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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Nuove norme in materia di VIA per l’Emilia Romagna
di Monica Taina
Categoria: Vas e Via
Con la L.R. 20 aprile 2012, n. 3 (B.U.R. 20/04/2012, n. 68), la Regione Emilia Romagna ha ridisegnato la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), modificando le precedenti disposizioni sull’argomento, contenute nella L.R. 9/1999.
Il provvedimento, pur confermando l’impianto generale dei procedimenti previsti dalla precedente legge regionale 9/99, modifica il procedimento di VIA e di verifica (screening), introduce alcune ulteriori disposizioni per rafforzare la partecipazione dei cittadini e sostituisce tutti i precedenti allegati.
Le (nuove) procedure disciplinate hanno lo scopo di prevedere e stimare l’impatto ambientale di impianti, opere o interventi, identificando e valutando le possibili alternative “… compresa la non realizzazione degli stessi…” (art. 1, co. 3).
Tra le definizioni, all’art. 2, interessante quella di “soglia dimensionale”, inserita alla lettera m): “il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente legge”.
In merito alla partecipazione dei cittadini, il successivo articolo 3, al comma 3, prevede che il progetto, il relativo studio ambientale preliminare o studio di impatto ambientale possano essere illustrati in un’assemblea pubblica convocata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, qualora sia richiesta dalle amministrazioni o dai cittadini interessati.
Quanto al campo di applicazione la legge regionale precedente, la n. 9/1999, prevedeva che fossero da sottoporre a VIA i progetti indicati agli Allegati A1, A2 e A3, invece erano da assoggettare a iniziale screening – per le parti non ancora autorizzate – “… i progetti di trasformazione o ampliamento da cui derivino opere o impianti con caratteristiche e dimensioni di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3”.
La nuova disciplina ha riformato l’ambito di applicazione della procedura, prevedendo la sottoposizione a VIA per:
“a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3;
b) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3, qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette ovvero all’interno di aree SIC o ZPS
c)i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l’esito della procedura di verifica (screening) di cui al titolo II”.
Sono poi assoggettati a VIA (e non a screening come nella precedente formulazione) i progetti di modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3 qualora la modifica o l’estensione sia, di per sé, conforme o superiore alle sogliestabilite nei medesimi Allegati.
Il nuovo articolo 4-bis ribadisce poi casi in cui deve esser svolto lo screening – al fine di verificare se possano esservi impatti significativi e negativi per l’ambiente:
a) I progetti di nuova realizzazione di cui agli Allegati B.1, B2, e B.3 che non ricadono all’interno di aree di cui all’art. 4 comma 1 lett. b);
b) I progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegati A.1, .1, A.2, A.3 e B. 1, B.2 e B.3, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, per le parti non ancora autorizzate, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”
Possono essere sottoposti, su richiesta del proponente:
alla procedura di screening o alla procedura di VIA i progetti non elencati in nessuno degli Allegati;
alla procedura di VIA i progetti indicati negli Allegati B1, B2 e B3.
Gli Allegati citati hanno subito diverse modifiche rispetto a quelli contenuti nella L.R. previgente.
Ad esempio tutti gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare e deposito preliminare con capacità superiore a 200t/giorno saranno assoggettati a VIA, come anche i depositi preliminari (D15) di rifiuti non pericolosi superiori a 200T/giorno o a 150.000mc.
Quanto agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (ad es. impianti biogas), i nuovi allegati prevedono che gli impianti di recupero rifiuti classificati R1 “Utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”, nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100t/giorno siano assoggettati a VIA; gli stessi impianti con capacità superiore alle 10t/giorno sono comunque da assoggettarsi a screening (B.2.57).
Solo gli impianti termici per la produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 150 MW sono invece assoggettati a VIA e gli impianti termici per la produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 50 MW sono invece assoggettati a screening.
La nuova Legge Regionale è entrata in vigore lo scorso 5 maggio, ed il regime transitorio prevede che le procedure la cui domanda sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova legge siano concluse ai sensi delle norme vigenti al momento della presentazione della domanda.
Il termine di 5 anni decorrenti dal rilascio della VIA per portare a termine i progetti, stabilito dal nuovo art. 17, comma 10, della L.R. 9/1999 (salvo termine più lungo stabilito dal provvedimento di rilascio della VIA), si applica solamente ai procedimenti iniziati sotto la vigenza della nuova legge.
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Nuove norme in materia di VIA per l’Emilia Romagna
di Monica Taina
Con la L.R. 20 aprile 2012, n. 3 (B.U.R. 20/04/2012, n. 68), la Regione Emilia Romagna ha ridisegnato la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), modificando le precedenti disposizioni sull’argomento, contenute nella L.R. 9/1999.
Il provvedimento, pur confermando l’impianto generale dei procedimenti previsti dalla precedente legge regionale 9/99, modifica il procedimento di VIA e di verifica (screening), introduce alcune ulteriori disposizioni per rafforzare la partecipazione dei cittadini e sostituisce tutti i precedenti allegati.
Le (nuove) procedure disciplinate hanno lo scopo di prevedere e stimare l’impatto ambientale di impianti, opere o interventi, identificando e valutando le possibili alternative “… compresa la non realizzazione degli stessi…” (art. 1, co. 3).
Tra le definizioni, all’art. 2, interessante quella di “soglia dimensionale”, inserita alla lettera m): “il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente legge”.
In merito alla partecipazione dei cittadini, il successivo articolo 3, al comma 3, prevede che il progetto, il relativo studio ambientale preliminare o studio di impatto ambientale possano essere illustrati in un’assemblea pubblica convocata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, qualora sia richiesta dalle amministrazioni o dai cittadini interessati.
Quanto al campo di applicazione la legge regionale precedente, la n. 9/1999, prevedeva che fossero da sottoporre a VIA i progetti indicati agli Allegati A1, A2 e A3, invece erano da assoggettare a iniziale screening – per le parti non ancora autorizzate – “… i progetti di trasformazione o ampliamento da cui derivino opere o impianti con caratteristiche e dimensioni di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3”.
La nuova disciplina ha riformato l’ambito di applicazione della procedura, prevedendo la sottoposizione a VIA per:
“a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3;
b) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3, qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette ovvero all’interno di aree SIC o ZPS
c)i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l’esito della procedura di verifica (screening) di cui al titolo II”.
Sono poi assoggettati a VIA (e non a screening come nella precedente formulazione) i progetti di modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3 qualora la modifica o l’estensione sia, di per sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati.
Il nuovo articolo 4-bis ribadisce poi casi in cui deve esser svolto lo screening – al fine di verificare se possano esservi impatti significativi e negativi per l’ambiente:
a) I progetti di nuova realizzazione di cui agli Allegati B.1, B2, e B.3 che non ricadono all’interno di aree di cui all’art. 4 comma 1 lett. b);
b) I progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegati A.1, .1, A.2, A.3 e B. 1, B.2 e B.3, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, per le parti non ancora autorizzate, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”
Possono essere sottoposti, su richiesta del proponente:
Gli Allegati citati hanno subito diverse modifiche rispetto a quelli contenuti nella L.R. previgente.
Ad esempio tutti gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare e deposito preliminare con capacità superiore a 200t/giorno saranno assoggettati a VIA, come anche i depositi preliminari (D15) di rifiuti non pericolosi superiori a 200T/giorno o a 150.000mc.
Quanto agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (ad es. impianti biogas), i nuovi allegati prevedono che gli impianti di recupero rifiuti classificati R1 “Utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”, nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100t/giorno siano assoggettati a VIA; gli stessi impianti con capacità superiore alle 10t/giorno sono comunque da assoggettarsi a screening (B.2.57).
Solo gli impianti termici per la produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 150 MW sono invece assoggettati a VIA e gli impianti termici per la produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 50 MW sono invece assoggettati a screening.
La nuova Legge Regionale è entrata in vigore lo scorso 5 maggio, ed il regime transitorio prevede che le procedure la cui domanda sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova legge siano concluse ai sensi delle norme vigenti al momento della presentazione della domanda.
Il termine di 5 anni decorrenti dal rilascio della VIA per portare a termine i progetti, stabilito dal nuovo art. 17, comma 10, della L.R. 9/1999 (salvo termine più lungo stabilito dal provvedimento di rilascio della VIA), si applica solamente ai procedimenti iniziati sotto la vigenza della nuova legge.
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