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Nuovo regolamento SISTRI: novità e rinvii

di Paolo Pipere

Categoria: Rifiuti

Il decreto ministeriale emanato per razionalizzare la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti delude ogni aspettativa di semplificazione ma consente di comprendere, quasi completamente, l’insieme dei soggetti obbligati.
Dopo sei anni dall’introduzione del sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti non era chiaro neppure l’elemento fondamentale: l’insieme dei soggetti obbligati a utilizzare il SISTRI.
 

L’individuazione delle imprese e degli enti tenuti a usare il sistema telematico che si proponeva di semplificare radicalmente gli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti e di arginare i traffici illeciti era, infatti, operata fondamentalmente sia dal, più volte modificato, art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006: «Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto», sia dal D.M. 24 aprile 2014.
 

Il decreto del 2014 ha introdotto il limite dimensionale, fissato a 10 dipendenti, al di sotto del quale gli enti e le imprese anche se produttori iniziali di rifiuti pericolosi non sono più tenuti ad aderire e a utilizzare il SISTRI, ma ha delineato anche regimi particolare di esclusione dall’obbligo per talune attività economiche di dimensioni superiori a condizione che conferissero i rifiuti a “circuiti organizzati di raccolta”.
 

In particolare, sono tra gli altri tenuti a iscriversi al SISTRI:
«a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006; […]
e
) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006».
Il livello di stratificazione normativa è però tanto complesso e articolato da avere condotto anche gli estensori del nuovo regolamento del 2016 a richiamare solo le due disposizioni citate: «Sono tenuti ad aderire al SISTRI i soggetti indicati dall’articolo 188 -ter , comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo», dimenticando che la Legge 221/2015 – che non rientra tra le disposizioni attuative ricordate – aveva nel frattempo introdotto ulteriori criteri di esclusione dall’obbligo per le imprese agricole, gli acconciatori, le estetiste, i tatuatori, ecc., indipendentemente da ogni considerazione dimensionale e dal conferimento dei rifiuti speciali pericolosi ai “circuiti organizzati di raccolta”: «L’adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».
 

La nuova, seppur incompleta, individuazione dei soggetti obbligati chiarisce definitivamente anche la vexata quaestio dell’obbligo di iscrizione al SISTRI delle imprese iscritte alla categoria 2-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali, quindi dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che trasportano con mezzi aziendali i propri rifiuti. In contrasto con le indicazioni contenute nella sentenza con la quale la Corte di Giustizia europea ha condannato il nostro Paese per avere ritenuto che la locuzione “trasporto a titolo professionale” di rifiuti fosse riferita esclusivamente al trasporto di rifiuti prodotti da terzi, il nuovo Regolamento, ponendo fine a una strana situazione per la quale a fronte dell’obbligo di iscrizione per queste imprese ed enti disposto dal D.M. 52/2011 il Ministero dell’ambiente aveva ne comunque inibito l’iscrizione telematica, dispone l’esenzione dall’iscrizione in qualità di trasportatori, confermandola invece per le imprese che trasportano propri rifiuti speciali pericolosi a seguito dell’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo gestori. Che l’obbligo di dotare della black box i veicoli di un ente o di un’impresa autorizzati a trasportare solo fino a 30 kg o litri di rifiuti pericolosi fosse un’assurdità è una valutazione quasi universalmente condivisa, ma la soluzione scelta per escludere queste imprese appare la meno lineare tra quelle ipotizzabili. Da rilevare, infine, anche la conferma dell’obbligo di iscrizione – e di impiego del sistema – delle piattaforme di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi. Obblighi che più di un interprete aveva frettolosamente ed erroneamente ritenuto superati a seguito della rinuncia alla sperimentazione dell’uso del SISTRI nella fase di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi.
 

Il nuovo regolamento, infine, contiene la quarta versione della definizione della nozione di “delegato SISTRI”, non opera nessuna sistematizzazione della moltitudine di procedure particolari di impiego del SISTRI nelle situazioni non inizialmente previste dai progettisti del sistema e, soprattutto, come da tradizione, rinvia a un ulteriore decreto ministeriale la soluzione delle questioni più rilevanti e tuttora non affrontate: l’eliminazione dei dispositivi USB e delle black box e il mancato rispetto di tutti gli impegni di semplificazione delle procedure del sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti assunti dal Ministero dell’ambiente e dal Governo nel suo complesso.
Delle novità contenute nel D.M. n. 78/2016 si tratterà approfonditamente durante il corso di formazione
 

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