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Nuovo Mud: obbligo di comunicazione entro il 30 aprile 2013!

di Alessandro Fummi

Categoria: Rifiuti

Il Decreto del Presidente del Consiglio 20 dicembre 2012, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 213 alla GU 29 dicembre 2012, ha approvato il nuovo Modello Unico per la dichiarazione ambientale.

Ciò comporterà, vista la sospensione del SISTRI disciplinata dall’art. 52 L. 134/2012, l’obbligo per le imprese di presentare entro il 30 aprile il Modello unico di dichiarazione ambientale sulla base dei sei allegati del Dpcm in esame.

Come prima rilevante novità, il nuovo Mud, crea un unico modello di riferimento. Infatti, mentre prima vigeva la differenziazione tra compilazione Mud e dichiarazione Sistri (cd Mudino), il DPCM 20 dicembre 2012 va ad abrogare il precedente DPCM 23 dicembre 2011, pubblicato nel Suppl. Ord. N. 283 alla GU 30 dicembre 2011, n. 303, che disciplinava il vecchio MUD e, specificando la necessità di adottare un nuovo MUD, nel DPCM 20 dicembre 2012 si cita l’art. 189 del D.L.vo 152/2006 per ricomprendervi, sotto l’obbligo di compilazione MUD, tutte le categoria di operatori elencate nel sopracitato articolo.

L’art. 1 c. 2 del nuovo DPCM, stabilisce come il nuovo modello unico sarà da presentare entro la data prevista dalla L. 25 gennaio 1970, n. 70 cioè, il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, fino alla piena entrata in operatività del SISTRI.

Il DPCM 20 dicembre 2012 ha in allegato sei moduli e, in prima analisi, balza innanzitutto all’occhio la ricomprensione dei trasportatori come destinatari del Mud sebbene fossero stati esclusi dal “mudino”.

Con riguardo ai rifiuti speciali, infatti, il Mud obbliga alla comunicazione, prendendo come base l’art. 184 c. 3 lett. c), d), e g) del Dlgs 152/2006: chi effettua a titolo professionale raccolta e trasporto, commercianti e intermediari senza detenzione, recuperatori e smaltitori di rifiuti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari superiore a 8.000 euro l’anno, imprese ed enti con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazione industriale, artigianale e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, infine, fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti di acque e dalla depurazione di acque reflue e dall’abbattimento fumi.

Obbligato alla comunicazione Mud è anche chi gestisce veicoli rientranti nel campo d’applicazione del D.L.vo 209/2003.

Per gli imballaggi, invece, è prevista l’obbligatorietà del Mud per: Conai e i sistemi autonomi o cauzionali previsti dall’art. 221 c. 3 lett. a) e c) del Dlgs 152/2006.

I soggetti rientranti nel campo d’applicazione del Dlgs 151/2005, che gestiscono i Raee sono anche loro obbligati alla comunicazione Mud.

Per i rifiuti urbani assimilati, invece, l’obbligo di Mud è per i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. Per i rifiuti pericolosi conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico di raccolta la comunicazione deve essere svolta da quest’ultimo, previa convezione, e per la quantità conferita.

Per quanto riguarda i produttori di AEE, infine, per l’assegnazione dell’obbligo di compilazione Mud ci si rifà all’art. 3 c. 1 let. M del Dlgs 151/2005.

La compilazione del Mud, da svolgersi seguendo i moduli presenti nei sei allegati del Dpcm 20 dicembre 2012, dovrà essere presentata alla Camera di commercio industria e artigianato competente cioè, quella che fa capo alla provincia in cui ha sede l’unità locale a cui la dichiarazione si riferisce. Discorso differente, invece, per i soggetti che svolgono il solo trasporto o la sola attività di intermediario senza detenzione. Essi, infatti, dovranno presentare il Mud alla Cciaa della provincia in cui si trova la sede legale dell’impresa cui si riferisce la dichiarazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

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