritiro dei rifiuti di apparecchi elettrici dai consumatori”, edizione 2013, pag. 22 -23.
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata