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Stefano Maglia

Operazione di recupero rifiuti R12, facciamo chiarezza!

di Stefano Maglia, Elena Mussida

Categoria: Rifiuti


 
L’Allegato II della Direttiva 2008/98/CE[1], già nella sua formulazione originaria, indicava l’operazione di recupero[2] R12 come l’attività di “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”; a tale definizione veniva poi riportata la seguente nota esplicativa:
 
“In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”.
 
Nel nostro ordinamento, le disposizioni della Direttiva UE sono state attuate con il D.L.vo 205/2010[3] il quale, all’art. 39, comma 5, ha stabilito la sostituzione dell’Allegato C del D.L.vo 152/2006 relativo alle operazioni di recupero per uniformarsi al dettato europeo: in particolare, nel nuovo Allegato C, alla voce riguardate l’operazione R12 (oltre alla già presente definizione “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”) viene aggiunta la nota esplicativa come indicata nella Direttiva 2008/98/CE, che, fino a quel momento, non era stata inserita.
 
L’aggiunta di tale nota ha sollevato non pochi interrogativi in merito alla corretta identificazione dell’operazione di recupero R12[4]: anzitutto occorre osservare che, in riferimento alla voce R12, l’uso del termine “scambio” appare senz’altro fuorviante rispetto alla gestione rifiuti: lo scambio, ovvero il passaggio di un rifiuto per un altro rifiuto non avrebbe in sé né logica né ragione di esistere nel sistema della gestione rifiuti, nella quale, semmai, è correttamente normato da tempo “il trasporto di rifiuti”, con tutti gli adempimenti connessi.
 
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La stessa nota aggiunta a questa voce non ha quindi apparentemente alcuna connessione logica con la definizione relativa all’operazione R12; tutt’al più le indicazioni della nota si potrebbero ritenere riferite ad un “cambio” di rifiuti, inteso nel senso di “cambio della loro natura e/o stato fisico”, ma, ad oggi, non vi sono ancora chiarimenti ufficiali in merito a tale possibile distinzione.
 
Inoltre, i termini utilizzati nella nota esplicativa sono evidentemente ipotetici e piuttosto vaghi: l’operazione di R12, secondo la nota, in mancanza di altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento, indicate a titolo esemplificativo nelle operazioni di: cernita, frammentazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, triturazione, condizionamento, ricondizionamento, la separazione, e il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11. L’elenco effettuato nella nota è evidentemente non esaustivo e non tassativo; d’altro canto, l’operazione R12 potrebbe anche non concretizzarsi in nessuna delle operazioni elencate dalla nota posto che l’R12 può (e non necessariamente deve), in mancanza di un diverso codice R appropriato, ricomprendere tali attività.
 
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Altra problematica sorta in relazione all’inserimento della nota esplicativa come sopra ripotata, riguarda il “rapporto” tra l’operazione di recupero R12 e quella di R13, definita nell’Allegato C del D.L.vo 152/2006 come “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”.
 
Come noto, il D.M. 5 febbraio 1998, che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, indica come operazioni di R13 anche attività quali ad esempio la cernita e la separazione. L’art. 6, comma 8, del D.M. stabilisce difatti che l’operazione di recupero “R13 — messa in riserva” è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
 
La nota esplicativa inserita nella voce R12, a sua volta, porta a definire la cernita o la selezione (che peraltro comportano o possono comportare un cambio del codice C.E.R), come un’operazione di recupero R12, e, a rigore di logica, non essendo tale operazione espressamente contemplata dal D.M. 5 febbraio 1998, non potrebbe più essere svolta in procedura semplificata, ma dovrebbe esse autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.L.vo 152/2006.
 
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Sul punto si è espresso il TAR del Friuli[5] precisando che: “Le modifiche apportate al D.L.vo 152/2006 dal D.L.vo 205/2010 non hanno mutato i termini della gestione dei rifiuti in messa in riserva R13, non essendo le stesse state formulate con riferimento a tale voce, né, tanto meno, con riferimento al D.M. 5 febbraio 1998, da cui le operazioni di recupero in procedura semplificata traggono operatività: in particolare, la nota esplicativa alla voce R12 incide solo su quest’ultima, consentendo agli operatori autorizzati in base ad essa di effettuare, laddove non disponibili altri codici R appropriati, tutte le operazioni di pretrattamento necessarie, non comportando, invece, una riduzione del campo applicativo della voce R13 (nel cui ambito si ritiene che trovino pacificamente spazio la cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti)”[6].
 
La questione è stata successivamente affrontata dalla Cassazione Penale nella sentenza n. 7160 del 15/02/2017[7], la quale ha ritenuto che, nel caso di specie presentato dal ricorrente, l’attività di eliminazione della guaina esterna dei cavi elettrici con mezzo meccanico di esportazione del rivestimento (anche se compiuta con lavorazione meccanica) costituisce attività consentita nell’ambito della messa in riserva R13. La messa in riserva, dunque, precisa la Corte, è un’operazione preliminare e strumentale ad una diversa e successiva attività, quella propriamente di recupero nei termini da R1 a R12 e da non confondere con queste ultime.
 
In definitiva, l’operazione di recupero R12 – “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11” – consente agli operatori autorizzati di effettuare, laddove non disponibili altri codici R appropriati, tutte le operazioni di pretrattamento sul rifiuto necessarie, tra le quali (a titolo esemplificativo) la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11; ciò, tuttavia, non interferisce con il campo di applicazione della voce R13 (nel cui ambito si ritiene che trovino pacificamente spazio la cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti). Va in ultimo rilevato che, in sede di autorizzazione, le diverse Autorità competenti godono di un margine di discrezionalità nello stabilire quale operazione di recupero identificare a seconda dell’attività svolta dall’impianto.
 
Piacenza, 23 novembre 2021
 
[1] Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
[2] L’art. 183, lett. t) del D.L.vo 152/2006 definisce il “recupero” come “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”.
[3] Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2010.
[4] Sul punto si veda S.MAGLIA, I rifiuti dalla A alla Z, Edizioni TuttoAmbiente, quesiti n. 326, 327 e 330 e S.MAGLIA, Le “nuove” nozioni di recupero e smaltimento rifiuti, disponibile sul sito www.tuttoambiente.it.

[5] TAR Friuli V.G., Sez. I, n. 89 del 16/03/2016 – Pres. Zuballi – Est. Sinigoi – Ric. L. s.r.l.
[6] Sul punto si veda S.MAGLIA, M.BALOSSI, R12-R13: nota a sentenza TAR Friuli n. 89/2016, disponibile sul sito www.tuttoambiente.it.
[7] Cass. Pen. Sez. III n. 7160 del 15 febbraio 2017, Pres. Ramacci, Rel. Mengoni.

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