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Nuova forma di responsabilità per il danno ambientale?

di Monica Taina

Categoria: Danno ambientale

Attraverso la Legge 6 agosto 2013, n. 97 (cd. Legge europea 2013 in vigore dallo scorso 4 settembre) recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, sono state introdotte alcune significative modifiche alle disposizioni sul danno ambientale – contenute alla Parte VI del D. L.vo n. 152/2006 (TUA), al fine di sanare le violazioni al diritto comunitario – peraltro oggetto di una procedura d’infrazione – fondamentalmente relative all’individuazione del campo di applicazione della disciplina e della responsabilità derivante a carico di coloro che hanno cagionato un danno, nonché ai criteri di calcolo per la valutazione monetaria dello stesso[1].
In ordine al campo di applicazione la riforma della Legge Europea ha determinato l’inserimento di un nuovo articolo alla Parte VI, ovvero l’articolo 298-bis[2].
In base a tale norma sono fonte di responsabilità i danni (e le minacce di danno) derivanti dalle attività elencate nell’Allegato 5, senza che ne sia definito ex lege un criterio di imputazione, mentre per i danni derivanti da tutte le altre attività la responsabilità è ravvisabile solo se sono verificati il dolo o colpa.
Ciò significa che per alcuni tipi di attività (quelle elencate nell’Allegato 5) opera una responsabilità di tipo sostanzialmente oggettivo (slegata, quindi, dalla volontà o dalla negligenza del soggetto responsabile), mentre per tutte le attività non contemplate nell’Allegato 5 la responsabilità potrà esservi solo in caso di riscontrata colpa o dolo dell’operatore, a differenza della precedente impostazione della disciplina che prescindeva dalla tipologia di responsabilità oggettiva, peraltro non usuale nel nostro ordinamento.
Di conseguenza la Legge ha modificato anche l’art. 311, che riportava – ante riforma – ad un regime del tutto analogo all’ormai abrogato art. 18 della Legge n. 349/86, individuando l’azione risarcitoria in forma specifica[3] e deponendo certamente nel senso del mantenimento di una responsabilità collegata alla commissione di illeciti di natura dolosa o colposa, in forma attiva o omissiva. L’articolo 311 venne anche modificato dalla Legge n. 166/2009 nel tentativo di adeguare la disciplina italiana alla normativa europea riprendendo il principio in base al quale ogni volta in cui è possibile il responsabile è tenuto all’effettivo ripristino dei luoghi, ma su tale impianto in modo molto più proficuo è intervenuta la novella dell’agosto 2013.
Per effetto dell’art. 25 della Legge 97, dunque ora l’art. 311 prevede che in caso di danno ambientale il responsabile, a questo punto sia nel caso di responsabilità oggettiva — per le attività di cui all’allegato 5 — che di responsabilità dolosa/colposa — per tutte le altre attività come previsto dal nuovo articolo 298 bis, è tenuto ad adottare le misure di riparazione (ripristino e/o misure complementari e compensative) previste dall’allegato 3 alla Parte sesta del TUA. Nell’ipotesi in cui tali azioni di riparazione non vengano effettuate, il Ministero dell’Ambiente determinerà i costi necessari per tale riparazione e agisce contro il responsabile per ottenere tali somme.
In conseguenza di ciò, è stato modificato anche il comma 3 dell’articolo 311 riguardante i criteri per la quantificazione del danno.
Il nuovo testo da un lato stabilisce che il Ministero determinerà, in caso di danno, le misure di riparazione da adottare e con decreto ministeriale – da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge europea 2013 — saranno fissati i criteri e i metodi per determinare le misure di riparazione complementari e compensative.
Invariato invece il potere di intervento diretto del Ministero dell’Ambiente, ovvero qualora il Ministero decidesse di non promuovere azione civile verso il responsabile. A suo esclusivo favore è infatti disciplinata la possibilità di emettere un’ordinanza immediatamente esecutiva per ingiungere, a coloro che in base agli accertamenti siano risultati responsabili del fatto di danno, il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica (art. 313, comma 1, D.L.vo 152/2006).
Se il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provvede in tutto o in parte al ripristino (nel termine ingiunto), o – secondo le uniche modifiche qui introdotte dall’art. 25 della Legge n. 97/2013 “… all’adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti…”[4] indipendentemente dall’onerosità delle stesse, il Ministro avrà il compito di determinare i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure di riparazione, secondo i criteri definiti con decreto ministeriale e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiungerà il pagamento delle somme corrispondenti.

 

 



[1] Secondo la Commissione Ue, infatti, l’Italia aveva omesso di recepire l’articolo 3 della direttiva 2004/35/Ce e quindi non aveva fissato la regola generale della responsabilità oggettiva in caso di danno ambientale, stabilendo anzi che l’operatore è responsabile solo in caso di dolo e colpa grave: è questa, attualmente, la regola generale del nostro ordinamento.

[2] Art. 298bis: “1. La disciplina della parte sesta del presente decreto legislativo si applica: a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività; b) al danno ambientale causato da un’attività diversa da quelle elencate nell’allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo. 2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell’allegato 3 alla parte sesta, ove occorra anche mediante l’esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto. 3. Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell’allegato 3 alla parte sesta nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformità al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla parte terza del presente decreto”.

[3] Il comma 2 era così formulato: ““Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato all’effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalità prescritte dall’Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il termine congruo di cui all’articolo 314, comma 2, del presente decreto. Quando l’effettivo ripristino o l’adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui all’articolo 317, comma 5”.

 

[4] Nella versione precedente del comma vi era la ben più discutibile affermazione: “.. o il ripristino risulta in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell’art. 2058 Cod. civ….”.

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