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EoW carta: firmato il decreto

di Massimo Medugno

Categoria: Rifiuti

Il Ministro dell’Ambiente ha firmato il 24 settembre il decreto ministeriale che regolamenta l’EoW (End of Waste, fine del rifiuto) per la carta e cartone.

L’EoW non è una novità in assoluto per l’Italia in quanto il sistema delle Materie Prime Secondarie (istituito con il DM 5.2.1998) risponde alla stessa logica.

L’EOW carta si pone in continuità con la disciplina MPS, aggiornando dopo 22 anni la disciplina alla luce della normativa comunitaria e degli standard merceologici attuali.

Partiamo dunque dall’art. 184 ter, comma 1 del Dlgs 152/2006 secondo il quale un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa le 4 condizioni.

 

Ricordiamo che:

a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici (4);

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

 

Il testo del decreto (nella versione notificata a Bruxelles) ci indica quale siano le attività essenziali del gestore di impianti autorizzati al recupero di carta e cartoni e cioè la selezione di carta e cartoni ammessi (codici 15 01 01, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 01, 19 12 01, 03 03 08) esclusi quelli che provengano da indifferenziato, e la rimozione di qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone secondo i parametri riportati nella tabella che segue (Allegato 1 al decreto).

ParametriUnità di misuraValori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimentinorma UNI EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti% in peso< 0,1
Componenti non cartacei% in pesonorma UNI EN 643

 

Possono essere fatti presso l’impianto di produzione dell’EoW controlli supplementari, anche analitici, a campione, su formaldeide e fenoli, ogniqualvolta l’analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità.

Aspetto importante il produttore di carta e cartone recuperati dovrà applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.

Il manuale della qualità deve essere comprensivo:

 

  1. a) di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
  2. b) del piano di campionamento.

 

Secondo la lettera a) dell’art. 184 ter comma 1), l’EOW carta e cartone deve essere destinato a essere utilizzato per scopi specifici, una condizione che è ben chiarita dal decreto che all’art. 4, e poi in Allegato 2, che indica a questo proposito la manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria (ed eventualmente altre industrie che utilizzino lo standard UNI EN 643).

Secondo l’art. 205 bis del Dlgs n. 116/2020 (che ha recepito la direttiva rifiuti 851) proprio al momento dell’immissione nel ciclo industriale verrà misurato l’obiettivo di riciclaggio.

Tutto ciò ha un senso perché esiste un mercato per tale EoW (la seconda condizione indicata dalla lett b) dell’art. 184 ter, comma 1), mercato che solo in Italia è rappresentato da circa 7 milioni di tonnellate di materiale raccolto ogni anno, tra raccolta urbana e industriale (numeri un po’ diversi da quelli indicati dal Ministero dell’Ambiente nel suo Comunicato Stampa).

Ovviamente la sostanza e l’oggetto deve soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti (art. 184 ter, comma 1 lett c). In questo il decreto è chiaro e fa, più volte, espresso riferimento alla norma UNI EN 643 per quanto concerne i materiali proibiti e i componenti non cartacei.

Unica e sensibile differenza rispetto alla norma UNI EN 643 (in corso di revisione su questo punto) è l’indicazione di una tolleranza per i rifiuti organici compresi gli alimenti (inferiore 0,1%) richiesta specificamente dal Assocarta per tener conto della realtà operativa.

Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Dopo la pubblicazione (che avverrà nelle prossime settimane) ci saranno 180 giorni per adeguare le comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 216 del Dlgs o presentare un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione.

Durante questo periodo i materiali risultanti dalle procedure di recupero già utilizzate potranno essere utilizzati se presentano le caratteristiche conformi ai criteri sopra indicati attestati dalla dichiarazione di conformità prevista dall’Allegato 3.

 

 

Allegato 3

(articolo 5)

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

 

(Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

 

 

Dichiarazione numero

(n. lotto)

_________
Anno 

(aaaa)

 

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

 

 

Anagrafica del produttore di carta e cartone recuperati
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del decreto [•]
Denominazione socialeCF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese
IndirizzoNumero civico
CAPComuneProvincia
Impianto di produzione
IndirizzoNumero civico
CAPComuneProvincia
Autorizzazione / Ente rilascianteData di rilascio

 

Il produttore sopra indicato dichiara che

  • il lotto di carta e cartone recuperati è rappresentato dalla seguente quantità in massa: ______________________________________________________________________ (NOTA: indicare le tonnellate in cifre e lettere)
  • il predetto lotto di carta e cartone recuperati è conforme all’articolo 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del mare e del territorio, n. [•] del [•][•] [201] pubblicato in [•];
  • il predetto lotto di carta e cartone recuperati ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella 1.

 

 

Tabella 1

Classificazioni di cui alla norma UNI EN 643
GruppoCodiceComponenti non cartacei

%

max

Totale materiale indesiderato

%

max

Il produttore dichiara infine di:

• essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;

• essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del regolamento UE 678/2016).

 

________ lì, ______________________

(NOTA: indicare luogo e data)

_____________________________

(NOTA: Firma e timbro del produttore)

 

 

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