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Nuovi criteri e nuove concentrazioni limite per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti

di Paolo Pipere

Categoria: Rifiuti

A pochi mesi di distanza dal controverso intervento nazionale diretto a fornire indicazioni sulla corretta classificazione dei rifiuti, la premessa introdotta dalla Legge 161/2014 all’allegato D del D.Lgs. 152/2006, è stato pubblicato il Regolamento europeo n. 1357/2014 che definisce i nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti.
La nuova disposizione, immediatamente applicabile in ogni Stato membro dell’Unione europea, entrerà in vigore l’8 gennaio 2015, sostituendo l’allegato III della Direttiva 2008/98/CE, la norma quadro sui rifiuti. Tale allegato stabiliva che l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11 e H14 doveva essere condotta secondo i criteri fissati nell’allegato VI della Direttiva 67/548/CEE (classificazione, etichettatura e imballaggio dei preparati pericolosi) e degli allegati II e III della Direttiva 1999/45/CE (classificazione, etichettatura e imballaggio dei preparati pericolosi). Entrambe le direttive citate sono però destinate a essere abrogate dal 1° giugno 2015 per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, per questo motivo la Commissione europea è intervenuta per aggiornare la disciplina della materia e adeguare le definizioni delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
In primo luogo, il nuovo Regolamento denomina in modo diverso le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, ora indicate con le sigle da HP 1 a HP 15, per distinguerle dai codici delle indicazioni di pericolo (H 1 – H 15) utilizzati nel Regolamento sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. In secondo luogo, modifica le denominazioni delle caratteristiche di pericolo in precedenza indicate con i codici H 5, H 6, H 12 e H 15 e ora descritte come: HP 5, “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”; HP 6, “Tossicità acuta”; HP 12, “Liberazione di gas a tossicità acuta”, HP 15, “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”.

I nuovi valori soglia
L’innovazione più rilevante è però senz’altro costituita dall’individuazione, anche per le caratteristiche di pericolo che in passato non potevano essere attribuite ai rifiuti, delle concentrazioni di sostanze pericolose oltre le quali devono essere attribuite tali caratteristiche. La decisione 532/2000/CE prevedeva, infatti, che le caratteristiche di pericolo allora indicate con le sigle H 1, H 2, H 9, H12, H 13 e H 14 non potessero essere attribuite ai rifiuti a causa dell’assenza di valori limite individuati da norme europee o nazionali. Il nuovo Regolamento definisce le concentrazioni limite per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP 13, “sensibilizzante”; fornisce i criteri per attribuire le caratteristiche di pericolo HP 1, HP 2 e HP 15: la presenza di una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo oppure con una delle informazioni supplementari sui pericoli riportati nella norma; stabilisce che la caratteristica HP 12 debba essere attribuita ai rifiuti che contengono una sostanza contrassegnata con una delle “informazioni supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 E EUH032” e, infine, per la caratteristica HP9, infettivo, demanda alla valutazione “in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri”.

Ecotossicità
Si attendeva una soluzione all’annoso problema dell’attribuzione della caratteristica di pericolo ora denominata HP 14, “ecotossico”, ma purtroppo il Regolamento nel settimo considerando specifica che: «per garantire l’adeguata completezza e rappresentatività anche pere quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 “ecotossico” con il regolamento (CE) n. 1272/2008, è necessario uno studio supplementare». Pertanto l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14, prescrive il nuovo Regolamento, dovrà essere effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della Direttiva 67/548/CEE e non, come invece oggi previsto dal punto 5 dell’allegato D alla quarta parte del D.Lgs. 152/2006, «secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7».

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