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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Reati ambientali, quando il fatto commesso è “particolarmente tenue”?
di Elena Mussida
Categoria: Responsabilità ambientali
La Corte di Cassazione, con la recentissima pronuncia del 18 ottobre 2019[1], ha affrontato nuovamente il tema dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis[2]del codice penale, ritenendo, nel caso di specie, di non poter applicare tale previsione stante l’elevato numero di rifiuti oggetto del non corretto smaltimento e stante l’assenza di bonifica che, tra l’altro, specifica la Corte, era frutto di ben precisa scelta imprenditoriale rivolta a ridurre indebitamente i costi di smaltimento di rifiuti che dovevano considerarsi pericolosi. Proprio a seguito di quest’ultimo intervento della Cassazione Penale, si è pensato di proporre un’analisi delle motivazioni delle più recenti sentenze in tema di reati ambientali ed esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ossia esaminare come in concreto i Giudici abbiano interpretato i profili di applicabilità della norma in esame e abbiano ritenuto quindi di applicare o non applicare la pena.
Prima di addentrarsi nell’analisi occorre fare una breve premessa di natura tecnica e ricordare i profili di applicazione di tale causa di non punibilità. Si tratta, in particolare, di uno strumento deflattivo del contenzioso che mira alla non irrogazione in concreto della pena ogniqualvolta (nel rispetto dei limiti di cui si dirà più avanti) l’offesa al bene giuridico protetto dalla norma sia “particolarmente tenue”, ossia tale da ritenere non necessaria l’applicazione di una pena in relazione al fatto di reato contestato. Il Giudice, pertanto, ha tra le mani uno strumento particolarmente delicato che gli consente di valutare se il comportamento dell’imputato, in relazione alla modalità della condotta o all’esiguità del danno o del pericolo, si sia tradotto in un’offesa talmente minima da non meritare sanzione penale, pur comunque integrando una fattispecie di reato. Alla luce di quanto detto sorge però spontaneo un interrogativo: quali sono i parametri di riferimento? Come, in concreto, il Giudice svolge questa valutazione? La risposta è contenuta nel dato letterale della norma in esame: l’organo giudicante deve tener conto degli elementi indicati dall’art. 133, comma 1 del codice penale[3] e quindi valutare la “particolare tenuità” in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, e al luogo e ad ogni altra modalità dell’azione, alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato e all’intensità del dolo o dal grado della colpa.
Ancor prima di procedere a tali considerazioni, si deve tener presente che la disciplina di cui all’art.131-bis c.p. incontra alcuni limiti applicativi; in primis l’istituto della particolare tenuità del fatto è riservato ai soli reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva. Alla luce di questa limitazione sanzionatoria si intuisce come, in materia ambientale, possano in astratto rientrare nell’applicazione dall’art.131-bis le fattispecie contravvenzionali, oltre a diverse ipotesi delittuose, come l’omessa bonifica e l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata (solo per citarne alcune); restano esclusi invece altri titoli di reato, come l’attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, le fattispecie di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.
Ulteriore limite all’attuazione della disposizione in esame si ravvisa qualora il comportamento del soggetto agente risulti abituale; tale condizione, come si avrà modo di dire in seguito, ha posto diversi dubbi interpretativi, posto che, in base a quanto previsto dall’art. 131-bis,“il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.
Il primo caso in analisi riguarda il trasporto all’interno di un autocarro di rifiuti costituiti da materiali ferrosi in assenza della prescritta autorizzazione; il Tribunale di primo grado ha ritenuto responsabili entrambi gli imputati per il reato di cui all’art. 265, comma 1, del D.L.vo n.152/2006 condannandoli alla pena di 4.000,00 euro di ammenda e rigettando la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto proposta dalle difese ritendendo che il possesso dell’autocarro ed il trasporto non autorizzato del materiale in questione facevano propendere nel senso della non occasionalità della condotta. In pratica, il Tribunale ha sostenuto di dover escludere l’applicabilità della particolare tenuità sulla base del fatto che la disponibilità del mezzo di trasporto e le modalità del trasporto del rifiuto dovessero essere interpretati come sintomi di una “condotta abituale”.
Decisamente contraria a questa interpretazione la Corte di Cassazione chiamata a dirimere la controversia: “Fare riferimento alla non occasionalità della condotta ai fini della esclusione della particolare tenuità del fatto in una ipotesi in cui ai prevenuti è stata contestata un solo episodio di trasporto, appare, pertanto, manifestamente illogico posto che siffatta caratteristica, cioè la assoluta occasionalità del trasporto, o comporterebbe la assenza di rilevanza penale della condotta, che è cosa evidentemente diversa dalla particolare tenuità del fatto (al riguardo si veda: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 febbraio 2016, n. 5254, ove è chiarito che il fatto privo di offensività è penalmente neutro, mentre l’art. 131-bis cod. pen. si applica alle ipotesi in cui la, pur presente, offensività è talmente esigua da ritenersi irrilevante ai fini della punibilità), ovvero sarebbe riferibile a condotte estranee al reato contestato, sicché non sarebbe giustificata la loro valutazione ai fini della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.” (Cassazione Penale, Sez. III n. 38753 del 20 settembre 2019).
Ebbene, secondo il ragionamento della Corte, il Tribunale di primo grado avrebbe del tutto confuso “l’assoluta occasionalità della condotta”, elemento necessario per escludere l’applicazione del reato di cui all’art. 265 del D.L.vo n.152/2006 (che, nel caso in questione, riguarda l’attività di trasporto non autorizzato) con l’elemento ostativo all’applicabilità della particolare tenuità del fatto, ossia il “comportamento abituale”.
La Suprema Corte ha difatti chiarito che l’elemento della abitualità ai sensi del 131-bis deve essere riferito (tranne che per le ipotesi relative ad individui già dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza) alle condotte contestate in quel momento all’imputato e non a comportamenti pregressi che non ricadono nei fatti oggetto dell’imputazione. Quindi, ci sarà abitualità quando il soggetto abbia commesso più reati della stessa indole, sebbene ciascuno di particolare tenuità, ovvero abbia commesso reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, reiterate o abituali.
Nel caso in esame, pertanto, si potrà discutere tuttalpiù in ordine alla “non occasionalità della condotta”, posto che dal possesso dell’autocarro e dalle modalità del trasporto emergerebbe, secondo il Tribunale di primo grado, che i due imputati abbiano precedentemente commesso altri trasporti di rifiuti in assenza di autorizzazione, ma non si potrà escludere l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto con riferimento alla condotta abituale, premesso che agli imputati è stato contestato un solo episodio di trasporto non autorizzato in violazione dell’art. 265 del D.L.vo n.152, che, peraltro, come sostenuto da consolidata giurisprudenza, è un reato istantaneo, e non abituale.
Il secondo caso ha sempre ad oggetto il reato di cui all’art. 256, comma 1, del D.L.vo n.152/2006, concretizzatosi nell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione. Tuttavia, il Tribunale di primo grado ha ritenuto in questo caso gli imputati non punibili ai sensi dell’art. 131-bis c.p. per aver arrecato un’offesa di “minima intensità”, tendendo conto del fatto che la condotta degli imputati si sia tradotta in un unico episodio che ha avuto ad oggetto il trasporto di una modesta quantità di rifiuti, attuato peraltro con mezzi rudimentali.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero osservando che la condotta contestata agli imputati (la raccolta e il trasporto senza autorizzazione), per essere penalmente rilevante, deve necessariamente consistere in una “attività”, che si caratterizza quindi per la “pluralità di condotte”, elemento che deve essere considerato come ostativo all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte si è espressa sul punto (Cassazione Penale, Sez. III n. 27278 del 19 giugno 2019) sostenendo che in realtà tale “attività”, non rientra in nessuna delle categorie indicate dal legislatore come ostative all’applicazione del 131-bis c.p. come sostenuto dalla pubblica accusa, e non si traduce pertanto in condotte plurime[4], poiché il reato in questione, nella sua complessità si integra anche a seguito di un solo trasporto, ovvero una sola attività fra quelle indicate come penalmente rilevanti dalla norma incriminatrice.
In pratica, l’“attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione” indicata all’art. 256, comma 1, D.L.vo n.152/2006, quando si caratterizza dalla particolare tenuità del fatto dell’offesa recata al bene tutelato dalla norma, ben può giustificare la non punibilità in concreto dell’imputato.
Concludendo, sembrerebbe che la più recente giurisprudenza di legittimità sia d’accordo nel ritenere che gli elementi ostativi all’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto debbano essere interpretati con particolare precisione: il comportamento, in riferimento al reato di attività non autorizzata, non può dirsi abituale sulla base della non occasionalità della condotta che faccia riferimento a comportamenti precedenti ed estranei al reato contestato, così come non è possibile parlare di pluralità di condotte in relazione al concetto di “attività”, posto che il reato di cui all’art. 256, comma 1, D.L.vo n.152/2006, si integra anche a seguito di un’unica condotta.
Piacenza, 25 ottobre 2019
[1] Cassazione Penale Ord. Sez. VII, n. 42849 del 18 ottobre 2019.
[2]Art. 131-bis del codice penale: “1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. 2. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. 5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante”.
[3] Art. 133, comma 1 del codice penale, “1. Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente [164, 169, 175, 203 2], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa”.
[4] Da intendersi, chiarisce la Corte, come “condotta astrattamente atta ad integrare reati fra loro disomogenei posta in essere almeno tre volte”.
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Reati ambientali, quando il fatto commesso è “particolarmente tenue”?
di Elena Mussida
La Corte di Cassazione, con la recentissima pronuncia del 18 ottobre 2019[1], ha affrontato nuovamente il tema dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis[2] del codice penale, ritenendo, nel caso di specie, di non poter applicare tale previsione stante l’elevato numero di rifiuti oggetto del non corretto smaltimento e stante l’assenza di bonifica che, tra l’altro, specifica la Corte, era frutto di ben precisa scelta imprenditoriale rivolta a ridurre indebitamente i costi di smaltimento di rifiuti che dovevano considerarsi pericolosi. Proprio a seguito di quest’ultimo intervento della Cassazione Penale, si è pensato di proporre un’analisi delle motivazioni delle più recenti sentenze in tema di reati ambientali ed esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ossia esaminare come in concreto i Giudici abbiano interpretato i profili di applicabilità della norma in esame e abbiano ritenuto quindi di applicare o non applicare la pena.
Prima di addentrarsi nell’analisi occorre fare una breve premessa di natura tecnica e ricordare i profili di applicazione di tale causa di non punibilità. Si tratta, in particolare, di uno strumento deflattivo del contenzioso che mira alla non irrogazione in concreto della pena ogniqualvolta (nel rispetto dei limiti di cui si dirà più avanti) l’offesa al bene giuridico protetto dalla norma sia “particolarmente tenue”, ossia tale da ritenere non necessaria l’applicazione di una pena in relazione al fatto di reato contestato. Il Giudice, pertanto, ha tra le mani uno strumento particolarmente delicato che gli consente di valutare se il comportamento dell’imputato, in relazione alla modalità della condotta o all’esiguità del danno o del pericolo, si sia tradotto in un’offesa talmente minima da non meritare sanzione penale, pur comunque integrando una fattispecie di reato. Alla luce di quanto detto sorge però spontaneo un interrogativo: quali sono i parametri di riferimento? Come, in concreto, il Giudice svolge questa valutazione? La risposta è contenuta nel dato letterale della norma in esame: l’organo giudicante deve tener conto degli elementi indicati dall’art. 133, comma 1 del codice penale[3] e quindi valutare la “particolare tenuità” in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, e al luogo e ad ogni altra modalità dell’azione, alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato e all’intensità del dolo o dal grado della colpa.
Ancor prima di procedere a tali considerazioni, si deve tener presente che la disciplina di cui all’art.131-bis c.p. incontra alcuni limiti applicativi; in primis l’istituto della particolare tenuità del fatto è riservato ai soli reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva. Alla luce di questa limitazione sanzionatoria si intuisce come, in materia ambientale, possano in astratto rientrare nell’applicazione dall’art.131-bis le fattispecie contravvenzionali, oltre a diverse ipotesi delittuose, come l’omessa bonifica e l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata (solo per citarne alcune); restano esclusi invece altri titoli di reato, come l’attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, le fattispecie di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.
Ulteriore limite all’attuazione della disposizione in esame si ravvisa qualora il comportamento del soggetto agente risulti abituale; tale condizione, come si avrà modo di dire in seguito, ha posto diversi dubbi interpretativi, posto che, in base a quanto previsto dall’art. 131-bis,“il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.
Il primo caso in analisi riguarda il trasporto all’interno di un autocarro di rifiuti costituiti da materiali ferrosi in assenza della prescritta autorizzazione; il Tribunale di primo grado ha ritenuto responsabili entrambi gli imputati per il reato di cui all’art. 265, comma 1, del D.L.vo n.152/2006 condannandoli alla pena di 4.000,00 euro di ammenda e rigettando la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto proposta dalle difese ritendendo che il possesso dell’autocarro ed il trasporto non autorizzato del materiale in questione facevano propendere nel senso della non occasionalità della condotta. In pratica, il Tribunale ha sostenuto di dover escludere l’applicabilità della particolare tenuità sulla base del fatto che la disponibilità del mezzo di trasporto e le modalità del trasporto del rifiuto dovessero essere interpretati come sintomi di una “condotta abituale”.
Decisamente contraria a questa interpretazione la Corte di Cassazione chiamata a dirimere la controversia: “Fare riferimento alla non occasionalità della condotta ai fini della esclusione della particolare tenuità del fatto in una ipotesi in cui ai prevenuti è stata contestata un solo episodio di trasporto, appare, pertanto, manifestamente illogico posto che siffatta caratteristica, cioè la assoluta occasionalità del trasporto, o comporterebbe la assenza di rilevanza penale della condotta, che è cosa evidentemente diversa dalla particolare tenuità del fatto (al riguardo si veda: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 febbraio 2016, n. 5254, ove è chiarito che il fatto privo di offensività è penalmente neutro, mentre l’art. 131-bis cod. pen. si applica alle ipotesi in cui la, pur presente, offensività è talmente esigua da ritenersi irrilevante ai fini della punibilità), ovvero sarebbe riferibile a condotte estranee al reato contestato, sicché non sarebbe giustificata la loro valutazione ai fini della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.” (Cassazione Penale, Sez. III n. 38753 del 20 settembre 2019).
Ebbene, secondo il ragionamento della Corte, il Tribunale di primo grado avrebbe del tutto confuso “l’assoluta occasionalità della condotta”, elemento necessario per escludere l’applicazione del reato di cui all’art. 265 del D.L.vo n.152/2006 (che, nel caso in questione, riguarda l’attività di trasporto non autorizzato) con l’elemento ostativo all’applicabilità della particolare tenuità del fatto, ossia il “comportamento abituale”.
La Suprema Corte ha difatti chiarito che l’elemento della abitualità ai sensi del 131-bis deve essere riferito (tranne che per le ipotesi relative ad individui già dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza) alle condotte contestate in quel momento all’imputato e non a comportamenti pregressi che non ricadono nei fatti oggetto dell’imputazione. Quindi, ci sarà abitualità quando il soggetto abbia commesso più reati della stessa indole, sebbene ciascuno di particolare tenuità, ovvero abbia commesso reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, reiterate o abituali.
Nel caso in esame, pertanto, si potrà discutere tuttalpiù in ordine alla “non occasionalità della condotta”, posto che dal possesso dell’autocarro e dalle modalità del trasporto emergerebbe, secondo il Tribunale di primo grado, che i due imputati abbiano precedentemente commesso altri trasporti di rifiuti in assenza di autorizzazione, ma non si potrà escludere l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto con riferimento alla condotta abituale, premesso che agli imputati è stato contestato un solo episodio di trasporto non autorizzato in violazione dell’art. 265 del D.L.vo n.152, che, peraltro, come sostenuto da consolidata giurisprudenza, è un reato istantaneo, e non abituale.
Il secondo caso ha sempre ad oggetto il reato di cui all’art. 256, comma 1, del D.L.vo n.152/2006, concretizzatosi nell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione. Tuttavia, il Tribunale di primo grado ha ritenuto in questo caso gli imputati non punibili ai sensi dell’art. 131-bis c.p. per aver arrecato un’offesa di “minima intensità”, tendendo conto del fatto che la condotta degli imputati si sia tradotta in un unico episodio che ha avuto ad oggetto il trasporto di una modesta quantità di rifiuti, attuato peraltro con mezzi rudimentali.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero osservando che la condotta contestata agli imputati (la raccolta e il trasporto senza autorizzazione), per essere penalmente rilevante, deve necessariamente consistere in una “attività”, che si caratterizza quindi per la “pluralità di condotte”, elemento che deve essere considerato come ostativo all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte si è espressa sul punto (Cassazione Penale, Sez. III n. 27278 del 19 giugno 2019) sostenendo che in realtà tale “attività”, non rientra in nessuna delle categorie indicate dal legislatore come ostative all’applicazione del 131-bis c.p. come sostenuto dalla pubblica accusa, e non si traduce pertanto in condotte plurime[4], poiché il reato in questione, nella sua complessità si integra anche a seguito di un solo trasporto, ovvero una sola attività fra quelle indicate come penalmente rilevanti dalla norma incriminatrice.
In pratica, l’“attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione” indicata all’art. 256, comma 1, D.L.vo n.152/2006, quando si caratterizza dalla particolare tenuità del fatto dell’offesa recata al bene tutelato dalla norma, ben può giustificare la non punibilità in concreto dell’imputato.
Concludendo, sembrerebbe che la più recente giurisprudenza di legittimità sia d’accordo nel ritenere che gli elementi ostativi all’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto debbano essere interpretati con particolare precisione: il comportamento, in riferimento al reato di attività non autorizzata, non può dirsi abituale sulla base della non occasionalità della condotta che faccia riferimento a comportamenti precedenti ed estranei al reato contestato, così come non è possibile parlare di pluralità di condotte in relazione al concetto di “attività”, posto che il reato di cui all’art. 256, comma 1, D.L.vo n.152/2006, si integra anche a seguito di un’unica condotta.
Piacenza, 25 ottobre 2019
[1] Cassazione Penale Ord. Sez. VII, n. 42849 del 18 ottobre 2019.
[2]Art. 131-bis del codice penale: “1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. 2. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. 5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante”.
[3] Art. 133, comma 1 del codice penale, “1. Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente [164, 169, 175, 203 2], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa”.
[4] Da intendersi, chiarisce la Corte, come “condotta astrattamente atta ad integrare reati fra loro disomogenei posta in essere almeno tre volte”.
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