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Nuovo D.M. SISTRI: ancora ridotto il numero degli obbligati
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Dall’1 maggio è in vigore il nuovo Decreto Ministeriale 24 aprile 2014 in materia di SISTRI, recante disposizioni attuative dell’art. 188-ter commi 1 e 3 del D.Lgs. 152/2006. Si tratta di un provvedimento improntato – secondo i ministri firmatari – alla “semplificazione amministrativa”, come si legge nel comunicato stampa del Ministro Galletti, che dovrebbe rendere il SISTRI meno burocratico ed allo stesso tempo rafforzarne i principi inderogabili che ne costituiscono il fondamento. In via preliminare, si segnala tra l’altro che tra i vari “considerando” del decreto viene citata una nota del Ministero dello sviluppo economico datata 23 aprile 2014, che “esprime parere favorevole al successivo iter di emanazione del presente decreto”, ma solo “a condizione che anche per il settore dell’agroindustria sia specificato l’obbligo di aderire al SISTRI solo per gli enti e le imprese agroindustriali produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti”. Per quanto riguarda i contenuti, tra le novità di maggior rilievo si segnala, in primo luogo, l’ulteriore restringimento del novero dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI (art. 1). In particolare si legge che risultano obbligati ad aderire al SISTRI:
gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di dieci dipendenti, con l’esclusione (indipendentemente dal numero dei dipendenti) degli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 c.c. che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta;
gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lett. b) (rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e che derivano dalle attività di scavo), c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali), e) (rifiuti da attività commerciali), f) (rifiuti da attività di servizio) e h) (rifiuti da attività sanitarie), del D.L.vo n. 152/2006;
gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa), D.L.vo n. 152/2006[1];
gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania;
gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali da attività di pesca professionale ed acquacoltura di cui al D.L.vo 9 gennaio 2012, n. 4, con oltre dieci dipendenti, con l’esclusione (indipendentemente dal numero di dipendenti) degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale “Impreseagricole” del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
Ciò significa, stando alla lettera della norma, che a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (data di entrata in vigore del provvedimento ai sensi dell’art. 7), non tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti risulteranno obbligati ad aderire al SISTRI. Il citato art. 1 del D.M., infatti, non richiama, tra i soggetti obbligati, gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. a) (vale a dire “i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.”), nonché quelli indicati nella lett. g) del medesimo articolo (ossia “irifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi”). Per tali soggetti, pertanto, non risulterà obbligatoria l’iscrizione al SISTRI, e ciò indipendentemente dal numero di dipendenti. Alla luce del sopra richiamato limite minimo di dieci dipendenti per i produttori di rifiuti pericolosi, inoltre, posto che su oltre quattro milioni di piccole e medie imprese italiane, quelle che superano tale soglia sono circa duecentomila, è agevole rilevare come il numero dei soggetti tenuti ad iscriversi al SISTRI sarà, mediante l’entrata in vigore del decreto ministeriale in esame, drasticamente ridotto. L’art. 1, comma 2, del decreto precisa inoltre che per i soggetti non obbligati ad aderire al SISTRI (o che non vi aderiscano su base volontaria), restano fermi gli adempimenti e gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli artt. 190 e 193 del D.L.vo n. 152/2006. L’art. 2 detta invece disposizioni riguardanti gli operatori del trasporto intermodale di rifiuti, ossia i soggetti cui i residui sono affidati in attesa della loro successiva presa in carico da parte dell’impresa di trasporto. Si noti, in particolare, che la durata massima del deposito preliminare viene fissata in trenta giorni, e che la responsabilità degli operatori logistici in relazione al deposito dei rifiuti viene rimodulata in deroga alle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 152/2006 (cfr. comma 4). Con riguardo a quest’ultimo specifico aspetto, si segnala che il rispetto di talune delle scadenze e dei limiti temporali stabiliti dal comma 3 del citato art. 2 comporterà, per i soggetti coinvolti, l’esclusione della responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato ai sensi dell’art. 256, D.L.vo n. 152/2006, fatte salve, tuttavia, eventuali responsabilità del trasportatore, dell’intermediario e degli altri soggetti allo stesso equiparati in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore dei rifiuti. Viene infine posticipata al 30 giugno 2014, in deroga all’originario termine del 30 aprile 2014, la scadenza temporale per il versamento del contributo annuale SISTRI. Nulla viene invece specificato in merito alle sanzioni previste per l’inadempimento degli obblighi SISTRI di cui agli artt. 260-bis e ter del D.L.vo n. 152/2006, la cui applicabilità, si ricorda, rimane di conseguenza differita al 1 gennaio 2015[2].
Il punto della situazione. Aspetti pratici e operativi
24, 25, 26 giugno 2014- RIVALTA (PC)
[1] Vale a dire le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla Parte IV del D.L.vo n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima Parte IV;
[2] Cfr. art. 11, comma 3-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, pubblicato in Gazzetta n. 204 del 31 agosto 2013 e convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 225 del 30 ottobre 2013 ed entrata in vigore il 31 ottobre 2013.
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Nuovo D.M. SISTRI: ancora ridotto il numero degli obbligati
di Stefano Maglia
Dall’1 maggio è in vigore il nuovo Decreto Ministeriale 24 aprile 2014 in materia di SISTRI, recante disposizioni attuative dell’art. 188-ter commi 1 e 3 del D.Lgs. 152/2006.
Si tratta di un provvedimento improntato – secondo i ministri firmatari – alla “semplificazione amministrativa”, come si legge nel comunicato stampa del Ministro Galletti, che dovrebbe rendere il SISTRI meno burocratico ed allo stesso tempo rafforzarne i principi inderogabili che ne costituiscono il fondamento.
In via preliminare, si segnala tra l’altro che tra i vari “considerando” del decreto viene citata una nota del Ministero dello sviluppo economico datata 23 aprile 2014, che “esprime parere favorevole al successivo iter di emanazione del presente decreto”, ma solo “a condizione che anche per il settore dell’agroindustria sia specificato l’obbligo di aderire al SISTRI solo per gli enti e le imprese agroindustriali produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti”.
Per quanto riguarda i contenuti, tra le novità di maggior rilievo si segnala, in primo luogo, l’ulteriore restringimento del novero dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI (art. 1). In particolare si legge che risultano obbligati ad aderire al SISTRI:
Ciò significa, stando alla lettera della norma, che a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (data di entrata in vigore del provvedimento ai sensi dell’art. 7), non tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti risulteranno obbligati ad aderire al SISTRI. Il citato art. 1 del D.M., infatti, non richiama, tra i soggetti obbligati, gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. a) (vale a dire “i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.”), nonché quelli indicati nella lett. g) del medesimo articolo (ossia “i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi”). Per tali soggetti, pertanto, non risulterà obbligatoria l’iscrizione al SISTRI, e ciò indipendentemente dal numero di dipendenti.
Alla luce del sopra richiamato limite minimo di dieci dipendenti per i produttori di rifiuti pericolosi, inoltre, posto che su oltre quattro milioni di piccole e medie imprese italiane, quelle che superano tale soglia sono circa duecentomila, è agevole rilevare come il numero dei soggetti tenuti ad iscriversi al SISTRI sarà, mediante l’entrata in vigore del decreto ministeriale in esame, drasticamente ridotto.
L’art. 1, comma 2, del decreto precisa inoltre che per i soggetti non obbligati ad aderire al SISTRI (o che non vi aderiscano su base volontaria), restano fermi gli adempimenti e gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli artt. 190 e 193 del D.L.vo n. 152/2006.
L’art. 2 detta invece disposizioni riguardanti gli operatori del trasporto intermodale di rifiuti, ossia i soggetti cui i residui sono affidati in attesa della loro successiva presa in carico da parte dell’impresa di trasporto. Si noti, in particolare, che la durata massima del deposito preliminare viene fissata in trenta giorni, e che la responsabilità degli operatori logistici in relazione al deposito dei rifiuti viene rimodulata in deroga alle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 152/2006 (cfr. comma 4). Con riguardo a quest’ultimo specifico aspetto, si segnala che il rispetto di talune delle scadenze e dei limiti temporali stabiliti dal comma 3 del citato art. 2 comporterà, per i soggetti coinvolti, l’esclusione della responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato ai sensi dell’art. 256, D.L.vo n. 152/2006, fatte salve, tuttavia, eventuali responsabilità del trasportatore, dell’intermediario e degli altri soggetti allo stesso equiparati in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore dei rifiuti.
Viene infine posticipata al 30 giugno 2014, in deroga all’originario termine del 30 aprile 2014, la scadenza temporale per il versamento del contributo annuale SISTRI.
Nulla viene invece specificato in merito alle sanzioni previste per l’inadempimento degli obblighi SISTRI di cui agli artt. 260-bis e ter del D.L.vo n. 152/2006, la cui applicabilità, si ricorda, rimane di conseguenza differita al 1 gennaio 2015[2].
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In argomento si rimanda ai CORSI di FORMAZIONE:
GESTIONE RIFIUTI
Novità, criticità e prospettive. Analisi operativa su SISTRI e dintorni
28 maggio 2014 – BARI
Summer School GESTIONE RIFIUTI
Il punto della situazione. Aspetti pratici e operativi
24, 25, 26 giugno 2014- RIVALTA (PC)
[1] Vale a dire le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla Parte IV del D.L.vo n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima Parte IV;
[2] Cfr. art. 11, comma 3-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, pubblicato in Gazzetta n. 204 del 31 agosto 2013 e convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 225 del 30 ottobre 2013 ed entrata in vigore il 31 ottobre 2013.
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