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Stefano Maglia

Nuovo codice degli appalti e gestione dei rifiuti urbani

di Paolo Pipere

Categoria: Rifiuti

Le nuove disposizioni in materia di appalti incidono significativamente su molti aspetti della gestione dei rifiuti urbani: dall’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che include ora nella valutazione anche gli aspetti ambientali, all’obbligo di incentivare il riutilizzo dei beni usati, passando dalla riduzione delle garanzie finanziarie per le imprese dotati di sistemi di gestione ambientale certificati.
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il cosiddetto nuovo Codice degli appalti, all’art. 95 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto, comma 2, specifica che:
«Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 96».

Offerta economicamente più vantaggiosa
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è divenuto l’unico criterio adottabile per i “servizi ad alta intensità di manodopera”, definiti come quelli “nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”. Conseguentemente sarà il criterio sulla base del quale saranno valutate le offerte relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
Oltre al significativo riferimento al costo del ciclo di vita, alla valutazione del costo complessivo del servizio che dovrà includere anche gli oneri associati alle esternalità negative, la nuova norma prescrive che l’offerta economicamente più vantaggiosa sia valutata anche sulla base di criteri oggettivi inerenti gli aspetti ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto.
In particolare, nella valutazione della qualità dell’offerta i criteri possono riguardare anche:

  • certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali e di contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali;
  • il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso [al momento non applicabile al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili];
  • il costo di utilizzazione e manutenzione dei beni strumentali impiegati per l’erogazione del servizio, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio;
  • la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.

Riduzione delle garanzie finanziarie
Significativa anche la previsione secondo la quale le garanzie che finanziarie che coprono la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, “per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave”, siano ridotte:

  • del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
  • del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
  • del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
  • del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia.

Scambio di beni usati nei centri di raccolta comunali
Estendendo la disposizione già contenuta nell’art. 7 del decreto legislativo 49/2014 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinati alla preparazione per il riutilizzo, «nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al “deposito preliminare alla raccolta” dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo», il collegato ambientale prevede, mediante l’introduzione del comma 1-bis all’art. 180-bis del decreto legislativo 152/2006, che i Comuni possano: «individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), per l’esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo». Non solo, quindi aree del centro di raccolta destinate a rifiuti suscettibili di “preparazione per il riutilizzo”, pur ora previsti per ogni tipologia di rifiuto, ma anche misure per favorire il riuso di beni che non necessitano di preliminari operazioni di recupero e «spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali del- l’usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana».
La misura, di indubbio interesse, sembra però difficilmente conciliabile con le disposizioni che attualmente disciplinano la gestione dei centri di raccolta comunali (D.M. 8/4/2008) e, soprattutto, non prevede che le aree dedicate alla raccolta dei rifiuti da destinare alla preparazione per il riutilizzo, allo scambio tra privati di beni funzionanti e alla prevenzione della produzione di rifiuti possano essere allestite anche nelle piattaforme comunali di raccolta dei rifiuti urbani autorizzate come impianti di messa in riserva e di deposito preliminare ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo 152/2006.
Anche di questo si tratterà nell’ambito del corso intensivo di formazione

RIFIUTI URBANI: Progettare, gestire e monitorare i servizi di raccolta

Milano, 10/05/2016 – 12/05/2016
Relatori: Elio Altese, Laura Andreazzoli, Duccio Bianchi, Andrea Moretto, Paolo Pipere

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