Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

Rifiuti, in arrivo cambiamenti radicali delle norme di riferimento

di Paolo Pipere

Categoria: Rifiuti

Non una rivoluzione ma sicuramente cambiamenti radicali delle modalità di classificazione dei rifiuti, con effetti devastanti in termini di incremento della tassa, e degli adempimenti.

I decreti legislativi approvati in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 7 agosto, e dei quali si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non si limitano a recepire le Direttive sull’economia circolare, che hanno confermato i principi fondamentali della precedente legislazione dell’Unione Europea sui rifiuti rafforzandone gli strumenti di attuazione, ma intervengono su questioni di importanza capitale per le imprese e per gli enti.

 

Emergenza tassa rifiuti

In primo luogo, come preannunciato in un precedente articolo, con il pretesto di dover conformare le norme nazionali alla modifica della Direttiva quadro sui rifiuti con la quale è stata introdotta per la prima volta la definizione di rifiuto urbano (già presente nelle norme italiane e perfettamente compatibile con quella europea), si è colta l’occasione per trasformare buona parte dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività economiche in rifiuti urbani da conferire al servizio pubblico di raccolta.

Un’impresa artigiana che trasforma materie prime in prodotti finiti produrrà rifiuti urbani anche nei locali nei quali si svolgono le lavorazioni (per esempio imballaggi terziari, metallo, vernici, inchiostri, adesivi e resine, legno), quindi pressoché tutta la superficie aziendale sarà imponibile perché la legge istitutiva della tassa rifiuti (TARI) prevede che: «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani». Analogamente un’impresa di logistica, di servizi o della grande distribuzione organizzata potrà teoricamente conferire al servizio pubblico enormi quantità di rifiuti ora divenuti urbani, dato che le nuove norme – in diretto e insanabile contrasto con le indicazioni della giurisprudenza formatasi negli ultimi venti anni – non prevedono alcun limite quantitativo.

rif

Dalla tariffa puntuale a quella casuale

Per dieci o forse vent’anni, dato che il passaggio alla tariffa puntuale (commisurata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico) è stato previsto nel 1997 ma finora è stato attuato, con differenti modalità, solo da circa settecentocinquanta Comuni (dato 2018, pari al 9% della popolazione italiana), queste imprese dovranno affrontare incrementi esponenziali della tassa e, in ogni caso, gli inevitabili maggiori costi di raccolta e gestione dei rifiuti graveranno su tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune.

Un bel risultato: il contrario esatto dei principi “chi inquina paga” e paga quanto butti” finalizzati a prevenire alla fonte la formazione dei rifiuti e a ridurne la quantità. In attesa della tariffa puntuale sembra si sia optato per quella casuale.

 

Più adempimenti e, se possibile, ancora più complessi

Sembra che la disastrosa esperienza del SISTRI, il sistema di controllo telematico per la tracciabilità dei rifiuti, non abbia insegnato nulla. Nelle bozze del decreto dalle ceneri del SISTRI rinasce il REN, registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, naturalmente con canoni annuali e diritti di segreteria a carico delle imprese, ma sono confermati anche il formulario, il registro di carico e scarico (molto più complesso del precedente) e il MUD. Formulario e registro saranno in doppia versione informatica e cartacea con la prospettiva di far divenire definitiva l’esperienza transitoria già per anni sperimentata con il doppio binario SISTRI: coesistenza dei vecchi adempimenti con i nuovi e conseguente duplicazione dei costi e degli oneri.

Barbieri e estetiste, ma anche commercialisti, ingegneri e avvocati, dovranno obbligatoriamente iscriversi al REN, perché per i produttori di rifiuti speciali pericolosi (una lametta da barba o un vecchio PC) non è stato previsto nessun esonero in funzione della dimensione aziendale. Iscrizione anche per centinaia di migliaia di unità locali aziendali nella quali si producono rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da trattamento delle acque e da abbattimento dei fumi.

Previsti sistemi informatici che prelevando i dati da uno dei documenti ne precompileranno un altro. Senz’altro utile, ma siamo certi che sia indispensabile mantenere in vita rilevazioni statistiche come il MUD o ORSO quando i dati sono rilevati puntualmente mediante formulari e registri digitali? E ancora: nel registro di carico e scarico digitale sarà obbligatorio immettere parte dei dati già inseriti nei formulari. Viene da chiedersi perché sia necessario, dato che sono entrambi documenti informatici, confluiscono in un’unica banca dati, il REN, e in entrambi sono presenti chiavi univoche che consentono di instaurare un rapporto tra i due file. Non poteva mancare, infine, per mantenere secolari tradizioni, la vidimazione dei documenti informatici. In un’epoca in cui l’impiego della marcatura temporale fortunatamente ha sostituito, ma non per registri e formulari, il timbro a secco sul modulo di carta chimica a ricalco, è importante notare, come spiegano le bozze di istruzioni di compilazione dei registri e formulari digitali che i file informatici dovranno essere compilati “senza cancellature o abrasioni”. Sappiamo tutti che è difficile liberarsi delle vecchie abitudini, ma un po’ ci preoccupa pensare che, invece di consentirci di utilizzare applicazioni per smartphone o PC, ci stiano preparando un modulo editabile con le caselline rosse in cui scrivere in stampatello – senza abrasioni – con la penna, rigorosamente nera, del tablet o del cellulare.

 

Piacenza, 9 settembre 2020

 

TuttoAmbiente consiglia:

rif

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata