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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Il decreto legislativo n. 116, che ha recepito le direttive comunitarie 851 e 852 è chiaro nell’indicare le regole per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio.
Il nuovo art. 205 bis, introdotto dall’art, 2, comma 4, prevede infatti che, il peso dei rifiuti urbani riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.
Il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato, quindi, all’atto dell’immissione nell’operazione di riciclaggio. Questa è la regola generale.
In deroga a questa regola generale, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a condizione che:
a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;
b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni, precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.
Una deroga che dovrà essere adeguatamente motivata e che, comunque, dovrà prevedere che i rifiuti in “uscita” siano successivamente riciclati.
Il nuovo art. 205 bis fa riferimento alla Decisione n. 2019/1004 della Commissione, che all’articolo 1 essa ben chiarisce (il testo inglese è particolarmente chiaro), la netta distinzione concettuale tra materiali sottoposti a “preliminary treatment operation” e materiali “reprocessed in a given recycling operation into products” .
Altra regola da considerare è come computare i rifiuti esportati fuori dell’Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui all’articolo 188 bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti, l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell’Unione.
Val la pena provare a “calare” l’EoW nell’ambito delle politiche di riciclaggio e, quindi, del calcolo di relativi obiettivi.
Il Ministro dell’Ambiente ha firmato il 24 settembre il decreto ministeriale che regolamenta l’EoW (End of Waste, fine del rifiuto) per la carta e cartone.
Innanzi tutto l’EoW non è una novità assoluta per l’Italia in quanto il sistema delle Materie Prime Secondarie (istituito con il DM 5.2.1998) risponde alla stessa logica.
Partiamo dunque dall’art. 184 ter, comma 1 del Dlgs 152/2006 secondo il quale un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi i criteri specifici sotto riportati.
a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Secondo la lettera a) dell’art. 184 ter comma 1), l’EoW carta e cartone deve essere destinato a essere utilizzati per scopi specifici, una condizione che è ben chiarita dal decreto che all’art. 4, e poi in Allegato 2, che indica la manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria (ed eventualmente altre industrie che utilizzino lo standard UNI EN 643).
L’art. 205 bis del Dlgs n. 116/2020 ben chiarisce che, proprio al momento dell’immissione nel ciclo industriale, verrà misurato l’obiettivo di riciclaggio.
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Come si calcolano gli obiettivi di riciclaggio?
di Massimo Medugno
Il decreto legislativo n. 116, che ha recepito le direttive comunitarie 851 e 852 è chiaro nell’indicare le regole per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio.
Il nuovo art. 205 bis, introdotto dall’art, 2, comma 4, prevede infatti che, il peso dei rifiuti urbani riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.
Il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato, quindi, all’atto dell’immissione nell’operazione di riciclaggio. Questa è la regola generale.
In deroga a questa regola generale, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a condizione che:
a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;
b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni, precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.
Una deroga che dovrà essere adeguatamente motivata e che, comunque, dovrà prevedere che i rifiuti in “uscita” siano successivamente riciclati.
Il nuovo art. 205 bis fa riferimento alla Decisione n. 2019/1004 della Commissione, che all’articolo 1 essa ben chiarisce (il testo inglese è particolarmente chiaro), la netta distinzione concettuale tra materiali sottoposti a “preliminary treatment operation” e materiali “reprocessed in a given recycling operation into products” .
Altra regola da considerare è come computare i rifiuti esportati fuori dell’Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui all’articolo 188 bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti, l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell’Unione.
Val la pena provare a “calare” l’EoW nell’ambito delle politiche di riciclaggio e, quindi, del calcolo di relativi obiettivi.
Il Ministro dell’Ambiente ha firmato il 24 settembre il decreto ministeriale che regolamenta l’EoW (End of Waste, fine del rifiuto) per la carta e cartone.
Innanzi tutto l’EoW non è una novità assoluta per l’Italia in quanto il sistema delle Materie Prime Secondarie (istituito con il DM 5.2.1998) risponde alla stessa logica.
Partiamo dunque dall’art. 184 ter, comma 1 del Dlgs 152/2006 secondo il quale un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi i criteri specifici sotto riportati.
a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Secondo la lettera a) dell’art. 184 ter comma 1), l’EoW carta e cartone deve essere destinato a essere utilizzati per scopi specifici, una condizione che è ben chiarita dal decreto che all’art. 4, e poi in Allegato 2, che indica la manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria (ed eventualmente altre industrie che utilizzino lo standard UNI EN 643).
L’art. 205 bis del Dlgs n. 116/2020 ben chiarisce che, proprio al momento dell’immissione nel ciclo industriale, verrà misurato l’obiettivo di riciclaggio.
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