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Obiettivi di riduzione delle emissioni: le novità del D.L.vo 81/2018

di Leonardo Benedusi

Categoria: Aria

Il 17 luglio 2018 entrerà in vigore il decreto legislativo n. 81 del 30 maggio 2018, con cui il Governo ha esercitato la delega assegnatagli dal Parlamento con la legge n. 163 del 25 ottobre 2017 per l’attuazione della direttiva 2016/2284/UE, concernente la riduzione di alcuni inquinanti atmosferici (v. “Direttiva (UE) 2016/2284: nuovi impegni per la riduzione delle emissioni inquinanti”).

Il D.Lgs. 81/18 abrogherà il D.Lgs. n. 171 del 21 maggio 2004 (attuazione della direttiva 2001/81/CE), il quale continuerà, tuttavia, ad esplicare i suoi effetti circa la riduzione delle emissioni fino al 31 dicembre 2019; dopo tale data gli obiettivi di riduzione delle emissioni saranno quelli stabiliti dal nuovo decreto.

 

Il D.Lgs. 81/18 prevede un ambizioso percorso di riduzione progressiva delle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e di particolato fine (PM2,5) su due orizzonti temporali (periodo 2020-2029 e dal 2030) rispetto ad un anno preso come riferimento, ossia il 2005.

Rispetto alle previsioni del D.Lgs. 171/04, va osservato che il nuovo decreto focalizza la sua attenzione anche sul PM2,5, rispetto al quale il decreto previgente non stabiliva alcun tetto massimo, e che la riduzione viene espressa come percentuale rispetto all’anno di riferimento, senza quantificare il valore massimo annuo che precedentemente era stabilito in migliaia di tonnellate annue. Pertanto, al fine di comprendere quale possa essere l’impegno da rispettare nei confronti dell’UE, occorre stimare quale sia lo stato attuale dei livelli di emissione rispetto al 2005.

L”Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera 1990-2015. Informative Inventory Report 2017” di ISPRA riporta che per il biossido di zolfo e l’ammoniaca i livelli stimati nel 2015 rispetterebbero già gli obiettivi fissati fino al 2029, mentre per gli ossidi di azoto e i composti organici volatili non metanici lo scostamento rispetto all’obiettivo risulta minimo; maggiori riduzioni dovranno, invece, essere conseguite per il PM2,5.

 

L’art 3 del decreto definisce come dovranno essere conseguite le riduzioni, con una traiettoria di riduzione di norma lineare degli impegni stabiliti per il 2020 ed il 2030, con la possibilità di individuare traiettorie diverse che, comunque, non pregiudichino gli obiettivi di riduzione. L’art. 3 prevede anche che non vanno considerate le emissioni degli aeromobili a ldi fuori del ciclo di atterraggio e decollo, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale e le emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici generati dalla gestione del letame e dai suoli agricoli.

 

Lo strumento chiave per limitare le emissioni è il “programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico”, che sarà elaborato dal MATTM con il supporto tecnico di ISPRA secondo le modalità definite dall’art. 4. Il primo programma dovrà essere predisposto poco dopo l’estate, ossia entro il 30 settembre 2018, in modo da garantirne l’approvazione con DPCM entro il 28 febbraio 2019. I contenuti del programma nazionale sono indicati dai commi 5 e 7 dell’art. 4, nonché dall’allegato III; in sostanza, il programma dovrà contenere una valutazione del contributo delle fonti emissive sulla qualità dell’aria, una ricognizione delle azioni già in atto per contrastare l’inquinamento atmosferico, le priorità politiche, le competenze delle varie autorità coinvolte dalla normativa vigente, l’individuazione di eventuali misure aggiuntive e dei risultati conseguibili, la scelta delle misure da attuare e le relative tempistiche, l’individuazione dei soggetti competenti per l’attuazione delle misure e la valutazione della coerenza tra le politiche e le misure selezionate e gli strumenti di settore. Nelle scelte delle misure si dovrà assicurare priorità a quelle che avranno un effetto positivo anche sul black carbon, ossia il particolato carbonioso che assorbe la luce.

 

Tutte le autorità competenti dovranno conformarsi alle azioni individuate dal programma, pertanto le prime conseguenze sul tessuto produttivo, sul sistema dei trasporti, sul settore dell’energia, sul riscaldamento civile e sull’agricoltura si potranno apprezzare una volta approvato il primo programma nazionale, che, di norma, dovrebbe essere aggiornato almeno ogni quattro anni. Se da una parte le misure non sono ancora note, per il settore dell’agricoltura nella parte 2 dell’allegato III si possono rinvenire già indicazioni di massima finalizzate a ridurre le emissioni di ammoniaca che riguarderanno le buone pratiche agricole, le limitazioni per l’impiego di taluni fertilizzanti e particolari accorgimenti nella gestione degli effluenti di allevamento.

 

L’art. 6 prevede l’elaborazione periodica di inventari e proiezioni nazionali delle emissioni che permetteranno di valutare l’evolversi della situazione emissiva nazionale, non solo per gli inquinanti per cui sono previste riduzioni, ma anche per altre sostanze, tra cui monossido di carbonio, metalli pesanti, inquinanti organici persistenti, black carbon, PM10.

 

Infine, si ricorda che per monitorare i reali effetti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi l’art. 7 prevede una rete di siti di monitoraggio rappresentativi, da attuarsi in modo coordinato con i programmi di monitoraggio previsti dal D.Lgs. 155/10. I siti dovranno essere definiti con un apposito decreto del MATTM, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2018 (sic, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/18).

 

Approfondiremo anche questa novità in materia di emissioni durante il Corso di Formazione “Emissioni ed immissioni in atmosfera, che si terrà, nella sua III edizione, a Milano, l’11 ottobre 2018.

Info: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305

 

Piacenza, 12.07.2018

 

 

*Le posizioni espresse nel presente articolo sono espresse a titolo personale e non rappresentano necessariamente la posizione ufficiale dell’ente di appartenenza.

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