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Nuove responsabilità 231: non rischiare, scegli con attenzione i tuoi fornitori!

di Fabrizio Salmi

Categoria: Responsabilità ambientali

Quali potrebbero essere le conseguenze se uno dei fornitori della tua società non risultasse conforme con quanto previsto dalla legge e, in particolare, con quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001?

Non riesci ad immaginare le ripercussioni che la selezione sbagliata di un fornitore potrebbe avere nei confronti della tua società?

Molto male, perché la tua azienda potrebbe subire gravissimi danni non solo di immagine, ma soprattutto di natura economica!

 

SANZIONI PECUNIARIE

EX D.LGS. 231/2001

La sanzione pecuniaria è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su quote.

L’importo di una quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00.

 

La sanzione pecuniaria viene applicata in un numero non inferiore a 100 quote (Euro 25.800,00) né superiore a 1000 quote (Euro 1.549.000,00)

 

Ecco allora alcune raccomandazioni da seguire nel momento in cui decidi di selezionare un fornitore.

Facciamo un esempio: Società S.r.l. al momento della selezione di un fornitore incaricato della gestione dei rifiuti.

Premesso che con la locuzione “gestione dei rifiuti” s’intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario, come si deve comportare, dunque, la Società S.r.l. durante la procedura di selezione del fornitore in base a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001?

  • Verificare le caratteristiche di liceità e onorabilità professionale dei fornitori (i dati raccolti in merito devono essere completi ed aggiornati, sia per una corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una validazione del loro profilo secondo quanto previsto dalle procedure aziendali adottate dalla Società);
  • Farsi rilasciare una dichiarazione da parte del fornitore di operare secondo comportamenti etici (a questo riguardo è opportuno che i fornitori, per poter essere inseriti nell’elenco dei soggetti qualificati, debbano essere scelti solo previo rilascio di una loro esplicita dichiarazione scritta di operare secondo comportamenti etici).
  • Non riconoscere compensi in favore dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente in ambito locale e/o che comunque non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
  • Valutare, durante la selezione dei fornitori, quelli che utilizzano nuove
    tecnologie non solo per il miglioramento del prodotto
    , ma anche per gli aspetti legati alla
    sicurezza, alla protezione ambientale, allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e pulite;
  • Effettuare controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita: tali controlli devono tener conto della sede legale del fornitore (ad es. paradisi fiscali etc.) e degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni).

 

Tali misure di sicurezza all’interno di una società sono necessarie in quanto hanno come obiettivo quello di prevenire la commissione di reati non solo ambientali ma anche di riciclaggio, autoriciclaggio e corruzione tra privati.

Gli attuali sistemi organizzativi, però, dovranno essere costantemente aggiornati per risultare efficaci e prevenire le varie fattispecie penali.

Sul punto, si sottolinea come l’introduzione dei reati tributari nell’elenco dei reati presupposto 231 (art. 25quinquiesdecies) abbia prodotto degli effetti anche per quanto riguarda eventuali violazioni di tipo ambientale e, pertanto, si rende necessario evidenziare quanto sia importante verificare la qualifica del singolo fornitore, la congruità delle prestazioni e la regolare emissione delle relative fatture.

Le prime aree a rischio saranno, dunque, da ricercare nella corretta tenuta della documentazione contabile da parte del fornitore e nel complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi che ogni società è tenuta a svolgere.

In conclusione, appare evidente come le aziende siano tenute a provvedere al più presto non solo all’aggiornamento ma anche all’adozione di un proprio modello organizzativo in quanto, alla luce di questa importante evoluzione normativa, l’adozione di un modello organizzativo da parte di un ente risulta sempre più fondamentale oltre che necessario.

231

 

A cura dell’Avv. Fabrizio Salmi[1]

 

Su questo tema, TuttoAmbiente è in grado di fornire una vera e propria Consulenza 231, occupandosi della predisposizione del Modello senza sconvolgere il sistema organizzativo aziendale esistente e di concerto con il management aziendale, così da rispondere nel modo più efficace possibile ai canoni della legge e al contempo garantire una valida ed efficiente struttura organizzativa.

 

[1] www.studiolegalesalmi.it

 

Piacenza, 22 gennaio 2020

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