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Stefano Maglia

Nuovo Decreto lavoro: cosa deve fare il manager HSE?

di Fabrizio Salmi

Categoria: Rifiuti

Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto-legge n. 48 intitolato “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, c.d. “Decreto Lavoro”, entrato in vigore il giorno successivo.

L’intervento apporta diverse novità in materia di sicurezza sul lavoro attraverso alcune modifiche al D.lgs. n. 81 del 2008, contenute all’interno del Capo II del decreto-legge.

Quale impatto hanno queste novità sulla figura del HSE?

Come in ogni caso di modifiche normative, il manager HSE dovrà verificare l’adeguamento alle nuove disposizioni da parte della propria organizzazione.

Naturalmente i propri compiti saranno differenti a seconda che egli ricopra il ruolo di manager strategico oppure meramente operativo.

In ogni caso sarà sempre importante creare flussi informativi verso la sua figura: nel caso specifico, ad esempio, prevedendo di essere immediatamente informato nel caso di aggiornamenti alla valutazione dei rischi (fatto salvo il caso in cui lo stesso HSE sia anche RSPP: in quest’ultimo caso dovrà essere parte attiva dell’aggiornamento e nella conseguente eventuale necessità di nominare il medico competente).

Master HSE Manager, Responsabili Ambientali

Vediamo le modifiche nel dettaglio.

La prima modifica concerne l’articolo 18 del TUSL, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” e, in particolare, la lett. a) del primo comma: si introduce l’obbligo da parte del datore di lavoro di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria – oltre che, come già previsto prima della novella, nei casi previsti dal decreto stesso – “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”. Viene così esteso in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.

Si prevede poi la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, modificando la lett. a) dell’articolo 21, comma 1. La modifica consente di ridurre gli infortuni, soprattutto nel settore delle costruzioni.

Importante modifica concerne l’articolo 25 del d.lgs. 81 del 2008, in materia di obblighi del medico competente: si introduce l’obbligo in capo al medico competente di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre, si prevede che in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38.

Si modifica il secondo comma dell’articolo 37 d.lgs. 81/2008 in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, con l’aggiunta della lettera b-bis). Nello specifico, si prevede che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire anche “il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.

Il decreto ha inciso anche sul Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e DPI, abrogando e sostituendo il comma 12 dell’articolo 71 in materia di obblighi del datore di lavoro, estendendo ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro. Si prevede ora che “I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.”

Viene abrogato e sostituito anche il comma 2 dell’articolo 72 sugli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso, prevedendo che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore “deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo”.

Infine, all’articolo 73 in tema di Informazione, formazione e addestramento viene aggiunto il comma 4-bis, in base al quale “Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”. La norma consente di superare un precedente vuoto normativo: non era infatti previsto alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali.

Il decreto modifica anche le sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso di cui all’articolo 87, estendendo l’applicazione della sanzione dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro alla violazione dell’articolo 73, comma 4-bis.

Con riferimento a tutte le modifiche sopra evidenziate, pertanto, il manager HSE fovrà necessariamente attivarsi per verificare l’attuazione in azienda e, in ogni caso, valutare l’aggiornamento del MOG 231 e i presidi interni finalizzati a creare flussi informativi ad hoc nei casi, ad esempio, di aggiornamenti del DVR, utilizzo attrezzature proprie da parte del datore di lavoro, noleggi.

Tuttoambiente continua a promuovere la formazione e l’aggiornamento del manager HSE, figura sempre più centrale in ogni organizzazione attraverso master, pubblicazioni e approfondimenti.

 

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