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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Ora è più agevole ottenere l'abilitazione Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti
di Marco Casadei
Categoria: Rifiuti
Dal 19 luglio 2019 sono in vigore le deliberazioni del Comitato Nazionale n. 3 e n. 4 del 25 giugno 2019.
Si tratta della prima sostanziale variazione delle procedure per ottenere l’abilitazione iniziale, titolo minimo per l’assunzione all’incarico di RT in tutte le categorie per cui è prevista questa figura, requisito tecnico che deve essere dimostrato dalle imprese che si iscrivono all’Albo gestori.
Soprattutto, consentirà a coloro che hanno superato la verifica iniziale, di aumentare le specializzazioni relative ad altre attività dell’Albo, preparando solamente i quiz specifici per tale attività.
Dopo poco più di 2 anni dall’entrata in vigore delle disposizioni relative alla riforma del Responsabile Tecnico (Delibere n. 6 e 7 del 30 maggio 2017), e a circa 18 mesi dall’inizio delle verifiche di idoneità (prima verifica Venezia – 19 dicembre 2017), il Comitato Nazionale dell’Albo gestori modifica i requisiti per l’idoneità di RT e le modalità di svolgimento delle verifiche.
L’esperienza acquisita dalle Sezioni in questi 2 anni di vigenza delle deliberazioni hanno indotto il Comitato a modificare le procedure di accertamento dell’idoneità dei Responsabili Tecnici assunte in sede di regolamentazione degli articoli 12 e 13 del D.M. 120/2014, e a correggere quelle che da più parti erano state evidenziate come criticità e complessità.
Ciò premesso, nello specifico, la nuova delibera n.3/2019 integra la delibera n. 6 del 30 maggio 2017, mentre la nuova delibera n. 4/2019 abroga la n. 7 sempre del 30 maggio 2017, già successivamente modificata dalla delibera n. 10 del 28 novembre 2017.
Andiamo con ordine per dare possibilità ai lettori di seguire passo passo le modifiche apportate, cercando di spiegarne le motivazioni.
La Delibera n. 3 modifica l’articolo 2 (Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico) della delibera n. 6, il cui testo in vigore diventa il seguente:
Art. 2 Deliberazione n. 6 del 30/05/2017
Art. 2 con le modifiche di cui alla Deliberazione n. 3 del 25/06/2019
1. Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell’allegato “C”. I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato nazionale, sono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali https://www.albonazionalegestoriambientali.it e sono periodicamente aggiornati.
1. Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell’allegato “C”. I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato nazionale, sono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali https://www.albonazionalegestoriambientali.it e sono periodicamente aggiornati.
2. L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità di 5 anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
2. L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità di 5 anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
2bis. . Il soggetto in possesso dell’idoneità di cui al comma 2, può sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento. E’ consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli
3. In caso di mancato superamento di una verifica, la stessa, per il medesimo modulo può essere sostenuta decorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.
3. SOPPRESSO
4. La verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data di scadenza di cui al comma 2
4. La verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data di scadenza di cui al comma 2 e 2bis.
4bis. Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento per il modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell’idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l’idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione.
5. È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che al momento della domanda abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.
5. È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che al momento della domanda abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.
Viene stabilito un principio che fino ad oggi era stato oggetto di dibattito e dissenso tra coloro che volevano sostenere la verifica d’idoneità, o che ne avevano già sostenute, ovvero quello relativo al fatto che il modulo obbligatorio per tutte le categorie dovesse essere ripetuto ad ogni ulteriore prova per nuove specializzazioni.
In realtà, la modifica è più sostanziale di quel che a una prima lettura parrebbe. Infatti, il combinato disposto dei commi 2bis e 4 bis, consente al RT che ha già conseguito la prima idoneità (modulo obbligatorio e almeno una specializzazione) di aggiungere ulteriori specializzazioni sostenendone i quiz relativi; in caso di esito positivo, decorrono i 5 anni di validità della specializzazione che, come previsto, dovrà essere aggiornata ogni 5 anni.
Ovviamente, il tutto sempre con il modulo obbligatorio valido e regolarmente aggiornato, senza il quale non è possibile ricoprire il ruolo di RT.
Infatti, l’idoneità è composta dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e dal modulo specialistico in corso di validità quinquennale; venendo mancare uno dei 2 requisiti, viene meno l’idoneità per ricoprire il ruolo di RT.
Questa modifica corregge la stortura che imponeva ai candidati di replicare, anche a distanza di pochi mesi, il modulo obbligatorio in caso di ulteriori specializzazioni; sovente succedeva che il candidato non raggiungesse i punteggi di idoneità previsti come la volta precedente.
Ritengo che la modifica possa anche agevolare il superamento delle prove, in quanto la preparazione può essere mirata ai soli quiz della specializzazione che si vuole conseguire.
Altra novità, che potrebbe non essere colta, è la soppressione del comma 3: In caso di mancato superamento di una verifica, la stessa, per il medesimo modulo può essere sostenuta decorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.
Di fatto, l’esperienza ha insegnato che, al momento dell’esito negativo della prova d’idoneità, la prima verifica utile alla quale ci si può iscrivere, non è prima di almeno 40 giorni (si ricorda che ci si può iscrivere alle verifiche da 60 a 40 giorni prima della data prefissata); quindi, si è ritenuto inutile il divieto di poter sostenere nuovamente la verifica per la medesima specializzazione non prima del decorrere dei 60 giorni previsti.
Ma le semplificazioni introdotte, che a parere di chi scrive agevoleranno il conseguimento e il mantenimento dell’idoneità per l’assunzione dell’incarico di RT, obbligheranno lo stesso RT a fare attenzione alle scadenze delle diverse specializzazioni conseguite. Viene mantenuto, infatti:
– il principio della validità quinquennale (cosa che non poteva che essere così, visto quanto dispone l’art. 13, comma 1 del Regolamento 120/2014),
– l’aggiornamento che potrà essere sostenuto a decorrere da un anno prima della sua scadenza,
– nei casi in cui non si superassero le verifiche di aggiornamento (o della specializzazione o del modulo obbligatorio), si perderà il requisito dell’idoneità, anche nei casi in cui fossero ancora valide altre specializzazioni conseguite ai sensi del comma 2-bis.
Probabilmente sarà necessaria una futura comunicazione per chiarire tutte le diverse casistiche che potranno verificarsi in sede di aggiornamento che, come noto, inizieranno il 2 gennaio 2021.
Anche le regole per lo svolgimento delle verifiche sono state aggiornate e riportate nella deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019, per poter recepire le modifiche introdotte come abbiamo sopra ricordato.
La principale novità è contenuta nell’art. 2 comma 5:
Il candidato può iscriversi a 3 moduli nella stessa sessione di verifica prescelta, con le seguenti limitazioni:
La verifica iniziale è costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico;
il candidato che ha già ottenuto l’idoneità mediante superamento della verifica di cui alla lettera a), può iscriversi per gli ulteriori moduli di specializzazione senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie.
Anche in questo caso, l’esperienza derivante da questo anno e mezzo circa di verifica, ha consentito alle Sezioni di poter cambiare l’organizzazione delle procedure di verifica per consentire ai candidati di iscriversi e sostenere più moduli nella stessa sessione di esame. Del resto, il limite di una sola specializzazione previsto dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017, lasciava intendere che si sarebbero potute modificare le regole successivamente.
Quindi, l’Albo aveva già dato ampia disponibilità nel cambiare le regole, consapevole che solo l’esperienza nella gestione delle procedure di verifica – dall’iscrizione, allo svolgimento, alla correzione e pubblicazione degli esiti – poteva suggerire e indirizzare il Comitato Nazionale verso scelte più favorevoli per le imprese e per i RT.
Le condizioni appaiono ora sufficientemente chiare.
Fino a quando un candidato non dovesse superare la verifica iniziale, dovrà obbligatoriamente sempre iscriversi anche al modulo obbligatorio, oltre che alla specializzazione. Per superare la verifica iniziale, dovrà raggiungere la soglia di punteggio prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), ovvero 32 punti nel modulo obbligatorio e 34 punti in quello specialistico.
Nel caso della prima verifica, potrà comunque iscriversi a 2 moduli di specializzazione, che si aggiungeranno al modulo obbligatorio; quest’ultimo, in caso di esito positivo, potrà farlo valere per entrambe le specializzazioni.
Successivamente al superamento della verifica iniziale, al candidato è consentita l’iscrizione alle verifiche delle sole specializzazioni non ancora conseguite, ovviamente con l’idoneità conseguita una volta raggiunta la soglia di almeno 34 punti.
Ovviamente, in tale caso, la verifica durerà 180 minuti, ovvero 60 minuti per ogni modulo.
Non solo: la disposizione transitoria dell’art. 7 della Delibera n. 4/2019 dispone che:
I soggetti che hanno conseguito l’idoneità iniziale di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a), prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione possono iscriversi alle verifiche per gli ulteriori moduli specialistici mancanti, senza ripetere il modulo obbligatorio per tutte le categorie.
Quindi, tutti coloro che dalla prima verifica del dicembre 2017 fossero risultati idonei alla verifica iniziale, potranno, a partire dalle sessioni di settembre 2019, iscriversi esclusivamente alle singole specializzazioni, senza dover nuovamente sostenere i quiz relativi al modulo obbligatorio.
Infine, per consentire agli interessati di organizzarsi con congruo anticipo, entro il 30 novembre di ogni anno verrà pubblicato il calendario delle verifiche d’idoneità RTGR per l’anno successivo.
In proposito, si ricorda che sul sito nazionale dell’Albo gestori (è da pochi giorni disponibile la nuova versione) sono elencate le date delle verifiche programmate per il 2019; le iscrizioni si aprono 60 giorni e si chiudono 40 giorni prima della data prevista.
Piacenza, 15 luglio 2019
Per prepararsi adeguatamente alle verifiche TuttoAmbiente propone la Scuola RTGR in aula (prossima edizione a Milano dall’11 novembre) e a distanza (scuola RTGR FAD).
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Ora è più agevole ottenere l'abilitazione Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti
di Marco Casadei
Dal 19 luglio 2019 sono in vigore le deliberazioni del Comitato Nazionale n. 3 e n. 4 del 25 giugno 2019.
Si tratta della prima sostanziale variazione delle procedure per ottenere l’abilitazione iniziale, titolo minimo per l’assunzione all’incarico di RT in tutte le categorie per cui è prevista questa figura, requisito tecnico che deve essere dimostrato dalle imprese che si iscrivono all’Albo gestori.
Soprattutto, consentirà a coloro che hanno superato la verifica iniziale, di aumentare le specializzazioni relative ad altre attività dell’Albo, preparando solamente i quiz specifici per tale attività.
Dopo poco più di 2 anni dall’entrata in vigore delle disposizioni relative alla riforma del Responsabile Tecnico (Delibere n. 6 e 7 del 30 maggio 2017), e a circa 18 mesi dall’inizio delle verifiche di idoneità (prima verifica Venezia – 19 dicembre 2017), il Comitato Nazionale dell’Albo gestori modifica i requisiti per l’idoneità di RT e le modalità di svolgimento delle verifiche.
L’esperienza acquisita dalle Sezioni in questi 2 anni di vigenza delle deliberazioni hanno indotto il Comitato a modificare le procedure di accertamento dell’idoneità dei Responsabili Tecnici assunte in sede di regolamentazione degli articoli 12 e 13 del D.M. 120/2014, e a correggere quelle che da più parti erano state evidenziate come criticità e complessità.
Ciò premesso, nello specifico, la nuova delibera n.3/2019 integra la delibera n. 6 del 30 maggio 2017, mentre la nuova delibera n. 4/2019 abroga la n. 7 sempre del 30 maggio 2017, già successivamente modificata dalla delibera n. 10 del 28 novembre 2017.
Andiamo con ordine per dare possibilità ai lettori di seguire passo passo le modifiche apportate, cercando di spiegarne le motivazioni.
La Delibera n. 3 modifica l’articolo 2 (Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico) della delibera n. 6, il cui testo in vigore diventa il seguente:
Viene stabilito un principio che fino ad oggi era stato oggetto di dibattito e dissenso tra coloro che volevano sostenere la verifica d’idoneità, o che ne avevano già sostenute, ovvero quello relativo al fatto che il modulo obbligatorio per tutte le categorie dovesse essere ripetuto ad ogni ulteriore prova per nuove specializzazioni.
In realtà, la modifica è più sostanziale di quel che a una prima lettura parrebbe. Infatti, il combinato disposto dei commi 2bis e 4 bis, consente al RT che ha già conseguito la prima idoneità (modulo obbligatorio e almeno una specializzazione) di aggiungere ulteriori specializzazioni sostenendone i quiz relativi; in caso di esito positivo, decorrono i 5 anni di validità della specializzazione che, come previsto, dovrà essere aggiornata ogni 5 anni.
Ovviamente, il tutto sempre con il modulo obbligatorio valido e regolarmente aggiornato, senza il quale non è possibile ricoprire il ruolo di RT.
Infatti, l’idoneità è composta dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e dal modulo specialistico in corso di validità quinquennale; venendo mancare uno dei 2 requisiti, viene meno l’idoneità per ricoprire il ruolo di RT.
Questa modifica corregge la stortura che imponeva ai candidati di replicare, anche a distanza di pochi mesi, il modulo obbligatorio in caso di ulteriori specializzazioni; sovente succedeva che il candidato non raggiungesse i punteggi di idoneità previsti come la volta precedente.
Ritengo che la modifica possa anche agevolare il superamento delle prove, in quanto la preparazione può essere mirata ai soli quiz della specializzazione che si vuole conseguire.
Altra novità, che potrebbe non essere colta, è la soppressione del comma 3: In caso di mancato superamento di una verifica, la stessa, per il medesimo modulo può essere sostenuta decorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.
Di fatto, l’esperienza ha insegnato che, al momento dell’esito negativo della prova d’idoneità, la prima verifica utile alla quale ci si può iscrivere, non è prima di almeno 40 giorni (si ricorda che ci si può iscrivere alle verifiche da 60 a 40 giorni prima della data prefissata); quindi, si è ritenuto inutile il divieto di poter sostenere nuovamente la verifica per la medesima specializzazione non prima del decorrere dei 60 giorni previsti.
Ma le semplificazioni introdotte, che a parere di chi scrive agevoleranno il conseguimento e il mantenimento dell’idoneità per l’assunzione dell’incarico di RT, obbligheranno lo stesso RT a fare attenzione alle scadenze delle diverse specializzazioni conseguite. Viene mantenuto, infatti:
Probabilmente sarà necessaria una futura comunicazione per chiarire tutte le diverse casistiche che potranno verificarsi in sede di aggiornamento che, come noto, inizieranno il 2 gennaio 2021.
Anche le regole per lo svolgimento delle verifiche sono state aggiornate e riportate nella deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019, per poter recepire le modifiche introdotte come abbiamo sopra ricordato.
La principale novità è contenuta nell’art. 2 comma 5:
Il candidato può iscriversi a 3 moduli nella stessa sessione di verifica prescelta, con le seguenti limitazioni:
Anche in questo caso, l’esperienza derivante da questo anno e mezzo circa di verifica, ha consentito alle Sezioni di poter cambiare l’organizzazione delle procedure di verifica per consentire ai candidati di iscriversi e sostenere più moduli nella stessa sessione di esame. Del resto, il limite di una sola specializzazione previsto dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017, lasciava intendere che si sarebbero potute modificare le regole successivamente.
Quindi, l’Albo aveva già dato ampia disponibilità nel cambiare le regole, consapevole che solo l’esperienza nella gestione delle procedure di verifica – dall’iscrizione, allo svolgimento, alla correzione e pubblicazione degli esiti – poteva suggerire e indirizzare il Comitato Nazionale verso scelte più favorevoli per le imprese e per i RT.
Le condizioni appaiono ora sufficientemente chiare.
Fino a quando un candidato non dovesse superare la verifica iniziale, dovrà obbligatoriamente sempre iscriversi anche al modulo obbligatorio, oltre che alla specializzazione. Per superare la verifica iniziale, dovrà raggiungere la soglia di punteggio prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), ovvero 32 punti nel modulo obbligatorio e 34 punti in quello specialistico.
Nel caso della prima verifica, potrà comunque iscriversi a 2 moduli di specializzazione, che si aggiungeranno al modulo obbligatorio; quest’ultimo, in caso di esito positivo, potrà farlo valere per entrambe le specializzazioni.
Successivamente al superamento della verifica iniziale, al candidato è consentita l’iscrizione alle verifiche delle sole specializzazioni non ancora conseguite, ovviamente con l’idoneità conseguita una volta raggiunta la soglia di almeno 34 punti.
Ovviamente, in tale caso, la verifica durerà 180 minuti, ovvero 60 minuti per ogni modulo.
Non solo: la disposizione transitoria dell’art. 7 della Delibera n. 4/2019 dispone che:
I soggetti che hanno conseguito l’idoneità iniziale di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a), prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione possono iscriversi alle verifiche per gli ulteriori moduli specialistici mancanti, senza ripetere il modulo obbligatorio per tutte le categorie.
Quindi, tutti coloro che dalla prima verifica del dicembre 2017 fossero risultati idonei alla verifica iniziale, potranno, a partire dalle sessioni di settembre 2019, iscriversi esclusivamente alle singole specializzazioni, senza dover nuovamente sostenere i quiz relativi al modulo obbligatorio.
Infine, per consentire agli interessati di organizzarsi con congruo anticipo, entro il 30 novembre di ogni anno verrà pubblicato il calendario delle verifiche d’idoneità RTGR per l’anno successivo.
In proposito, si ricorda che sul sito nazionale dell’Albo gestori (è da pochi giorni disponibile la nuova versione) sono elencate le date delle verifiche programmate per il 2019; le iscrizioni si aprono 60 giorni e si chiudono 40 giorni prima della data prevista.
Piacenza, 15 luglio 2019
Per prepararsi adeguatamente alle verifiche TuttoAmbiente propone la Scuola RTGR in aula (prossima edizione a Milano dall’11 novembre) e a distanza (scuola RTGR FAD).
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